Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
                            1  Legge  sulla  caccia   e la    protezione  dei  mammiferi e degli  uccelli   selvatici  dell’11  dicembre   1990  (stato  22  novembre   2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  richiamata  la    legge  federale  sulla   caccia  e   la    protezione  dei  mammiferi  e   degli  uccelli  selvatici  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  giugno  1986  (legge  federale  sulla  caccia)  e   l’ordinanza  di    applicazione  del  29  febbraio  1988;  -  visto  il   messaggio  13  febbraio   1990  n.    3565  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  Capitolo  primo  Norme   introduttive
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  La  presente  legge  applica  le    disposizioni  federali  in    materia  di    caccia  e   di    protezione   dei  mammiferi  e   degli  uccelli   indigeni   e   migratori   viventi  allo   stato  selvatico  ed  introduce  quelle  necessarie  a  dipendenza  delle  condizioni  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  essa  si    prefigge  di:  a)  conservare  la    diversità  delle   specie  e   gli spazi  vitali  dei  mammiferi  e   degli   uccelli  viventi  allo  stato  selvatico;  b)  proteggere  le    specie   di    animali   minacciate;  c)  ridurre  ad  un  limite  sopportabile  i  danni  a   foreste  e colture  causate  dalla  fauna  selvatica;  d)  garantire  un’adeguata  gestione  venatoria  della  selvaggina;  e)  promuovere   la ricerca  e   l’informazione  sui  mammiferi  e gli  uccelli  viventi  allo  stato  selvatico;  f)  pianificare   l’esercizio  della  caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  esecutive  Art.  2  Il   Consiglio    di  Stato  emana  le  disposizioni  per  l’esecuzione  della  legge.  Esso  designa  il  Dipartimento  competente  (Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  d’informazione  delle  autorità  Art.  2a  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  autorità  amministrative   e   giudiziarie  cantonali  nonché   i  comuni,  anche  se  vincolati   dal  segreto  d’ufficio,  comunicano  gratuitamente,    su  richiesta  scritta  e    motivata  del  Dipartimento,  le  informazioni  necessarie   per   l’applicazione  della   legislazione  federale  e cantonale   in materia  di    caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  segnalano  inoltre  d’ufficio  tutti  i  casi,  constatati   nello   svolgimento  delle  loro  attività,  che  possono  dare  adito   a   un  intervento  del  Dipartimento   in base  alla   legislazione  sulla   caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    autorità  giudiziarie  del  Cantone  trasmettono    al  Dipartimento  le  sentenze  e   i  decreti    di  accusa  cresciuti  in giudicato   riguardanti   comportamenti  illeciti  per  i  quali  è   previsto  il   diniego  o   il   ritiro  della  patente  di    caccia.  Capitolo  secondo  Esercizio  della   caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  3  È   considerato  esercizio  della   caccia  ogni   atto   di    preparazione,   attuazione  o conclusione  di  interventi  volti  alla  ricerca  od  attesa   di  mammiferi  ed  uccelli  viventi  allo   stato   selvatico  allo  scopo  di  catturarli  od   abbatterli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pianificazione  della  caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dalla   L   17.9.2024;  in    vigore   dal  22.11.2024  -  BU  2024,   299.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  4  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  pianifica  la    caccia  con  criteri  scientifici,  tenendo  conto   delle  esigenze  di  protezione  dell’ambiente,   della  natura   in particolare,  ed  avendo  riguardo  al  mantenimento   di  una  fauna  adeguata  ai    biotopi  e   strutturata  in    naturale  equilibrio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  considera  in particolare  la    diversa  natura  biologica  e   geomorfologica  delle  varie   regioni,  il   loro  grado  di  urbanizzazione,  l’importanza  dei  siti  di  alto  valore  naturalistico,  le  esigenze    dell’economia  agricola  e   forestale,   la    biologia   della  fauna  ed  i  censimenti  periodici  delle  specie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Patente
