Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
                            Legge  di  applicazione  della  legge  federale   sull’assicurazione   malattie  (LCAMal)  del  26  giugno  1997  (stato  1°  dicembre  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  richiamata  la legge   federale  sull’assicurazione  malattie   del  18   marzo   1994  (LAMal);  -  visto  il   messaggio  4 ottobre  2011  n.    6541  del  Consiglio  di Stato,  1  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Scopo  Art.  1  La  presente   legge  definisce  le    disposizioni  cantonali  di    esecuzione  della   legge  federale  sull’assicurazione  malattie  (LAMal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Campo  di applicazione  Art.  2  1  La  presente  legge  si    applica   alle  persone  soggette  alla   LAMal:  a)  obbligatorio;  b)  facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  i   disposti  di  cui    al  titolo    IV,  che  si  applicano    solo  alle  persone  soggette  all’obbligatorietà  assicurativa  delle  cure   medico-sanitarie   ai    sensi  della  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  disciplina  inoltre  la  pianificazione  delle  cure    stazionarie  nel  settore    sociosanitario  ai  sensi  dell’art.  39  LAMal  e   il   finanziamento  delle  prestazioni   di    cura  ospedaliera  in ambito  stazionario.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Vigilanza  ed  esecuzione  Art.  3  1  Il  Consiglio  di  Stato    vigila  sull’applicazione  della    presente    legge    e,  riservate  le  competenze  dell’autorità  federale,  sull’applicazione  della  LAMal  Cantone   Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Obbligo  di  fornire   informazioni  Art.  4  Le  autorità  amministrative  e   giudiziarie  del  Cantone  e dei  Comuni,   come  pure   i  datori  di  lavoro,  forniscono  gratuitamente  le  informazioni  e   le  attestazioni    necessarie    ai  fini    dell’attuazione  della  legge,   richieste   dagli  istituti  di assicurazione   riconosciuti  e   autorizzati  all’esercizio  ai sensi  della  LAMal  (di  seguito  assicuratori),   così   come  dagli  altri  organi  incaricati  dell’applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Obblighi   degli  assicuratori  e   degli  organi  di revisione  Art.  5  4  1  Gli  assicuratori  e    i   loro  organi  di  revisione  svolgono    a    titolo  gratuito  i   compiti  loro  assegnati  dalla  legislazione  cantonale  e   federale  in    materia   di    assicurazione   obbligatoria  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  forniscono  gratuitamente  tutte   le informazioni  e   le attestazioni  necessarie  all’autorità  cantonale  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  informano  inoltre  gratuitamente  i  loro   affiliati  sui  loro   diritti  e   sui   loro  obblighi,   e prestano  a   tale  titolo  la necessaria  consulenza.  TITOLO  II  Obbligo   d’assicurazione  Capitolo  I  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Adempimento  dell’obbligo  assicurativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dalla   L   29.11.2011;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2012,   8.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv.   introdotto  dalla  L 17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   abrogato   dalla   L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 14.12.2011;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU   2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6  Le  persone   soggette  all’obbligatorietà  assicurativa  delle   cure   medico-sanitarie  ai  sensi  della  LAMal  devono  iscriversi    presso  un  assicuratore  riconosciuto  e  autorizzato    all’esercizio,  secondo  i  disposti  della   presente   legge,  della  legge  federale   e delle  relative  ordinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Libera   scelta  dell’assicuratore  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  sottoposte  all’obbligatorietà  assicurativa  delle  cure  medico-sanitarie,  scelgono  liberamente  l’assicuratore  tra   quelli   designati  dall’autorità  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   disposto  di    cui  al    cpv.   1   si   applica  anche  alle  persone  che  non  sono  tenute  ad   assicurarsi  in    forma  obbligatoria,  ma  che  hanno   ottenuto  l’autorizzazione   ad  iscriversi  all’assicurazione  sociale  svizzera  contro  le    malattie  ai    sensi  dell’art.  12  lett.  e),  f).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Inizio  dell’obbligo   d’assicurazione  Art.  8  L’obbligo  assicurativo  inizia  al  momento  della    nascita,    dell’acquisizione    del  domicilio,  dell’ottenimento  del  permesso  di  dimora    in  Svizzera    o    di  qualsiasi  altro  permesso  che  implica  l’assoggettamento  obbligatorio  all’assicurazione  sociale  contro  le  malattie    ai  sensi  della  LAMal  e  della  relativa  Ordinanza  (OAMal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Fine  dell’obbligo   d’assicurazione  Art.  9  L’obbligo  assicurativo  cessa  il  giorno  in cui  non  sono  più  soddisfatte  le    condizioni   previste  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Esonero  dall’obbligo  di assicurazione  Art.  10  Le  persone  che   soggiornano   in    Svizzera  al solo  scopo  di seguire  un   trattamento  medico  o  una  cura,  non  sono  soggette   all’obbligo  d’assicurazione.  Capitolo   II  Controllo  dell’obbligo  d’assicurazione  e   affiliazione   d’ufficio  Sezione  I  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Vigilanza  e   controllo  Art.  11  1  Il  Consiglio  di  Stato  definisce    le  procedure  di  vigilanza    sull’adempimento  dell’obbligo  d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  l regolamento specifica le norme di applicazione del controllo dell’obbligo d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Compiti  del  Consiglio   di  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  designa    l’istanza    competente  nel  merito  delle  decisioni  circa  l’applicazione  dell’obbligo  d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  particolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  dispone   la    procedura  di    decisione  nel  merito  delle  domande  di:  a)  dall’obbligo   d’assicurazione  per   le  persone   obbligatoriamente  assicurate  contro  le  in    virtù  di un  diritto  estero,  qualora  l’assoggettamento  all’assicurazione   sociale  svizzera  le  malattie  costituirebbe    un  doppio  onere  e    se  esse    beneficiano  di  una  copertura  per  le cure  in    Svizzera;  b)  dall’obbligo  d’assicurazione    per    cittadini    stranieri  esercitanti    un’attività  lucrativa  con   permesso  di    dimora  valevole  meno  di tre  mesi;  c)  dall’obbligo  d’assicurazione    per    le  persone  che,  nell’ambito  dell’aiuto  reciproco  in materia  di    prestazioni  d’assicurazione  malattie,  beneficiano  di    una  copertura  equivalente   per  le    cure  in Svizzera;  d)  dall’obbligo   d’assicurazione  per  gli  ex  funzionari  di organizzazioni   internazionali  ed   i  familiari,  qualora  beneficiano   di    una  copertura  assicurativa   equivalente   per  le cure   in  presso  l’assicurazione  malattie  della  loro  precedente  organizzazione;  e)  all’assicurazione  sociale  svizzera    contro  le  malattie    per  i   lavoratori  frontalieri  un’attività  lucrativa  in    Svizzera,  così  come  per  i loro   familiari;  f)  all’assicurazione  sociale  svizzera  contro    le  malattie  per  i  membri  delle  missioni  delle    missioni  permanenti  e   delle    sedi    consolari  in  Svizzera,  così  come  per  gli  di organizzazioni  internazionali  e   i  rispettivi  familiari  che  li   accompagnano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Compiti  dei  Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  13  1  Il  Comune  è responsabile  del  controllo   dell’applicazione  dell’obbligo  d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  segnala    immediatamente  in  forma  scritta  all’istanza  designata  dal  Consiglio  di  Stato  le  persone  che  non  hanno  costituito  il   rapporto  assicurativo  ai  sensi  di  legge  o  che  lo  hanno    fatto  tardivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  definisce   le    norme  di    dettaglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  particolare  Art.  14  1  In  caso  di  mancata  segnalazione  immediata  all’autorità  cantonale  competente,  il  Comune  è   solidalmente   responsabile,  con  la    persona  interessata,   delle   spese  medico-sanitarie   per  quanto  riguarda   i  cittadini   sottoposti  all’obbligo  d’assicurazione  che   vi hanno  eletto   la loro  residenza  dopo  l’entrata  in    vigore  della   LAMal,  il periodo  in cui  quest’ultimi  non  risultano  iscritti  presso  un  assicuratore  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   pretesa   di    cui  al cpv.   1 è   soggetta  a perenzione  dopo  cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservato  l’art.  17  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Compiti  degli  assicuratori  Art.  15  1  L’assicuratore  affilia  le  persone  sottoposte    all’obbligatorietà  assicurativa  delle  cure  medico-sanitarie  indipendentemente   dall’età  o   dallo  stato   di    salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   disposto  di    cui  al    cpv.   1   si   applica  anche  alle  persone  che  non  sono  tenute  ad   assicurarsi  in    forma  obbligatoria,  ma  che  hanno   ottenuto  l’autorizzazione   ad  iscriversi  all’assicurazione  sociale  svizzera  contro  le    malattie  ai    sensi  dell’art.  12  lett.  e),  f).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assicuratore  notifica  immediatamente  in forma  scritta  all’istanza  designata  dal  Consiglio   di    Stato  l’iscrizione,  la  dimissione  o    la  cessazione    di  appartenenza  ogni  persona  soggetta  all’obbligo  assicurativo  secondo  le    modalità  fatte   definire   dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  assicuratori  comunicano  annualmente  all’istanza  designata  dal  Consiglio  Stato    l’elenco  nominativo  degli  assicurati  a loro  affiliati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   regolamento  disciplina   i particolari.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Compiti  dei  datori  di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  lavoratore  non  domiciliato  soggetto  all’obbligo  d’assicurazione  le    informazioni  necessarie   relative  all’adempimento  di    questo   obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assicurato   e il datore   di    lavoro   sono  solidalmente   debitori   dei  premi  arretrati  a   decorrere  dal  giorno  in  cui   avrebbe  dovuto  avere  inizio  l’obbligo  assicurativo,   fatta  deduzione   dei  sussidi  di    legge,  per   le  seguenti  categorie:  a)  in    possesso   di    un  permesso   di lavoro  di    durata  inferiore  ad   un   anno;  b)  in possesso  di    un  permesso   di dimora  annuale,   per  il  primo  anno  di attività,  così  come  i  rispettivi  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   pretesa   di    cui  al cpv.   2 è   soggetta  a perenzione  dopo  cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  particolare  Art.  17  1  Il  datore   di lavoro  segnala  immediatamente   in  forma  scritta  al  Comune   di  residenza  il  nominativo  del  lavoratore  non  assicurato  di    cui  all’art.   16  cpv.  2   lett.  a)  e   b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    mancata   segnalazione  immediata,  il datore  di lavoro  è solidalmente  responsabile,  con  il  proprio  dipendente,  delle  spese  medico-sanitarie  per  il   periodo  in cui   quest’ultimo  non  risulta  iscritto  presso  un  assicuratore  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   pretesa   di    cui  al cpv.   2 è   soggetta  a perenzione  dopo  cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Compito  dell’Ufficio  federale  dell’assicurazione  militare  Art.  18  L’Ufficio  federale  dell’assicurazione  militare  segnala  immediatamente    in  forma  scritta  all’istanza  designata  dal  Consiglio  di    Stato  e   secondo  le    modalità  fatte   definire   dal  Consiglio  di Stato:  a)    degli  agenti    della  Confederazione    domiciliati  nel  Cantone  Ticino,  in  attività  o   in  che     al   momento  dell’entrata     in   vigore  della  LAMal  risultano  sottoposti  militare  per  le    cure  medico-sanitarie;  b)  ammissioni,  dimissioni  o   cessazioni  di    appartenenza  all’assicurazione  militare  di  domiciliati  nel  Cantone  Ticino   relativamente  alla  copertura  delle  cure  medico-sanitarie  Sezione  II  Affiliazione  d’ufficio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   introdotto  dalla  L 3.11.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   introdotto  dalla  L 3.11.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  ad   un  assicuratore  Art.  19  1  Il  Consiglio  di  Stato  fa  iscrivere    d’ufficio,  previa  diffida  scritta,  le  persone  soggette  all’assicurazione  obbligatoria   delle  cure  medico-sanitarie  che  rifiutano  di    aderire  ad   un   assicuratore  riconosciuto  e   autorizzato  all’esercizio  ai    sensi   della  LAMal  e   della  relativa   ordinanza   (OAMal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  può  definire   i  criteri  di    ripartizione  tra  gli  assicuratori.  8  TITOLO  III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Assicurati  insolventi  Capitolo   I  10  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Autorità  competente  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Il  Consiglio    di  Stato  designa  l’autorità  competente  conformemente  alla  legislazione  federale  in    materia   di assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.  