                            Art.  5  1  L’esercizio   della   caccia  è   vincolato  al    possesso  della   patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   patente   è   individuale,  non  trasferibile,  valida  per   il relativo  periodo  venatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   rilascio  della  patente  è subordinato  al superamento  dell’esame  di abilitazione  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   rilasciata  dal   Municipio  del  Comune  di    domicilio   del  richiedente  o   dal  Dipartimento   se il   richiedente  è  domiciliato  in    altro  Cantone  od  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Previa  comunicazione  al  Dipartimento,  più  Comuni  possono  delegare  ad  una  sola  segreteria  comunale  il   rilascio  delle   patenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  e   certificato  di  abilitazione  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esame  di    abilitazione  ha  lo scopo  di    accertare  se il   candidato  possiede   le conoscenze  teoriche  e   pratiche   per  poter  correttamente  esercitare  la    caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  ammette  all’esame  di    abilitazione  chi:  a)  ha   compiuto  gli  anni  17;  b)  ha   frequentato  un  periodo  di    formazione,  di    cura  della  selvaggina  e   di lavoro,  secondo  le    modalità  fissate  dal  Consiglio  di Stato;  c)  è cittadino   svizzero  oppure  straniero   domiciliato  o   dimorante  in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  rilascia  il   certificato  di abilitazione   al candidato  che  ha  superato   l’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decadenza  della  validità  Art.  7  Il   certificato  di    abilitazione  perde  la validità:  a)  quando  il   detentore   sia   stato  privato  del  diritto  di cacciare  per  almeno  tre  anni;  b)  dopo  10  anni  d’inattività   venatoria  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diniego  della   patente  Art.  8  4  1  La  patente  di    caccia  è   negata  a chi:  a)  non   ha  compiuto  gli  anni  18;  b)  è  privato    del  diritto  di  cacciare    ai  sensi  dell’art.    20  cpv.  1   della    legge    federale  sulla  caccia  o  dell’art.  43   della   presente  legge;  c)  è sottoposto  a tutela  per  i  motivi  indicati  agli  art.  369,  370  e   372  del  Codice   civile   svizzero;  d)  non   adempie  ai    doveri  di    assistenza  famigliare;  e)  è  in  mora  nel  pagamento  di  multe,    tasse,  risarcimenti  per  delitti  o  contravvenzioni  di  caccia  o  pesca  commessi  nel  Cantone;  f)  nei   5   anni  precedenti   alla  domanda  di    ottenimento  della  patente  è   stato   condannato  per  crimini  o  delitti,  contemplati  dal    Codice    penale    svizzero  compiuti  con  armi,  intenzionalmente  o    per  negligenza;  g)  è sottoposto  a procedimento  penale  per   crimini   o   delitti   perpetrati  nell’esercizio  della  caccia;  5  h)  è privato  dall’autorità  competente  del  diritto  di    acquisire  o possedere  armi;  6  i)  essendo  straniero  non  è   domiciliato  o dimorante   in    Svizzera.  È riservato  quanto  previsto   dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  revoca  la    patente   ottenuta   in    contrasto  ai    vincoli  previsti   dal  presente   articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  modificato  dalla  L 4.12.2007;  in    vigore  dal  1.3.2008  -  BU  2008,   121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 29.5.2006;  in    vigore  dal  31.8.2006  -  BU   2006,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato  dalla  L 29.5.2006;  in    vigore  dal  31.8.2006  -  BU  2006,  282;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                42.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lett.   modificata  dalla  L 17.9.2024;  in    vigore  dal  22.11.2024  - BU  2024,  299.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lett.   modificata  dalla  L 17.9.2024;  in    vigore  dal  22.11.2024  - BU  2024,  299.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L  ett.   introdotta   dalla   L   17.9.2024;  in    vigore   dal  22.11.2024  -  BU  2024,   299.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamenti  preliminari  Art.  8a  8  1  Il  Dipartimento    segnala    ai  comuni,    tramite  piattaforma  elettronica,  i   nominativi    dei  cacciatori  domiciliati  nel  Comune  che  possono  esercitare  l’attività   venatoria  (cacciatori  attivi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  del  rilascio  delle    autorizzazioni  di  caccia  il    Comune  controlla  d’ufficio  che    la  persona  interessata  possa  esercitare   l’attività  venatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    piattaforma  ha  esclusivamente  lo  scopo  di  segnalare  ai  comuni    i  nominativi    dei  cacciatori  che  adempiono  le  condizioni  per  ottenere  le  autorizzazioni  di  caccia,    al  fine  di  impedirne  il   rilascio  a  persone  che  hanno  in  corso  procedimenti  penali  per  crimini  o  delitti  perpetrati  nell’esercizio  della  caccia;  non  può  essere  utilizzata  per  altri    scopi.  Sono  visibili  unicamente  i   dati  anagrafici  e    le  autorizzazioni  di    caccia  dei   cittadini  del  proprio   Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   disciplina  i  particolari   tramite  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  accesso  alla  piattaforma  elettronica  Art.  8b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La  polizia  cantonale  accede  alla   piattaforma  elettronica,   in qualità   di    utente,  limitatamente  a  quanto   necessario  per   lo  svolgimento   dei  compiti   legali  stabiliti  dalla  legge   sulla  polizia   e   da  altre  norme  di    diritto   speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Categorie  di caccia,  specie  cacciabili  Art.  9  1  L’esercizio   della   caccia  è   suddiviso   nelle   seguenti  categorie:  a)  caccia  alta;  b)  caccia  bassa;  c)  caccia  agli  uccelli  acquatici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  definisce  l’elenco    delle  specie  cacciabili    e    la  loro    attribuzione  alle  singole  categorie.  