Capitolo  II  12  Comunicazioni  Sezione  I  13  Comunicazioni  dagli  assicuratori  al    Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Comunicazioni  di  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Comunicazioni  generali  Art.  21  14  1  Gli  assicuratori  comunicano  all’autorità    designata  dal  Consiglio  di  Stato  i  dati  previsti  dalla  legislazione  federale  in    materia   di    assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Comunicazioni  relative  alle  esecuzioni  forzate  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  assicuratori  comunicano  all’autorità   designata   dal  Consiglio   di    Stato  i dati  personali  degli  assicurati  nei  confronti   dei   quali   hanno  promosso  un’esecuzione  ai    sensi  della   legge  federale  sull’esecuzione  e   sul  fallimento  (LEF),  indicando   il periodo  a cui  è   riferito   il  credito   dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  e   la    sua  composizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Comunicazioni  relative  agli  assicurati  beneficiari   di  prestazioni   PC  AVS/AI  e   pagamenti  Art.  22a  16  1  Gli  assicuratori  comunicano  all’autorità   designata   dal  Consiglio   di    Stato  i dati  personali  e  l’ammontare  delle  franchigie   e   delle  partecipazioni   ai    costi  degli   assicurati  beneficiari  di    prestazioni  complementari  all’AVS/AI   nei  confronti  dei  quali   hanno  promosso  un’esecuzione  ai    sensi  della   LEF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  assicurati  di  cui    al  capoverso  1  gli  oneri  relativi  alla  franchigia  obbligatoria  e  alle  partecipazioni  ai    costi  possono  essere  pagati  direttamente  agli  assicuratori   dalla  Cassa  cantonale  di  compensazione   AVS/AI/IPG  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Comunicazioni  relative   alla  sospensione  Art.  22b  17  Gli  assicuratori  comunicano   immediatamente  all’autorità  designata  dal  Consiglio  di Stato  la  sospensione  dell’assunzione  dei  costi  delle  prestazioni  fornite   e l’annullamento  della   stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   abrogato   dalla   L   10.5.2006;  in    vigore   dal  1.1.2007   -  BU  2006,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dalla   L   10.5.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  -  BU   2006,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Titolo  modificato   dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Capitolo   introdotto  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  reintrodotto  dalla  L  14.12.2011;  in  vigore    dal    1.1.2012  -  BU  2012,    49;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  661;  BU   2009,  98;  BU  2010,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Capitolo   introdotto  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Sezione  introdotta  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  reintrodotto  dalla  L  14.12.2011;  in  vigore    dal    1.1.2012  -  BU  2012,    49;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  41;  BU  2007,  661;  BU  2009,  98;  BU  2010,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  reintrodotto  dalla  L  14.12.2011;  in  vigore    dal    1.1.2012  -  BU  2012,    49;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  41;  BU  2007,  661;  BU  2009,  98;  BU  2010,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  II  18  Comunicazioni  dal  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Comunicazione  agli  assicurati  Art.  22c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  designata  dal  Consiglio    di  Stato  informa  sulle  conseguenze  del  mancato  pagamento  dei  crediti   relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie:  –  nei  confronti  dei  quali  è   stata  promossa   un’esecuzione;  –  nei  confronti  dei  quali  è   stato  emesso  un  attestato   di    carenza  di    beni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Comunicazioni  all’autorità  cantonale  preposta  all’assistenza  sociale  e   pagamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Dati  personali  degli  assicurati   beneficiari  di  prestazioni  assistenziali  notificati  dagli  assicuratori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e  pagamenti  Art.  22d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorità    designata  dal  Consiglio  di  Stato    comunica  all’autorità  cantonale  preposta  all’assistenza  i  dati  degli    assicurati  al  beneficio    di  una  prestazione  assistenziale  nei  confronti  dei  quali  gli  assicuratori  hanno    comunicato  conformemente  alla  legislazione    federale  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  delle    cure  medico-sanitarie  di  avere  promosso  un’esecuzione  ai  sensi  della  LEF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  assicurati    di  cui    al  capoverso  1  l’autorità  cantonale  preposta  all’assistenza    può  pagare  direttamente  agli  assicuratori:  a)  relativi   ai premi  dell’assicurazione   obbligatoria  delle   cure  medico-sanitarie,  se  l'importo  alla  prestazione  di diritto   è  maggiore  o   uguale   al premio  mensile;  b)  c)  ai costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Trattamento  dei  dati  da  parte  dell’autorità  preposta  all’assistenza  sociale  Art.  22e  21  L’autorità  designata  dal  Consiglio  di  Stato  è   autorizzata    a  consultare,  a   elaborare    e  a  estrapolare  dalle  banche  dati  dell’autorità    cantonale  preposta  all’assistenza  i   dati    personali  ,  necessari  all’esecuzione  dei  suoi  compiti,  degli  assicurati   titolari   del  diritto  a prestazioni  assistenziali  e  dei  membri  della  rispettiva  unità  di  riferimento  che    sono  stati  notificati  dagli  assicuratori  conformemente  alla  legislazione  federale  in materia  di assicurazione   obbligatoria   delle   cure  medico-  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Collaborazione  con  gli  assicuratori   e altre   autorità  Art.  22f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  L’autorità  designata  dal  Consiglio   di  Stato  può  collaborare   con  gli  assicuratori   e con  le  autorità  interessate  ai  fini  del  rimborso  dei  crediti  relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle    cure  medico-sanitarie.  Capitolo   III  23  Sospensione  Sezione  I
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Assicurati  maggiorenni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Sospensione  dell’assunzione  dei  costi  Art.  22g  25  1  In  caso  di    esecuzione  ai    sensi  della   LEF,  l’autorità  designata  dal  Consiglio  di    Stato  può  notificare  all’assicuratore  la  sospensione  dell’assunzione   dei  costi   delle   prestazioni  fornite,   tranne  nei  casi  d’urgenza  medica  conformemente  alla    legislazione  federale  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  notificare  all’assicuratore  la  sospensione,  l’autorità  designata  dal  Consiglio  di  Stato  comunica  al  Comune  di  domicilio    i   dati  dell’assicurato  escusso,  chiedendo  una    verifica    della  situazione  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  mancanza  della  risposta  del  Comune,    entro  un  termine  adeguato    definito  dal  regolamento,  l’autorità  designata  dal  Consiglio  di Stato  può  notificare  la    sospensione  all’assicuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Sezione  introdotta  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Capitolo   introdotto  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Sezione  introdotta  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di manifesta  incapacità  di    onorare  i  crediti   relativi  all’assicurazione  obbligatoria   delle  cure  medico-sanitarie  scoperti,  l’autorità  designata  dal  Consiglio  di  Stato    prescinde    dalla  richiesta  di  sospensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   sospensione  da  parte  dell’assicuratore  ha  effetto  dal  giorno  della  comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Eccezione  alla  sospensione  Art.  22h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Agli  assicurati  beneficiari  di  prestazioni  complementari    non  può  essere  sospesa  l’assunzione  dei  costi   delle  prestazioni   fornite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Elenco   degli  assicurati  sospesi  Art.  22i  27  1  L’autorità  designata  dal  Consiglio  di    Stato  gestisce  una  banca  dati  ai    sensi  dell’art.  64a  cpv.  7   LAMal  (elenco),  in    cui  registra  gli  assicurati   sospesi,  informandoli  delle  intervenute  iscrizioni  e  cancellazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  aggiorna   costantemente  tale  elenco  che  può  essere  reso  accessibile   ai    Comuni  e   ai    fornitori  di  prestazioni  mediante  procedura  di richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   registrazione  nell’elenco   equivale  a   comunicazione  alle   autorità  di cui   al    capoverso  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assicurato    rimane  registrato  nell’elenco  degli    assicurati  sospesi  sino  al  pagamento  dei  crediti  relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie   scoperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  la protezione  e   la    sicurezza  dei  dati  sono  applicabili,  oltre   alle   disposizioni  del  diritto  federale  e  di  questa  legge,  le    disposizioni   della   legge  cantonale  sulla   protezione  dei  dati  personali  del  9 marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Revoca  della  sospensione  Art.  22l  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  designata  dal  Consiglio  di  Stato  può,  in  casi    eccezionali,  revocare  la  sospensione,  segnatamente  per  permettere  l’assunzione  dei  costi  delle  cure  di prima  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  designata  dal  Consiglio  di  Stato  dà  comunicazione  all’assicuratore,  il  quale  procede  immediatamente  alla    revoca  della  sospensione  notificata  all’assicurato  e    assume  i   costi    delle  prestazioni  fornite  a   quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    revoca    ha  effetto    dalla  data  in  cui  ha  avuto  inizio  la  sospensione,  salvo  diversa  indicazione  dell’autorità  designata  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  disciplina   i particolari.  Sezione  II  29  Assicurati  minorenni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  dei  costi   e rimborso  dei  crediti  Art.  22m  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Agli     assicurati  minorenni  non  può  essere  sospesa  l’assunzione  dei  costi  delle  prestazioni  fornite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone  rimborsa    agli  assicuratori  i   crediti  relativi    all’assicurazione  obbligatoria  delle    cure  medico-sanitarie  accertati  da  un  attestato  di carenza   di    beni  che  interessa  gli  assicurati   minorenni,  nei  limiti  dell’art.  64a  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  disciplina   i particolari.  Capitolo  IV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Intervento  sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Comune  di  domicilio  Art.  22n  32  1  Il  Comune    di  domicilio    accerta  la  situazione    economica  di  ogni  assicurato  segnalato  dall’autorità  designata  dal  Consiglio  di  Stato,  con  particolare  riferimento  alla  capacità  di  onorare  i  crediti  relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  scoperti  informa  sulle  conseguenze  del  mancato   pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assicurato   è   tenuto  a   fornire  al Comune  informazioni   complete  e   veritiere  sulla  propria  situazione  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Sezione  modificata  dalla  L   14.12.2011;   in vigore   dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Capitolo   introdotto  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Comune   comunica  all’autorità  designata  dal  Consiglio  di    Stato  l’esito   dell’accertamento  di    cui   al  capoverso  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Esito   valutazione   del   Comune
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Segnalazione
                            Art.  22o  33  1  Per   l’assicurato  maggiorenne  che  presenta  una   situazione  economica  che  gli permette  di  onorare  i   crediti  relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  scoperti  ,  l’autorità  designata   dal  Consiglio  di  Stato  può  presentare  formale  segnalazione  all’autorità  tutoria  per  l’adozione  di    eventuali   misure  a   protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Indennizzo  ai    Comuni  Art.  22p  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  riconosce  ai    Comuni   un  indennizzo  per  i  casi   valutati  e segnalati   all’autorità  designata  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   le    modalità   e   l’importo.  Capitolo  V  35  Organo  di  revisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organo  di  revisione  Art.  22q  36  L’organo  di    revisione  esterno  dell’assicuratore  è   quello  designato   dal  Cantone.  Capitolo  VI  37  Pagamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Pagamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Compiti
                            Art.  22r  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  designata  dal  Consiglio  di  Stato    accerta  le  richieste  di  rimborso  inoltrate  al  Cantone  dagli    assicuratori  conformemente  alla    legislazione  federale  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.  Essa   appura  inoltre  che   gli  assicuratori  non  abbiano  ceduto  a  terzi  i  crediti  accertati  da  attestati    di  carenza    di  beni  riferiti  ai  crediti    relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Trattamento  dei  dati  delle  esecuzioni  e dei  fallimenti  ai    sensi  LEF  Art.  22s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’autorità  designata  dal  Consiglio    di  Stato    è   dato    l’accesso  ai  dati  gestiti  dagli  Uffici  esecuzione  e   fallimenti  relativi  ai crediti  dell’assicurazione  obbligatoria   delle  cure  medico-sanitarie  conformemente  alla  LEF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Assunzione   dei  crediti  relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle   cure   medico-sanitarie  Art.  22t  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone,  su  indicazione  dell’autorità    designata  dal  Consiglio  di  Stato,  comunica  all’assicuratore  i  dati  personali  degli   assicurati   per  i  quali  si    assume  i  crediti  relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  scoperti  e   l’ammontare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  assicurati  cui   è stata  prevista  una  misura   di    protezione  secondo  il  diritto  tutorio,  il  pagamento  rimane  in    sospeso  finché  la    misura  non   è revocata  e/o  il  credito  relativo   all’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  scoperto  non  è stato   pagato  integralmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Cantone  assume  i   crediti  relativi    all’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  accertati  in un  attestato  di  carenza  di beni   conformemente  alla   legislazione  federale  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  delle   cure  medico-sanitarie  soltanto  nei  confronti  degli   assicuratori   che  hanno  conservato  la titolarità  dell’attestato  di    carenza   di beni  riferito  al credito  chiesto  in restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Cantone   non  assume  alcun   ulteriore  costo  rispetto  a   quelli  stabiliti  dalla   legislazione  federale  in  materia  di assicurazione   obbligatoria  delle   cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Capitolo   introdotto  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Capitolo   introdotto  dalla  L   14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2011;   in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO   IV  41  Riduzione  dei  premi  Capitolo   I  42  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Campo  di applicazione  Art.  23  43  Il  Cantone  accorda  le  riduzioni  dei  premi  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  secondo  le disposizioni  che  seguono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Diritto  Art.  24  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto  alla  riduzione  dei  premi   per  le categorie  di assicurati  definite  dalla  legge  federale  sull’assicurazione  malattie  (LAMal),  del   18  marzo  1994,  è   stabilito  ai sensi  della  presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  decade  qualora  vi    fosse  una  considerevole   discrepanza  tra  le disponibilità   economiche  del  richiedente  e   lo    scopo  di    questo  intervento  sociale  ai    sensi   della   LAMal,   oppure  se  si configurasse  un  abuso  di    diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Istanza  Art.  25  45  1  La  riduzione  dei  premi  è   corrisposta   tramite   presentazione  di  un’istanza  scritta.  Sono  riservati  gli art.  42  cpv.   1 e   43  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  assicurati  tassati  in    via  ordinaria,  se  l’istanza   è   presentata   entro  la    fine   dell’anno   che   precede  l’anno  di  competenza  la  riduzione  dei  premi  inizia    a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’istanza  è   presentata  dopo  il   termine  di    cui  al    cpv.  2,  ma  nell’anno  di competenza,  il   diritto  alla  riduzione  dei  premi  per  gli assicurati  tassati  in    via  ordinaria  è   dato  solo  a partire   dal  mese  seguente  la  presentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  determina   le    modalità  di presentazione  dell’istanza  e   il contenuto  della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Trasmissione  dei  dati  fiscali  Art.  25a  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dati  fiscali  necessari  all’esecuzione  dei  propri  compiti   possono  essere  trasmessi   alla  Cassa  cantonale    di  compensazione  AVS/AI/IPG  singolarmente,  mediante  liste  o  su  supporti  elettronici  di    dati.  Possono  essere  resi  accessibili  anche  tramite  procedura  di richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   regola  le    modalità   di    trasmissione.  Capitolo  II  47  Definizioni  e   norme   particolari  Sezione  I  48  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Unità  di  riferimento  Art.  26  49  1  L’unità  di riferimento  determina  la    cerchia  di    assicurati  considerare  per  il  calcolo  della  riduzione  dei   premi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola   essa   è   costituita  dall’unità   riconosciuta   ai    sensi  del  diritto  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  coniugi  separati,    per  sentenza    giudiziaria    o  di  fatto,  senza  figli  minorenni    conviventi,  sono  considerati  persone  sole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  partners  conviventi,   se la    convivenza  è   ritenuta   stabile,  sono  considerati   come  componenti  della  medesima  unità   di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Persone  sole  economicamente  dipendenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Titolo   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Capitolo   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                581.
                            46  Art.  modificato  dalla  L   14.3.2019;  in  vigore  dal  24.5.2019  -   BU  2019,  157;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  54.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Capitolo   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Sezione  modificata  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                581.
                            Art.  27  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  sole  maggiorenni  senza  figli,  di    età  non  superiore  a   30   anni,  il cui  totale   dei  redditi  registrati  nella  tassazione  applicabile  è   inferiore   al    limite  di    fabbisogno  esistenziale  definito  ai  sensi  della   legge  sull’armonizzazione  e   il   coordinamento   delle  prestazioni  sociali   del  5   giugno  2000  (Laps),  sono  incluse  nell’unità  di    riferimento  da  cui  dipendono  economicamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Premio  medio  di  riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Principi  51  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  premio  medio  di    riferimento  è   stabilito,  per  le    tre   categorie  di assicurati  previste  dalla  LAMal,  sulla  base  dei   premi  approvati  dall’autorità   federale  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è    calcolato    sulla  base  della    media    ponderata  dei  premi    dell’assicurazione  standard,  con  franchigia  ordinaria  e   rischio  d’infortunio    incluso,  tenuto    conto  del  numero  degli  assicurati    iscritti  presso  ogni   singolo  assicuratore  malattie  ripartiti   per  le    regioni  di    premio  ammesse  dalla  LAMal  (  )  e  considerando:  a)  di    assicurati  con  modello  assicurativo   standard,  con  franchigia   ordinaria  (  α  );  b)  di    assicurati  con  modelli  assicurativi   alternativi,  con  franchigia  ordinaria  (  β  );  c)  medio  percentuale   tra   modello   medico   di    famiglia  e   modello  standard   (  γ  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  stabilisce   la data   in    cui  è preso  in    considerazione  il  numero  di assicurati  e la    modalità  di  calcolo  della  percentuale  degli   assicurati   tra  i  vari  modelli  assicurativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Formula  e   importo  53  Art.  29  54  1  Il  premio  medio  di    riferimento  è   stabilito  come  segue:  PMR  =    x  α    +    x  (100%  -  γ  )  x  β  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   premio  medio   di riferimento  considerato  per   le    tre  categorie   di assicurati  previste   dalla   LAMal   non  può  essere   inferiore  a   quello   applicato   per  l’anno  2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Reddito  di  riferimento  55  Art.  30  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  principio   il   reddito  di    riferimento  è   determinato  a partire  dai  dati   accertati  nel  periodo  fiscale  stabilito  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  stabilisce   le    norme  e le modalità   di    accertamento  del  reddito   di    riferimento  al di    fuori,  o  in assenza,   dei  dati  relativi  al    periodo   fiscale  determinante.  Art.  30a  ...  57  Sezione  II  58  In  particolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Reddito  disponibile   di  riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  31  60  1  Il  reddito  disponibile  di    riferimento  (RD)   è costituito   dei  seguenti   parametri:  a)  RL  Reddito  lordo  (somma    di  tutti  i   redditi    dell’unità  di  riferimento  secondo  la  legge  tributaria   del  21  giugno  1994  [di  seguito:  LT]);  b)  qSOST  Quota  parte  sostanza  (=1/15  sostanza  netta  secondo  LT);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Nota    marginale  modificata  dalla    L    3.11.2014;    in  vigore  dal  1.1.2015  -   BU  2014,    587;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  modificato  dalla  L 3.11.2014;   in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,  587;  precedenti  modifiche:  BU  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51;  BU   2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Nota    marginale  modificata  dalla    L    3.11.2014;    in  vigore  dal  1.1.2015  -   BU  2014,    587;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  modificato  dalla  L 3.11.2014;   in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,  587;  precedenti  modifiche:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109;  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Nota    marginale  modificata  dalla    L    3.11.2014;    in  vigore  dal  1.1.2015  -   BU  2014,    587;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                110.
                            57  Art.  abrogato  (v.  commento  pag.  52  -  Messaggio  6264);  precedente  modifica:  BU  2008,  109.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Sezione  modificata  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Nota    marginale  modificata  dalla    L    24.6.2010;    in  vigore  dal  1.1.2012  -   BU  2010,    297;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2010,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  modificato  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedenti  modifiche:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110;  BU  2010,   46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)    PMR  Premio  medio  di  riferimento  dell’anno  di  competenza,  con  franchigia  ordinaria  e  rischio  di infortunio  incluso;  d)  CS  Contributi   sociali  obbligatori  (AVS,  AI,  IPG,   AD,  AINP,   LPP;  secondo  LT);  e)  ALIM  Pensioni  alimentari  pagate  (per  figli  ed   ex-coniuge,  secondo  LT);  f)   SPPROF  Spese   professionali   per  salariati  (secondo  LT)  [massimo   4'000  CHF/anno  per  UR];  g)  SPINT  Spese    per    interessi  passivi    privati  e  aziendali  (secondo  LT)  [massimo  3'000  CHF/anno  per  UR].
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   stabilito   come  segue:  RD  =   [RL  +   qSOST]   -  [PMR  +   CS  +   ALIM  + SPPROF  +   SPINT]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   reddito  disponibile  di    riferimento  è   determinato   dalla   somma  dei  parametri  accertati  per  l’unità   di  riferimento  considerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il reddito  disponibile  di    riferimento  è   inferiore   allo  zero,   esso   equivale  a   zero.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Sostanza  donata  o   ceduta  in  usufrutto  Art.  32  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’applicazione  della  riduzione    dei  premi,    la  sostanza  donata  o   ceduta    in  usufrutto  viene  computata  nel  calcolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati   di    riferimento  sono  quelli  registrati  nella  tassazione  prima  della   donazione   o   della   cessione  in  usufrutto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Reddito  disponibile   massimo  Art.  32a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  riduzione  dei  premi  è    accordata  fino  al  raggiungimento  di  un    reddito  disponibile  massimo  (RDM).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le unità   di    riferimento  senza  figli,  il   reddito  disponibile  massimo  è   definito  come  segue:  RDM  =   costante  del   3.8  x   50%   del  limite   di    fabbisogno,  senza  computo  della  pigione,  ai    sensi  della  Laps  applicabile  all’unità   di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le UR  con  figli,   il   reddito  disponibile  massimo  è   definito  come  segue:  RDM  =   [costante  del  4.7  + (1  -  (  n.  figli  )  /  10)]  x   50%  del   limite  di    fabbisogno,   senza  computo  della  pigione,  ai    sensi  della   Laps  applicabile  all’unità  di    riferimento.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  determina   se  ed  in    che  misura   aumentare  le    costanti   per  il calcolo  del  reddito  disponibile  massimo.  66  Capitolo   III  67  Calcolo   della  riduzione   dei  premi  Sezione  I  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  33  68  1  Il  calcolo  della  riduzione  dei  premi  si    riferisce   all’unità  di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  definisce  i  criteri  di    ripartizione  dell’importo  globale  di    riduzione  dei   premi  sui   singoli  componenti  l’unità  di    riferimento,   ritenuti  i  disposti   della  LAMal  in    materia  di    assicurati  minorenni  e  di  giovani  adulti  in periodo  di    formazione.  Sezione  II  69  Importo  normativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Importo  massimo  normativo  di riduzione   dei  premi  Art.  34  70  L’importo   massimo  normativo   di  riduzione  dei  premi  corrisponde  alla   somma   dei  premi  medi  di    riferimento,  per  categoria  di    assicurato,  dell’unità  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Cpv.  introdotto  dalla  L 3.11.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  - BU  2014,  587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.  modificato  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedenti  modifiche:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110;  BU  2008,   109.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dalla  L   20.9.2016;  in vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2016,  447;  precedente  modifica:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                587.
                            64  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   272.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   272.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Cpv.  introdotto  dalla  L 27.5.2020;  in vigore  dal  1.1.2021  - BU  2020,  272.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Capitolo   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedente  modifica:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                201.
                            69  Sezione  modificata  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Importo  normativo  di  riduzione  dei   premi  71  Art.  35  72  L’importo   normativo  di    riduzione   dei  premi  è   determinato  come  segue:  [  PMR  -  (  PMR     x  RD  2  )  ].
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  36  ...  73  Sezione  III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Importo  effettivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Coefficiente  cantonale  di  finanziamento  75  Art.  37  76  1  L’importo  effettivo  di    riduzione  dei  premi  si    ottiene  moltiplicando   l’importo  normativo  per  il  coefficiente  cantonale   di    finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   coefficiente  cantonale   di finanziamento  è   pari  al    76.5%.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  di    riduzione  dei  premi  non  può  oltrepassare  l’ammontare   del  premio   effettivo   a carico   dei  membri  dell’unità  di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Forme  particolari  di  assicurazione  78  Art.  38  79  Per  tutte  le    forme   particolari   di    assicurazione   ai    sensi  della  LAMal,   l’importo  di    riduzione  dei  premi  è   determinato  conformemente  all’art.  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Importo  minimo  80  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Il  regolamento  stabilisce  l’importo    minimo  al  di  sotto  del  quale    il   versamento  della  riduzione  dei   premi  decade.  Sezione  IV  82  Elementi  specifici   di calcolo  e procedure  di  versamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Adeguamenti  annuali  Art.  40  83  Il  Consiglio  di Stato   determina  ogni  anno:  a)  fiscale  determinante  per  l’acquisizione  dei  dati  di base;  b)  medi   di riferimento;  c)  applicabile   alle  unità  di    riferimento   con  figli  e   alle   unità  di riferimento  senza  figli;  84  d)   cantonale   di    finanziamento,  ritenuto  tuttavia  il   parametro  di    cui   all’art.   37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Procedure  di  versamento  Art.  41  85  1  Di  regola  l’importo  di    riduzione   dei  premi  è   versato  attraverso  gli  assicuratori  malattie.  In  casi   particolari  può  tuttavia  essere  versato  direttamente  all’assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  di    riduzione  è   dedotto  dal  premio  del  singolo  assicurato   al    quale  è stato  concesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Nota    marginale  modificata  dalla    L    3.11.2014;    in  vigore  dal  1.1.2015  -   BU  2014,    587;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Art.  modificato  dalla  L 3.11.2014;   in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,  587;  precedenti  modifiche:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            297;  BU  2013,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  abrogato  dalla  L 3.11.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015   -  BU  2014,  587;   precedenti  modifiche:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            297;  BU  2014,   9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Sezione  introdotta  dalla  L   24.6.2010;   in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                75
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 24.6.2010;   in    vigore  dal   1.1.2012  -  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  modificato  dalla  L 3.11.2014;   in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,  587;  precedenti  modifiche:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            297;  BU  2012,   8; BU  2013,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   272.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Nota    marginale  modificata  dalla    L    24.6.2010;    in  vigore  dal  1.1.2012  -   BU  2010,    297;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2006,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                79
                            Art.  modificato  dalla  L 3.11.2014;   in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,  587;  precedenti  modifiche:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201;  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Nota  marginale  modificata  dalla   L 24.6.2010;   in    vigore  dal   1.1.2012  -  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Sezione  introdotta  dalla  L   24.6.2010;   in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                84
                            Lett.  modificata  dalla  L 3.11.2014;  in vigore   dal  1.1.2015   -  BU  2014,   587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                48.
                            3  L’assicuratore  non   può  compensare  crediti  scoperti  con  la    riduzione  dei   premi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  disciplina   i particolari.  Sezione  V
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Norme  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Assicurati  beneficiari  di  prestazioni  complementari   AVS/AI  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  beneficiari  di    prestazioni   complementari  AVS/AI  sono  esentati   dal  presentare  l’istanza  di  riduzione   dei  premi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il premio  effettivamente  dovuto  dal  beneficiario  di    prestazioni  complementari  all’AVS/AI   al suo  assicuratore  malattie  è  inferiore  al  premio  forfettario    previsto  dall’Ordinanza  del  Dipartimento  federale  dell’interno  valida  per  l’anno  di    riferimento,  l’importo  di    riduzione  dei  premi   corrisponde  al  premio  effettivamente   dovuto.  Se  il premio  effettivamente  dovuto  dal  beneficiario   di prestazioni   complementari  all’AVS/AI  al  suo  assicuratore  malattie  è  superiore  al  premio  forfettario  previsto  dall’Ordinanza  del  Dipartimento  federale  dell’interno  valida  per  l’anno  di    riferimento,  l’importo  di    riduzione  dei  premi   corrisponde  al  premio  forfettario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   riduzione   dei  premi  di    cui  al cpv.   2   è   versata   direttamente   dal  Cantone   agli  assicuratori  malattie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Assicurati  beneficiari  di  prestazioni  Laps  Art.  43  88  1  I  beneficiari   di prestazioni  ai  sensi  della   legge   sull’armonizzazione  e il coordinamento  delle  prestazioni  sociali  (Laps)  sono   esentati   dal  presentare   l’istanza   di    riduzione  dei  premi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   riduzione  dei  premi  corrisponde  all’importo  massimo  ai    sensi  dell’art.   34.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  di    riduzione  dei  premi  a   favore  dell’unità  di riferimento  non  può  oltrepassare  la    lacuna   di  reddito  definita  ai    sensi  della  Laps.  Se   la    stessa  è   inferiore  all’ammontare  di riduzione  dei  premi,  si  riconosce  quest’ultimo  importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’importo  di    riduzione  dei  premi  non  può  oltrepassare  l’ammontare   del  premio   effettivo   a carico   dei  membri  dell’unità  di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   regolamento  disciplina   i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Situazione  acquisita   per   le    unità  di riferimento   con  reddito  disponibile   inferiore  o   uguale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  fabbisogno  ai sensi  della  Laps  Art.  43a  90  1  Le  unità  di    riferimento  con  reddito  disponibile  inferiore  o uguale  al limite   di fabbisogno  ai  sensi   della  Laps,  senza   computo  della   pigione,  mantengono  la    situazione  acquisita   con  la legge  in  vigore  per  l’anno   2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  effettivo    di  riduzione  dei  premi,    calcolato    conformemente    all’art.    37,  non  può  essere  inferiore  all’importo  calcolato   come   segue:  a)  i  premi  medi   di riferimento   calcolati   secondo   la    legge  in    vigore  per  l’anno  2014,  fr.  4’965.  –  all’anno    per  gli  assicurati  di  età  superiore  ai  25  anni,  di  fr.  4’594.–  per    gli  assicurati    di  età  compresa  tra  i  18  e   i  25  anni    e   di  fr.  1’156.–  all’anno    per    gli  fino  all’età   di 18  anni;  b)  x   coefficiente  cantonale  di    finanziamento   pari  al    73.5%,  per   le    unità  di riferimento  con  un  disponibile  inferiore  o   uguale   al    50%  del  limite  di    fabbisogno;  c)  x   coefficiente  cantonale  di  finanziamento  pari   al  70%,  per  le  unità  di riferimento  con  un  disponibile  superiore   al 50%,  ma  inferiore   o   uguale   al 100%  del  limite   di fabbisogno.  Sezione  VI  91  Restituzione  da  parte  degli   assicuratori  malattie  negli  anni  2015,   2016  e 2017  per   premi   pagati   in  eccesso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Richiedenti   la riduzione  dei  premi  (art.  106-106c  LAMal)  Art.  43b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Per  gli  anni   2015,  2016  e   2017,  dal  premio  medio  di    riferimento  è   dedotto  l’importo  di    fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                86
                            Sezione  introdotta  dalla  L   24.6.2010;   in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Art.  modificato  dalla  L 14.12.2011;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  54;  precedenti   modifiche:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48;  BU   2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Art.  reintrodotto  dalla  L  24.6.2010;    in  vigore    dal  1.1.2012  -   BU  2010,    297;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  48.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   272.
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Art.  introdotto  dalla  L   3.11.2014;   in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Sezione  introdotta  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2015,   35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  1.1.2015  - BU  2015,  35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Assicurati  beneficiari  di  prestazioni  complementari   AVS/AI  Art.  43c  93  Per  gli  anni  2015,  2016  e   2017  dalla   riduzione   dei  premi   per  gli  assicurati  beneficiari  di  prestazioni  complementari  AVS/AI  è dedotto  l’importo  di    fr.  90.–.  Capitolo  IV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Disposizioni  comuni  Sezione  I  95  Norme  di procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Informazione  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Il  Consiglio    di  Stato  informa  sulla    possibilità  di  accedere  alla  riduzione  dei  premi  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Controllo  Art.  45  97  1  Gli  assicuratori  presentano  i  conteggi  di    chiusura   relativi  all’applicazione  della  riduzione  dei  premi.  Il   regolamento  disciplina  i  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  fa redigere  un  rapporto  di    revisione  sull’applicazione  della  riduzione  dei  premi,  di  regola  per  ogni  anno   civile.  Sezione  II  Riduzione  dei  premi  per  anni   precedenti  quello  di  competenza  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Perenzione  e norme  particolari  PC  AVS/AI  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto  alla  riduzione  dei   premi  nella  forma  retroattiva  decade   dopo  cinque   anni  a   partire  dal  momento  della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di    soppressione  delle  complementari   AVS/AI,  il   diritto  alla  riduzione  dei  premi  è  definito  nella  forma   ordinaria.  Tale  diritto  è escluso   se all’assicurato  non  è riconosciuta  la    situazione   di    buona  fede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Istanza  Art.  47  100  La  richiesta  di  riduzione    retroattiva  deve  essere  presentata  in  forma    scritta  da    parte  dell’assicurato,  salvo  nei  casi  di    soppressione  delle  prestazioni  complementari  AVS/AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Motivazioni  Art.  48  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza    di  riduzione    retroattiva  deve  indicare  i  motivi  dell’impedimento  ad    agire    nei  termini  stabiliti  dalla  legge  o dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   accolta  solo  se  suffragata   da  motivi   fondati.  Sezione  III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Restituzione  e condono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Restituzione  di  prestazioni  indebitamente  percepite  e   condono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  1.1.2015  - BU  2015,  35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Capitolo   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Sezione  modificata  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                109.
                            98  Titolo   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,   297;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                109.
                            100    Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                101
                            Art.   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,   297;   precedente  modifica:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                201.
                            102    Sezione  introdotta  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  riduzioni   dei  premi  indebitamente   percepite  devono   essere  restituite   dal  beneficiario  all’assicuratore  presso  il   quale  egli    è    affiliato,  oppure    all’amministrazione  cantonale    nel  caso    di  pagamenti  diretti  all’assicurato  giusta  la    presente  legge,  o   nei  casi   di perdita  della  PC  AVS/AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la restituzione  o   il   condono  dell’obbligo  di restituzione  è   applicabile  per  analogia  la    legge  sulla  parte  generale   del  diritto   delle  assicurazioni   sociali   (LPGA),  del  6 ottobre  2000.  TITOLO  IVA  104  Ripartizione  degli   oneri  tra  Cantone   e Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Quota  parte   a   carico  dei   Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  50  1  L’onere  dei  contributi  previsti  dalla   presente  legge,  dedotti  i sussidi   federali,  è   assunto  dai  Comuni  e   dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  del  singolo  Comune  è   calcolata  in base   alla  sua  capacità  finanziaria  sull’importo  che  si    ottiene  dividendo  l’onere  complessivo,  relativamente  all’anno  di computo,   per  il   numero  degli  abitanti  residenti  nel  Cantone   al    31  dicembre   e   moltiplicando  il  quoziente  per  il numero  degli  abitanti  del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  particolare  Art.  51  105  La  partecipazione  annua  del  singolo   Comune  agli  oneri  derivanti  dall’applicazione  della  presente  legge,  della  legge   sul  servizio   medico  nelle   zone   di    montagna  e   della  legge  concernente  le  prestazioni    complementari  all’assicurazione  per  la  vecchiaia,  i  superstiti    e   l’invalidità,    non  può  superare  il   9%   del  gettito   d’imposta  cantonale  per  i  Comuni  di forza   finanziaria  superiore,  l’8.5%  per  quelli  di    forza   finanziaria  media   e   il 7.5%   per  quelli  di    forza  finanziaria  debole,  nell’anno  stabilito  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Quota  parte   a   carico  del   Cantone  Art.  52  106  La  partecipazione  del  Cantone  è   pari  all’importo  non  coperto   dai  Comuni  ai    sensi  della  presente  legge.  Art.  53-58  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  Art.  59  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  Art.  60-62  ...  109  TITOLO   V  Pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Scopo  e   oggetto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  Art.  63  111  1  La  pianificazione    definisce  l’offerta  intesa  a  coprire  il  fabbisogno  di  cure    della  popolazione  ai    sensi  dell’art.  39  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    pianificazione  presuppone  la  determinazione  del  fabbisogno    di  cure  della  popolazione  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Definizione  dell’offerta  Art.  63a  112  1  Per   definire  l’offerta  necessaria   a coprire  il   fabbisogno  di    cure   la pianificazione  ai    sensi  dell’art.  39  LAMal  considera  i  seguenti  istituti:  a)  somatici  acuti,  psichiatrici  e   di    riabilitazione  (art.  39  cpv.   1   LAMal);  b)  di    cura;  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103  Art.   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,   297;   precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                109.
                            104    Titolo  introdotto   dalla  L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105  Art.  modificato  dalla    L  24.6.2010;  in  vigore  dal  1.1.2012  -   BU    2010,  297;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002,  420;  BU   2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                106
                            Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Art.  abrogati  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  Art.  abrogato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,  297;  precedente  modifica:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                201.
                            109    Art.  abrogati  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2010,   297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Nota  marginale   modificata  dalla  L   5.6.2001;   in vigore  dal  1.7.2001  -  BU  2001,   264.
                        
                        
                    
                    
                    
                111
                            Art.   modificato  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,   301;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                264.
                            112    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  per  partorienti   (art.   39   cpv.   3   LAMal);  d)  Acuti  a   minore   intensità  (Rami),  di    regola   situati  all’interno  degli  ospedali   somatici   acuti  cui   alla  lett.  a).  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’offerta  è   garantita  dagli   istituti  che  figurano  sull’elenco  e   da   quelli  che  non  figurano  sull’elenco  e  che  operano  in regime   convenzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    pianificazione  tiene  conto  della    libertà  di  scelta  dell’assicurato  tra    gli  ospedali  che    figurano  nell’elenco  del  suo  Cantone  di  domicilio  o  in  quello  di  ubicazione  dell’ospedale,    come  pure  delle  collaborazioni  intercantonali  e   delle  convenzioni  sottoscritte  con   altri  Cantoni  e   istituti   con  sede  fuori  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Allo   scopo  di    assicurare  l’offerta  necessaria   a   coprire  il   fabbisogno  di cure  il   Consiglio  di    Stato  può  sottoscrivere  convenzioni  con  altri  Cantoni  e   istituti  extracantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Modalità  di  pianificazione  Art.  63b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  La  pianificazione  è   riferita  alle   prestazioni   per  quanto   concerne  gli  ospedali  somatici  acuti  e  le  case  per  partorienti,    alle  prestazioni    o  alle  capacità  per  la  riabilitazione  e   la  cura  di  malattie  psichiatriche  in    ospedale,  alle  capacità  per  le    case  di cura  e i  reparti  acuti   di    minore  intensità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Elenco   e mandati  Art.  63c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  riporta  nell’elenco    di  cui    all’art.  39    cpv.    1   lett.  e     e  cpv.  3   LAMal  gli  istituti  cantonali  ed  extracantonali  necessari  ad  assicurare   l’offerta  secondo  l’art.  63  a  e in    conformità  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  d  cpv.  1-3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  istituti  che  figurano    sull’elenco    ai  sensi  dell’art.  39  cpv.  1   lett.  e  e  cpv.  3  LAMal  sono    ritenuti  istituti  di    interesse  pubblico  e   pertanto  sono  tenuti  al rispetto  dei  requisiti   alla  base  dell’attribuzione  dei  mandati  richiamati   nel  relativo  decreto  pianificatorio   e   dei  criteri  strutturali   e gestionali   definiti  dal  Consiglio  di    Stato  ai sensi   dell’art.   63d  cpv.  1   lett.   a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  attribuisce  un  mandato   di    prestazioni   agli  istituti  che   figurano  sull’elenco  ai sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  cpv.  1   lett.  e     e   cpv.   3   LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   mandato  definisce  il   ventaglio   di prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   mandato  può  prevedere  in    particolare  l’obbligo  di    predisporre  un   servizio  di    pronto  soccorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  fornitori   di    prestazioni   non   possono  trasferire  o   subdelegare  a terzi  i  mandati  a   loro   assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Agli   ospedali  non  è permesso,  al    di    fuori  dei  loro  spazi,  fornire  o fare  in modo   che   vengano  fornite  prestazioni  mediche  che  rientrano  nel  mandato  di    prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Criteri  di  pianificazione  Art.  63d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nella  valutazione  e   nella   scelta  degli   istituti  figuranti  nell’elenco,  il   Cantone   considera   in  particolare:  a)  di  criteri  strutturali  e   gestionali,  definiti    in  un  apposito  regolamento    dal  Consiglio  di  b)   l’appropriatezza   e   l’economicità  delle   prestazioni  erogate;  117  c)  alle  cure  entro  un  termine  utile;  d)  e la    capacità  dell’istituto  ad  adempiere   al    mandato  di    prestazioni;  e)  di    strumenti   e   procedure   che  garantiscano  la sicurezza  dei  pazienti   trattati  negli  che  figurano   sull’elenco  ai    sensi  dell’art.  39  cpv.  1   lett.  e  e   cpv.  3 LAMal.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  valutare  l’economicità  e   la qualità,  il Cantone  considera  in    particolare:  a)  della  fornitura  di    prestazioni;  b)  della  qualità  necessaria;  c)   settore  ospedaliero,   il   numero   minimo   di    casi  e   lo    sfruttamento   di    sinergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  tiene  pure  conto  della  libertà  di    scelta  dell’assicurato  e dell’obbligo  di ammissione  degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Obbligo   di ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Lett.  introdotta  dalla  L 15.12.2015;  in    vigore  dal  15.3.2016  -  BU  2016,   146.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  Art.  modificato   dalla  L   15.12.2015;  in    vigore   dal   15.3.2016  -  BU  2016,  146;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115  Art.  modificato  dalla    L  31.5.2021;  in  vigore  dal  1.7.2022  -   BU    2022,  192;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  301;  BU   2016,  146.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  Art.  modificato   dalla  L   15.12.2015;  in    vigore   dal   15.3.2016  -  BU  2016,  146;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Lett.  modificata   dalla   L   31.5.2021;  in    vigore   dal  1.7.2022  - BU  2022,  192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118    Lett.  introdotta  dalla  L 31.5.2021;   in    vigore   dal  1.7.2022   -  BU  2022,   192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  63e  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  istituti    con  sede  nel  Cantone  figuranti  sull’elenco  sono  tenuti,  nei  limiti  del  loro  mandato  di  prestazioni  e  delle  loro  capacità,  a    garantire  la  presa  a    carico  di  tutti    gli  assicurati  d  omiciliati nel Cantone, in conformità al contratto quadro di cui all’art. 66h cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di ammissione  risulta  adempiuto  se i  pazienti   con  la sola  assicurazione  obbligatoria   delle  cure  medico-sanitarie  (AOMS)  sono  almeno  il   50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  assicurati  domiciliati  fuori  Cantone,  l’obbligo  d’ammissione  si    applica  soltanto  nei  limiti  del  mandato  di    prestazioni  e nei  casi  d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  la    violazione  dell’obbligo   di ammissione   ai    sensi  dei  cpv.  1   e 2 è data  facoltà  di    segnalazione  al  Consiglio  di    Stato  che  decide  i  provvedimenti  necessari,  segnatamente  le sanzioni   di cui  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66r.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Competenze  del  Consiglio  di Stato  Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  Il  Consiglio  di Stato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  uno  studio  sul   fabbisogno  di    cure   ospedaliere  della   popolazione  residente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.    con  un  messaggio  gli  indirizzi  strategici  della  pianificazione  ospedaliera  cantonale,  sulle    risultanze  dello  studio  sul    fabbisogno,  consultando  la  Commissione  della  sanitaria,   nella  quale  sono  rappresentati   tutti  gli  ambienti  interessati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  conto   degli  indirizzi  dettati  dal  Gran  Consiglio:  –  allestisce  l’elenco  degli    istituti  autorizzati  ad  esercitare  a  carico  della  LAMal,  in  base  alla  presenza  dei  requisiti  richiesti  nel  bando  di  concorso   e   alla  valutazione  dell’economicità  e  della  qualità  ai sensi  dei  criteri  stabiliti   dalla   LAMal  e dall’OAMal;  –  trasmette  per  discussione  con  un  messaggio   l’elenco   pianificatorio  al    Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Competenze  del  Gran  Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  Il  Gran  Consiglio  sulla  base  di    un  messaggio  trasmesso  dal  Consiglio  di Stato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l’impostazione  strategica  della  pianificazione  ospedaliera  cantonale   tenendo  conto  calcolo   del  fabbisogno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  conoscenza    del    modulo  di  sollecitazione  d’offerta,  della  suddivisione  nei  gruppi  di  e   dei  requisiti   ad  essi  associati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l’eventuale  aumento  della  quota   parte  minima  a   carico  del  Cantone   nella   remunerazione  prestazioni   ospedaliere   ai    sensi  dell’art.   49a  cpv.  2   ter  LAMal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la partecipazione  del  Cantone  ai costi  delle  prestazioni   economicamente   di    interesse  ai    sensi   dell’art.  49  cpv.  3   LAMal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  il   finanziamento   di programmi   sanitari   specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Commissione  di  controllo  Art.  65a  122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran  Consiglio  nomina  per   la    durata  della  legislatura  una  Commissione   di    controllo,  composta  da  un  membro  per   ogni  gruppo  parlamentare,  scelti  fra  i  membri  della  Commissione  sanità  e  sicurezza  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  sono  rieleggibili.  La   nomina  decade   se  il   deputato  non   fa  più  parte  della  Commissione  sanità  e sicurezza  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  di    controllo  verifica  il  rispetto  dei   mandati  pianificatori  e   dei  contratti  di prestazione  stipulati  dal  Consiglio  di  Stato  con  gli  istituti  ospedalieri  e  allestisce  un  rapporto  annuale  all’attenzione  della  Commissione  sanità  e sicurezza   sociale  e del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Commissione  di  controllo  esercita  l’alta  vigilanza  sull’Ente  ospedaliero  cantonale    nel  rispetto  dell’autonomia  e    allestisce    uno    specifico  rapporto  sui  suoi    conti  consuntivi  all’attenzione  della  Commissione  sanità  e sicurezza  sociale  e   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Consiglio  di  Stato  informa    annualmente  la  Commissione    di  controllo  sugli  esiti  della    vigilanza  diretta,  come  pure   ogniqualvolta  essa  ne  faccia  esplicita   richiesta.  La   Commissione   può  esigere  in  ogni  tempo  dal  Consiglio    di  Stato    e   dall’Amministrazione  cantonale  i  documenti  e   le  spiegazioni  necessarie  per   l’assolvimento   dei  suoi  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Verifica  e   revisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  Art.  modificato  dalla  L 20.10.2021;   in  vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  411;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  264.
                        
                        
                    
                    
                    
                121
                            Art.  modificato  dalla  L 20.10.2021;   in  vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  411;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  264.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122    Art.  introdotto  dalla  L 20.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  66  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  revisione  della     pianificazione  avviene  secondo  la  periodicità  richiesta  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di Stato  verifica   se  è   necessario  un  aggiornamento  della  pianificazione  e se  del   caso  applica  la    medesima  procedura  prevista  per  l’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Revisioni  di    minore  entità  sono  di    competenza  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   adegua  l’elenco  in    caso  di    revoca  del  mandato   di prestazioni   ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  r  cpv.  3.  TITOLO  Vbis  124  Finanziamento  delle  prestazioni  di  cura  erogate  negli  ospedali   (Art.  39   cpv.  1 LAMal)  e nei  reparti  acuti   di  minore  intensità   (Art.  39   cpv.  3   LAMal)  Capitolo  I  125  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Principio  Art.  66a  126  1  Il  Cantone  partecipa  al  finanziamento  delle    prestazioni  di  cura  ospedaliera  ai  sensi  dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  dei  fornitori  di  prestazioni    autorizzati  a  esercitare  a   carico  della   LAMal  e   che  figurano  sull’elenco  ai    sensi   dell’art.  39  cpv.  1   lett.  e LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone   partecipa  al finanziamento  delle   prestazioni  erogate  nei  reparti  acuti  di    minore  intensità  autorizzati  a   esercitare  a   carico  della  LAMal  e   che  figurano  sull’elenco  ai  sensi  dell’art.  39   cpv.  3  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Fornitori  di  prestazioni  Art.  66b  127  Sono  considerati  fornitori  di    prestazioni:  a)  e  i   rispettivi  reparti  adibiti    alla  cura  ospedaliera  di  malattie  somatiche    acute,  e   di riabilitazione   ai    sensi  dell’art.   39  cpv.  1 LAMal  e;  b)  per  partorienti;  c)  acuti  di minore   intensità.  128  Capitolo  II  129  Fornitori  di  prestazioni  con  sede  nel  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Principio  Art.  66c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  finanziamento  delle  prestazioni  erogate  dai  fornitori  di  prestazioni    con  sede    nel  Cantone  indicati  all’art.  66a   è   assunto  dal  Cantone  tramite  un  contributo  globale,  dagli  assicuratori  LAMal  e, per  i  reparti  acuti  di    minore  intensità,  anche  dai  pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone  può  finanziare  i   costi    riconosciuti    delle  prestazioni  economicamente    di  interesse  generale  ai sensi   dell’art.  49   cpv.  3   LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Contributo  globale  Art.  66d  131  1  Il  Consiglio  di  Stato  fissa  annualmente  per  ogni  fornitore  di  prestazioni  un  contributo  globale  sulla  base  del  mandato  di    prestazioni,  della  relativa  attività  e   nel  rispetto  delle  disposizioni  legali  e   degli  accordi  vigenti  in    materia  tariffale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  l Gran Consiglio approva a preventivo l’ammontare annuale del contributo complessivo, suddiviso  nei  singoli  contributi  globali   per  ogni  fornitore  di    prestazioni   e,    a consuntivo,  il   resoconto  dell’utilizzo  dei  contributi  globali  e del   rispetto  dei  contratti  di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Determinazione  del   contributo  globale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Prestazioni   di  cura  ospedaliera
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123  Art.   modificato  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,   301;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                264.
                            124  Titolo   modificato  dalla  L 15.12.2015;  in    vigore   dal  15.3.2016  -  BU  2016,   146;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                125
                            Capitolo  introdotto  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  Art.  modificato   dalla  L   15.12.2015;  in    vigore   dal   15.3.2016  -  BU  2016,  146;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128    Lett.  introdotta  dalla  L 15.12.2015;  in    vigore  dal  15.3.2016  -  BU  2016,   146.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129    Capitolo  introdotto  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                130
                            Art.  modificato   dalla  L   15.12.2015;  in    vigore   dal   15.3.2016  -  BU  2016,  146;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  66e  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  globale  copre  parte  dei  costi  delle  prestazioni  di cura  ospedaliera  ai sensi  dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di    Stato   fissa  entro  il   31  marzo  di    ogni  anno  la    quota   parte,   ai sensi  dell’art.  49a  LAMal,  a  carico  del  Cantone  per  l’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi  per  le prestazioni  di  cura  ospedaliera  comprendono  i  costi  di  investimento  e i costi   per  la  formazione  non  universitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  considerati  investimenti  unicamente  gli  immobili  e   le    attrezzature   necessari  all’adempimento  dei  mandati   di prestazione  attribuiti  ai    sensi  dell’art.  39  cpv.  1   lett.  e     LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Prestazioni  erogate  dai  reparti  acuti  di minore  intensità  Art.  66e   bis  133  Il  contributo  globale  è   stabilito   tenendo   conto:  a)   costi:  –   prestazioni  di cura;  –  –   formazione  non   universitaria;  –  b)   seguenti  entrate:  –  delle  prestazioni   mediche,  infermieristiche,   diagnostiche  e   terapeutiche  sulla   base  di  stabiliti  tramite  convenzione   (si  vedano  art.   67  e   ss.  LCAMal);  –  a   carico  dei  pazienti,  stabiliti  in    CHF  30  a giornata  per  un  massimo   di    CHF  600.-  annui;  –  partecipazioni   assicurative;  –   ricavi  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Prestazioni  economicamente  di interesse  generale  Art.  66f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  Il  Cantone  può   determinare   l’ammontare  del  contributo  relativo  ai costi   riconosciuti   delle  prestazioni  economicamente  di    interesse  generale  ai    sensi  dell’art.  49  cpv.  3 LAMal  tenendo  conto  in  particolare  delle  disposizioni   federali   e di altre  norme  applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Contratto  di  prestazione
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Principio
                            Art.  66g  135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato   stipula  con  i  fornitori  di    prestazioni   dei  contratti  quadro  e   dei  contratti  di  prestazione   annuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’assunzione  del  personale,  i   fornitori  di  prestazioni,    a  parità  di  requisiti    e  qualifiche  e  salvaguardando  gli  obiettivi  aziendali,  danno  la    precedenza  alle  persone  residenti,  purché  idonee  a  occupare  il posto  di    lavoro  offerto.  Essi  tengono  in debita  considerazione  candidature  di chi   si    trova  in  disoccupazione   o   al beneficio  dell’assistenza.  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   sottoscrizione  di un  contratto  di    prestazione,  nella  misura   in    cui  i rapporti  di    impiego   non  sono  disciplinati  da  normative   di diritto  pubblico,  è subordinata  alla  verifica  del  rispetto  delle  condizioni   di  lavoro  usuali  del  settore  da  comprovare  tramite  l’attestazione  di    adesione  a   un   contratto  collettivo  di  lavoro  (CCL)  o,  nel  caso   in  cui  l’istituto  non  ne  avesse  sottoscritto  uno,   la  certificazione  emanata  dalla  commissione  paritetica  del  settore  che,  come  da  mandato  conferito  dal  Consiglio  di  Stato,  attesti  la    conformità  dei  contratti  individuali.  137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Contratto  quadro  Art.  66h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contratto  quadro   regola  i  principi   generali  e   gli  impegni  tra  il Cantone  e   i singoli  fornitori  di  prestazioni   relativi  alle  prestazioni   finanziate  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  definisce   in    particolare:  a)  di    prestazioni;  b)    di  contabilizzazione  e  di  utilizzo  della  quota  parte  relativa  agli  investimenti  nell’ambito   dell’assicurazione  obbligatoria;  c)    di  formazione    non  universitaria,    segnatamente  il    numero  minimo  di  persone  in  (apprendisti)  e   di posti  di    pratica  per  le formazioni   del   settore;  d)  di    assistenza;  e)   delle  condizioni  di    lavoro   usuali  del  settore;  f)  di calcolo  del  contributo  e   dei  suoi  adeguamenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133    Art.  introdotto  dalla  L 15.12.2015;  in    vigore  dal  15.3.2016  -  BU  2016,   146.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                136
                            Cpv.  introdotto   dalla   L   24.6.2019;  in    vigore  dal  1.7.2020  -  BU  2020,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137    Cpv.  introdotto   dalla   L   9.12.2019;  in    vigore  dal  1.4.2020  -  BU  2020,   103.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)   le modalità   e la    frequenza  dei  dati  da  trasmettere;  h)  relative  alla  sua    approvazione  e  al  suo  rinnovo,  come  pure    a  eventuali  o   revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  è   concluso  di regola  per  una  durata  di quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Contratto  di  prestazione   annuale  Art.  66i  139  1  Il  contratto  di  prestazione   annuale   regola  nel  dettaglio  i  diritti  e   i doveri   dei  fornitori  di  prestazioni  e   del  Cantone  nei   limiti  dell’art.  66  h  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  definisce   in    particolare:  a)   delle  prestazioni   da  fornire;  b)  di qualità;  c)   delle   prestazioni;  d)  del  contributo  globale   e gli eventuali  adeguamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Assenza  di  contratto  Art.  66l  140  In  caso  di    assenza  del   contratto  il Consiglio  di    Stato  stabilisce  in    una  decisione  gli obblighi  relativi  alla    fornitura  delle  prestazioni,    in  particolare    il   tipo,  il  volume  delle  prestazioni,  i  criteri  di  qualità  e   le    modalità  di    remunerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Strumenti   di  gestione  Art.  66m  141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  fornitori  di prestazioni  devono  disporre  di    strumenti   di gestione  adeguati  conformi  alle  disposizioni  federali  in materia,  in particolare   di:  a)   statistica   delle  prestazioni;  b)   contabilità  analitica;  c)   contabilità  degli  investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  e   gli  assicuratori   LAMal  possono  consultare  gli  atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Trasmissione  dei  dati  Art.  66n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  fornitori  di  prestazioni  devono    trasmettere  al  Cantone  le  statistiche  previste    dalla  legislazione  federale  e tutti   i  dati   necessari   alla   verifica  dell’esecuzione  dei  contratti   di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   natura   dei  dati,   le modalità  e   la    frequenza  di trasmissione  sono  definiti  nel  contratto  quadro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Costi  di  investimento  Art.  66o  143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  fornitori  di  prestazioni  devono    contabilizzare  separatamente    la  quota  parte  di  tariffa  inerente  gli  investimenti  secondo   i  principi   fissati  nel  contratto  quadro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utilizzo  va  documentato  e    deve  essere  conforme  alle  disposizioni  della  presente  legge    e    del  contratto  di    quadro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Formazione   non   universitaria  Art.  66p  144  1  L’attività   di formazione  non  universitaria   è   definita  nel  contratto  quadro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sua  esecuzione  deve  essere  documentata  e la    sua  remunerazione  deve   essere   conforme  alle  disposizioni  della  presente  legge  e del  contratto  quadro.
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Controllo
I. Competenza
                            Art.  66q
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  esercita  il    controllo  sul  corretto  adempimento  dei  contratti  di  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   stabilire  nel  contratto  quadro  misure  speciali  di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Violazioni   del  contratto  Art.  66r  146
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di    violazione  delle  disposizioni  legali,  del  mandato  pianificatorio   e/o  dei   contratti  di  prestazione  il   Consiglio    di  Stato  può  pronunciare  contro  i  fornitori  di  prestazioni    le  seguenti  sanzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                144
                            Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.   da  fr.  500.  –   a   fr.  200'000.–;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  parziale  del  finanziamento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  con  effetto  immediato    dei  contratti  di  prestazione    con  soppressione  totale  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  del  mandato  di  prestazione    e  l’esclusione  temporanea    o  definitiva  dall’elenco  ai    sensi  dell’art.   63c   in    caso  di    gravi  e/o   ripetute   violazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  gravi  la    multa   può  essere   cumulata   con  le    sanzioni  di    cui  al    cpv.  1   lett.  c)    - e).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la restituzione  del  finanziamento  si    applicano   per  analogia  gli  art.  16   e   segg.  della  legge   sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno   1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Modifica   delle  circostanze  Art.  66s  147  Il  contratto   di prestazione  è   modificato  in    caso  di cambiamenti  importanti  e   imprevedibili  delle  circostanze,  in    particolare  nel  caso  di    modifiche  della  legislazione.  Capitolo  III  Ricoveri  fuori  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Libera   scelta  Art.  66t  149  In  caso  di  cura    ospedaliera  ai  sensi  della  LAMal  l’assicurato  ha    la  libera    scelta    tra  gli  ospedali  del  Cantone  di domicilio   o tra  quelli   di un  altro  Cantone  purché  figuranti   sui  rispettivi   elenchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Prestazione   con  indicazione  medica  Art.  66u  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  cura  ospedaliera  per   motivi  di  ordine  medico,  ai sensi  dell’art.   41  cpv.  3  bis  LAMal,  in  un  ospedale  non  figurante  nell’elenco  del  Cantone  è   necessaria    un’autorizzazione  del  Cantone,  salvo  per  i  casi   di    urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  cura    ospedaliera  urgente  in  un  ospedale  che  non  figura  nell’elenco  del  Cantone  è  necessario  il   rilascio  di una  garanzia  di    pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  designa  l’istanza  idonea  a  verificare  se  sono  adempiuti  i   requisiti  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  e   il rilascio  delle   garanzie   finanziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Cantone  e    l’assicuratore    si  assumono  la  tariffa  dell’ospedale  curante  secondo    la  quotaparte  rispettiva  giusta  l’art.   49  a  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Prestazione   senza  indicazione  medica  Art.  66v  151  In  caso  di  cura  ospedaliera  senza  indicazione    medica    in  un  ospedale  non  figurante  nell’elenco  del  Cantone,  ma  in  quello  di  ubicazione    dell’ospedale,    il    Cantone  e  l’assicuratore  remunerano  la  loro  quotaparte  rispettiva  giusta  l’art.  49  a  LAMal  al massimo  secondo   la tariffa  più  bassa  applicata  per  la    cura  in    questione  in un  ospedale  figurante  nell’elenco.  TITOLO   V  TER152  Autorizzazione  dei  fornitori  di prestazioni  (art.  36  LAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  66z  153  1  Il  Consiglio  di    Stato  è   competente  per  l’applicazione  dell’art.  55b  LAMal,   ed  in particolare  per  la limitazione  del  numero   degli  infermieri  e delle  organizzazioni  di cure  e   d’aiuto   a domicilio  di  cui  all’art.  35  cpv.   2 lett.  d  bis  LAMal,  autorizzati  ad  esercitare  a carico   dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  può  prevedere  eccezioni   al    fine  di    garantire  un  approvvigionamento  territoriale  adeguato.  TITOLO   VI  Convenzioni  Capitolo  I  Convenzioni  tariffali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Scopo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148    Capitolo  introdotto  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                151
                            Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152    Titolo  introdotto   dalla  L   17.9.2024;  in vigore   dal  1.12.2024   -  BU  2024,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153    Art.  introdotto  dalla  L 17.9.2024;   in    vigore   dal  1.12.2024   -  BU  2024,   319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  convenzioni  tariffali  stipulate,  da  un  lato,  da  uno  o    più  fornitori  di  prestazioni    o  federazioni  di  fornitori  di  prestazioni  e,  dall’altro,    da  uno    o  più  assicuratori  o  federazioni  di  assicuratori,  devono  garantire  un  servizio  sanitario   efficiente  in    tutto  il   Cantone,  conformemente  alle  disposizioni  di    legge  e nel   rispetto  dei  principi  di    equità  e   di    economicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare   i  fornitori  di    prestazioni  e   gli  assicuratori   prevedono  nelle   convenzioni   tariffali  norme  destinate  a   garantire  l’economicità   delle   prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A1.  Convenzioni   tariffali  con  gli  ospedali  Art.  67a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  di  cura  ospedaliera   a   carico  della  assicurazione   obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  sono  remunerate  secondo  tariffe   basate   su  strutture  uniformi  approvate  a livello  nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   tariffa   riferita  alle   prestazioni  è identica  per  ogni   assicurato  LAMal  indipendentemente  dalla  copertura  assicurativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  è   negoziata  annualmente  dai  partner  tariffali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Cantone  assiste  alle  negoziazioni   tariffali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Approvazione   e   fissazione  della  tariffa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155  Art.  68  156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  convenzioni    tariffali    concernenti    il  Cantone    Ticino  sono  approvate  dal  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    assenza  di    convenzione  tariffale  il  Consiglio  di Stato,   sentite   le parti  interessate,  stabilisce  la  tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’atto   di    approvazione  o di    fissazione  della   tariffa  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e  degli  atti   esecutivi   del  Cantone  Ticino   (Bollettino  ufficiale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Obblighi  per  i  fornitori   di  prestazioni  Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  fornitori  di    prestazioni  devono  attenersi   alle   tariffe  e ai    prezzi  stabiliti   dalla  convenzione  o  dall’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  non    possono  esigere  remunerazioni  superiori    per  prestazioni  previste  dalla    LAMal  o    dalle  relative  ordinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le    disposizioni  particolari  della   LAMal  in    materia  di    protezione  tariffale.  Capitolo   II  Ricusa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  generali  Art.  70  1  Il  fornitore  di prestazioni  che  rifiuta   di  fornire   prestazioni  conformemente  alla   LAMal  o  alla  presente   legge  deve   dichiararlo  all’istanza  designata  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   nominativo   del  fornitore  di prestazioni  che  opta  per  la    ricusa  è pubblicato  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’effetto   della   ricusa   prende  inizio   dalla   data   indicata  nel   Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   ricuse  pronunciate  in virtù   del  previgente   diritto  mantengono  la loro   validità  anche  al    momento  dell’entrata  in vigore  della  presente   legge.  Capitolo  III  Garanzia   di  qualità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  generali  Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  fornitori     di  prestazioni,  o  le   loro  organizzazioni,  e  gli  assicuratori,  o  le  loro  organizzazioni,  stipulano  convenzioni  concernenti  le  norme    intese  a  garantire    la  qualità    delle  prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   norme  di    cui  al    cpv.  1   possono  essere  incluse  nelle   convenzioni  tariffali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  stipulate  in    modo  separato,  le    convenzioni  relative  alla   garanzia  di    qualità   concernenti  il  Cantone  Ticino  sono  approvate  dal  Consiglio  di    Stato.  L’atto  di    approvazione   è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale.  TITOLO  VII  Disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                154
                            Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155    Nota  marginale   modificata  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156    Art.  modificato  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  72  ...  157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Profarmacia  Art.  73  Per  la dispensazione  e   la    vendita  al    pubblico  dei  medicamenti  fanno   stato  i disposti  della  legge  sulla  promozione  della  salute   e   il   coordinamento   sanitario  (legge  sanitaria).  TITOLO  VIII  Contenzioso  Capitolo  I  Tribunale  cantonale  delle   assicurazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Contestazioni  nell’assicurazione   sociale   malattie  Art.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contestazioni  degli    assicuratori    tra  loro,  con  i  loro    membri  o   con  terzi  concernenti  diritti  invocati  dalle  parti    in  virtù  della    LAMal,  delle    rispettive    ordinanze  o   delle  disposizioni  degli  assicuratori,  sono   decise  dal  Tribunale   cantonale   delle  assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  la legge  di procedura   per   le    cause  davanti   al    Tribunale   cantonale  delle  assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Assicurazioni  complementari  (private)  Art.  75  158  Le  contestazioni  degli  assicuratori   tra  loro,   con   i loro  membri  o con  terzi  concernenti  le  assicurazioni  complementari  all’assicurazione  sociale   contro  le malattie  o   altri  rami  d’assicurazione  sono  decise  dal  Tribunale  cantonale  delle   assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Altre  contestazioni  Art.  76  159  1  Contro  le  decisioni  emesse  in  virtù  della  legge,  è    data    facoltà  di  reclamo  all’organo  amministrativo  che  le    ha  emesse  entro  30  giorni  dalla   notificazione.  È   applicabile   la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  su reclamo  di    cui  al cpv.  1,    è   data   facoltà  al    Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  entro  30  giorni  dalla  notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   concernenti  il   rilascio   dell’autorizzazione  e la    garanzia  dell’assunzione  dei  costi  per  le  ospedalizzazioni    fuori  Cantone  non  è    dato  reclamo  e  vi  è  la  facoltà    di  ricorso  diretto  al  Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   riservato  l’art.  76  b  .  Capitolo  Ibis  161  Tribunale   cantonale   amministrativo  Art.  76a  162  Le  controversie  derivanti  dall’applicazione   dei  contratti  di    prestazioni  sono  di    competenza  del  Tribunale  cantonale  amministrativo  quale  istanza   unica  ai sensi  dell’articolo  91   lettera  b)  della  legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre  2013.  Art.  76b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  in  materia  di  finanziamento    è   dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  Capitolo   II  Tribunale  arbitrale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione,  composizione  e norme  di  procedura  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contestazioni    tra  assicuratori    e    fornitori  di  prestazioni  sono  decise    dal  Tribunale  arbitrale,  con  giurisdizione  su  tutto   il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Tribunale  arbitrale    si  compone  di  un  presidente    neutrale  e,  in  numero  uguale,  di  una  rappresentanza  di ciascuno   degli  assicuratori  e   dei  fornitori   di    prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  Art.  abrogato  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2011,  301;  precedente  modifica:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                201.
158
                            Art.   modificato  dalla  L   20.9.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017  - BU  2016,   511;   precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                326.
                            159  Art.  modificato  dalla    L  17.3.2011;  in  vigore  dal  1.1.2012  -   BU    2011,  301;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  41;  BU  2006,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161    Capitolo  introdotto  dalla  L   17.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2011,  301.
                        
                        
                    
                    
                    
                162
                            Art.   modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,   476;   precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                301.
                            163    Art.  introdotto  dalla  L 17.3.2011;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2011,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzazione  e   la    procedura  del  Tribunale   arbitrale  sono  regolate  dal  Consiglio  di    Stato;  per  le  decisioni,  oltre  alle  spese,  è dovuta  una  tassa  da  100.–  a   10'000.–  franchi.  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   convenzioni  tariffali  o   relative  al    controllo   della  qualità  delle   prestazioni  possono  prevedere  una  Commissione  cantonale  paritetica  per   una   procedura  di    conciliazione.  In  questo    caso  il   Tribunale  arbitrale    può  essere  adito  solo  dopo  aver  esperito  una  procedura  conciliativa,  entro   30  giorni  dalla   notifica   della   risoluzione   della  Commissione  paritetica.  165  Capitolo  III  Sentenze  dei   Tribunali
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione
                            Art.  78  Le  sentenze   emesse  dal  Tribunale   cantonale  delle  assicurazioni  e   dal  Tribunale  arbitrale  nel  quadro  del  diritto   federale  in    materia  di    assicurazione  sociale  contro  le    malattie   e ai    sensi  della  presente  legge,  sono  trasmesse  al    Consiglio  di    Stato   nel  rispetto  dell’art.  84   LAMal.  TITOLO   IX  Disposizioni  penali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Contravvenzioni  Art.  79  1  Può  essere  punito  con  una   multa   da  fr. 50.–  a   fr.  500.  –   chiunque:  a)  in  tutto  o in  parte  all’obbligo   di  assicurarsi,  così  che  nei  suoi  confronti  deve  essere  un  provvedimento  di    affiliazione   coattiva;  b)  l’obbligo   di informare,   dà  informazioni   inveritiere  o rifiuta  di dare   informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   punito  con   una  multa  fino  a   fr. 20'000.  –   chiunque  commetta  le    infrazioni     di    cui  agli  art.  92   lett.  b),  c)    e   93  lett.  b),  c)    LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservati  i  disposti   del   Codice  penale  qualora   la    contravvenzione  sia   legata  a   un  crimine  o a  un  delitto  passibili  di una  pena  più  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  a complicità e l’istigazione a commettere una contravvenzione sono parimenti punibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Prescrizione  Art.  80  Riservato   il  cpv.   3,    le    contravvenzioni   di cui  all’art.   85   si   prescrivono   nel  termine  di cinque  anni  dal  giorno   dell’atto  punibile.  TITOLO   X  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Contratti  stipulati   secondo  il previgente  diritto  Art.  81  1  I  contratti    assicurativi  stipulati  secondo  il   previgente  diritto  con  assicuratori    che    non  fossero  Casse  malati  riconosciute  per  rischi  coperti  dall’assicurazione  medico-sanitaria  obbligatoria  secondo  la    LAMal,  decadono  all’entrata  in    vigore   di    quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  premi  pagati  per  il   periodo  posteriore  l’entrata  in vigore  della  LAMal  devono   essere  restituiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A1.  Nuovi  diritti  e limiti  dal  2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.    sole  il   cui    reddito  (di  cui  all’art.  29  cpv.  1   lett.    a)  è   compreso  tra    fr.  20'000.-  e  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il   cui  reddito   (di  cui  all’art.   29  cpv.   1   lett.  b)  è compreso  tra  fr.  32'000.-   e   fr.  34'000.-;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  il cui  reddito  di riferimento   (di  cui   all’art.  32  cpv.  è compreso  tra   fr.  50'000.-  e fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.   famiglie  il   cui   reddito  (di  cui   all’art.  46  cpv.  1)  è   compreso  tra  fr.  60'000.-  e   fr.  65'000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga  all’art.  28  cpv.   2,    l’istanza  di sussidio   per  l’anno  2010  degli  assicurati  di    cui  al    cpv.  1 può  essere  presentata   entro  il   31   marzo   2010.  Art.  81b  167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’anno  2011,  il   sussidio  minimo  è   garantito  anche  ai    seguenti  assicurati:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.    sole  il   cui    reddito  (di  cui  all’art.  29  cpv.  1   lett.    a)  è   compreso  tra    fr.  22'000.-  e  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il   cui  reddito   (di  cui  all’art.   29  cpv.   1   lett.  b)  è compreso  tra  fr.  34'000.-   e   fr.  40'000.-;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164    Cpv.  modificato  dalla  L 30.11.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2011,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                165
                            Cpv.  modificato  dalla  L 10.5.2006;  in    vigore   dal  4.7.2006  - BU  2006,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166    Art.  introdotto  dalla  L 15.12.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2010,   46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167    Art.  introdotto  dalla  L 13.12.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2011,   95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sole  il   cui  reddito  di riferimento   (di  cui   all’art.  32   cpv.  2)  è compreso  tra  fr. 55'000.-  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60'000.-;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  famiglie  il  cui    reddito  (di  cui    all’art.  46  cpv.  1   e   48)  è  compreso  tra  fr.  65'000.-    e  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga   all’art.  28  cpv.   2, l’istanza   di  sussidio  per  l’anno  2011  degli  assicurati  di  cui  al  cpv.  1 è  presentata  entro   il 30  aprile  2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  ...  Art.  82  ...  168
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Servizio  medico  nelle  regioni  di  montagna  Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  e i  Comuni   assumono  gli  oneri   derivanti  dall’applicazione  delle  convenzioni  per  il   servizio  medico  nelle    regioni  di  montagna,  stipulate  ai  sensi  del  previgente  diritto,    fino    alla  scadenza  delle  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   convenzioni  in  atto  all’entrata  in  vigore   della   presente  legge   mantengono   la  loro  validità  nella  forma  e   nella  sostanza  fino  al    termine  di scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Assicurati  con  sospensione  di prestazioni  LAMal  o   in  mora  con   i  pagamenti  Art.  83a  169  Per  i   crediti  riferiti    all’assicurazione  obbligatoria  delle    cure  medico-sanitarie    maturati  prima  del   1.    gennaio  2012  si    applica  il   diritto  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Disposizione  transitoria  federale  Art.  83b  170  1  Il  Cantone  non    assume  i   premi  e    le  partecipazioni    ai  costi    in  arretrato  scaduti  al  momento  dell’entrata  in    vigore  della  modifica  dell’art.  64a  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  richiama  il    capoverso  2  delle    Disposizioni    transitorie  della  modifica  del    19    marzo  2010  riguardante  l’art.  64  a  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Valutazione  Art.  83c  171  Trascorsi   due  anni  dell’entrata  in    vigore  della   modifica  del  12   dicembre   2011,   il Consiglio  di  Stato   presenta  al    Gran   Consiglio  una  valutazione  dell’efficacia,  delle  conseguenze  economiche  e  dell’impatto  sui  Comuni  delle  misure  introdotte.  La  valutazione   riguarda  anche  il  ruolo   svolto  del  Cantone,  dai  Comuni,  dalle   CTR   e   dagli  assicuratori  malattia,  per  prevenire,  gestire   e   risolvere  il problema  degli  assicurati  morosi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Disposizione  transitoria  relativa  alla  competenza  per   le    assicurazioni   complementari  (private)  Art.  83d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172  Le  procedure  pendenti  inoltrate  dopo  il   31  dicembre  2010  sono  trasmesse  d’ufficio  al  Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni.  TITOLO   XI  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Valutazione  della  riduzione   dei  premi  e   del   premio  medio  di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173  Art.  84  174
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dopo  due  anni   di  applicazione  della  riforma   delle  riduzioni  dei  premi  (art.   23  e   segg.)  proposta  con  il   messaggio  6264,  il Consiglio  di  Stato   presenterà  al  Gran   Consiglio  un  rapporto  di  valutazione  dei  suoi  effetti,  se  del  caso  corredato  dai  correttivi  legislativi   necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   fine  giugno  2015,   con  riferimento  al messaggio   n.  6982,   il   Consiglio  di  Stato   presenterà   al  Gran  Consiglio  la    valutazione  degli  effetti  dovuti   alla  determinazione  del  premio  medio  di    riferimento  sulla  sola  base  del  modello  assicurativo  medico  di famiglia  (principi,  formula  e importo),  corredata  dalle  modifiche  legislative   per  una   sua  entrata  in    vigore  dopo  il   1°  gennaio  2016.  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di  Stato   presenterà   al  Gran  Consiglio   entro  fine  marzo  2017  una   modifica  legislativa  per  calcolare  il   premio  medio  di  riferimento    sulla  base  delle    assicurazioni  con  scelta  limitata    del  fornitore  di prestazioni   meno  care.  176
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168    Art.  abrogato  dalla   L   24.6.2010;  in vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                169
                            Art.  introdotto  dalla  L 14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170    Art.  introdotto  dalla  L 14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171    Art.  introdotto  dalla  L 14.12.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172    Art.  introdotto  dalla  L 20.9.2016;   in    vigore   dal  1.1.2017   -  BU  2016,   511.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173  Nota  marginale  modificata  dalla    L    3.11.2014;  in  vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,  587;    precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                174
                            Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175    Cpv.  introdotto   dalla   L   3.11.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176    Cpv.  introdotto   dalla   L   20.9.2016;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2016,   447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Disposizione  transitoria  della  modifica  del   15.12.2015  Art.  84a  177  1  Se  non  concordato  diversamente    tra  le  parti,    per  due  anni  dall’entrata  in  vigore    della  presente  modifica  di    legge,  i  reparti  acuti  di    minore  intensità  fatturano:  a)  di    cura  e   assistenza  in    base  ai criteri  di    cui   agli  art.  7   e   segg.  OPre;  b)  mediche,  diagnostiche   e   terapeutiche  all’atto;  c)  e   i mezzi  ausiliari   per  singola  fornitura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla    fine  dei  due    anni  i   partner  tariffali  valuteranno  i   dati  a  disposizione  per  stabilire  la  remunerazione  a   forfait  a   contare  dal  terzo  anno,  sulla  base  della  fatturazione   analitica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Abrogazione  Art.  85  Con  l’entrata   in    vigore  della   presente  legge  sono  abrogati:  a)  legislativo   di applicazione  della   LAMal,  del  18   dicembre  1995;  b)  legislativo   concernente  le vie  di    diritto  in caso   di    ospedalizzazioni  fuori   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Entrata  in  vigore  Art.  86  Trascorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  referendum,  la  presente  legge,  unitamente   al  suo  allegato  di    modifica  di    altre   leggi,   è   pubblicata   nel  Bollettino   ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  in    vigore  con  effetto  retroattivo   al    1°  gennaio  1996.  Pubblicata  nel   BU  1997  ,  379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177    Art.  introdotto  dalla  L 15.12.2015;  in    vigore  dal  15.3.2016  -  BU  2016,   146.