Art.  10  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registrazione,  controllo  Art.  11  Il   cacciatore   è   tenuto   a   registrare   la    selvaggina   da  lui  uccisa  e   a permetterne  il   controllo,  secondo  le    norme  fissate  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rilascio   della   patente  è vincolato  al pagamento   delle  seguenti  tasse:  a)  caccia  alta  -  persone  domiciliate  nel  Cantone  fr.   550.--  -  persone  domiciliate  in    altri  Cantoni  fr. 1100.--  -  stranieri   dimoranti  nel  Cantone  fr. 1100.--  -  svizzeri  domiciliati   all’estero  fr. 1100.--  b)  caccia  bassa  -  persone  domiciliate  nel  Cantone  fr.   200.--  -  persone  domiciliate  in    altri  Cantoni  fr.   500.--  -  stranieri   dimoranti  nel  Cantone  fr.   500.--  -  svizzeri  domiciliati   all’estero  fr.   500.--  c)  caccia  agli  uccelli  acquatici  valgono  le    stesse  condizioni  indicate  per  la caccia  bassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  adeguare  l’ammontare  delle  tasse  in    funzione  del  rincaro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  supplementare  Art.  13  Chi  non  prova    di  avere  pagato  la  corrente  tassa  di  affiliazione  ad  una    riconosciuta  Federazione  delle  associazioni   venatorie  ticinesi  versa  una  tassa  supplementare,  fissata  dal  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dalla   L   17.9.2024;  in    vigore   dal  22.11.2024  -  BU  2024,   299.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dalla   L   17.9.2024;  in    vigore   dal  22.11.2024  -  BU  2024,   299.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  abrogato  dalla  L 29.5.2006;  in    vigore  dal  31.8.2006  -  BU  2006,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   29.5.2006;  in vigore   dal  31.8.2006  -  BU  2006,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   80.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
Devoluzione
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Il  gettito  delle  tasse   annue  per   la    patente  è così   devoluto:  a)    4%  al    Comune  che  ha  rilasciato   la    patente;  b)  36%  al    Fondo   di intervento;  c)  la rimanenza  allo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cani
                            Art.  15  1  Nella  caccia  alta   è   permesso   l’uso  dei  cani  unicamente  per  la    ricerca   e   il   ricupero  della  selvaggina  ferita  o uccisa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   emana  le    norme  disciplinanti  l’uso,  l’allenamento   e   la    prova   dei  cani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodi  e   giorni  di  caccia  Art.  16  14  1  L’esercizio   della   caccia  è   permesso:  a)  caccia  alta:  dal  1°  al 20  settembre;  b)  caccia  bassa:  dal   16  ottobre  al    30  novembre;  c)  caccia  agli  uccelli  acquatici:  dal  15  dicembre  al    31  gennaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato  fissa   i  giorni  ed  i  luoghi   di  caccia,  gli  orari  di apertura  e   di chiusura,   il   numero  massimo,  il   sesso,  l’età  ed  eventuali  altri   requisiti   dei  capi   che  possono   essere  abbattuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di Stato  può   limitare  la    caccia  a determinate  specie  o   ridurne   la    durata  per  motivi   connessi  alla  protezione  ed  alla  sanità  della   selvaggina,  all’ecologia,  ad  eventi  straordinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  di  necessità  Art.  17  Secondo  le    necessità   e   fissando  le eventuali  condizioni,  il   Consiglio   di    Stato  può:  a)  estendere  provvisoriamente   i  periodi   di    caccia  indicati   all’art.   16  cpv.  1 al    fine   di ridurre  gli effettivi  troppo  consistenti  o   di salvaguardare   la    diversità  delle  specie;  b)  autorizzare,  previo  consenso  dell’Ufficio  federale  delle  foreste  e   della   protezione  del  paesaggio,  la  caccia  ad  animali    protetti,    se  ciò  fosse  necessario  per  la  tutela    del  biotopo  o  per  la  conservazione  della   diversità  delle  specie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Armi  e munizioni  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  seguenti  armi  e   munizioni  sono   autorizzate:  a)  fucile  a   palla,  di    calibro  non  inferiore   a   7   mm  o   a   270  millesimi  di    pollice  (misura  inglese)  ad   un  sol  colpo,  senza  magazzino   o   con  magazzino   bloccato;  15  b)  fucile  a pallini   di    calibro  12   al massimo  e   20  al    minimo  (misura   inglese):  -  a   due  canne  e   un  solo  colpo  per  canna,  oppure  -  a   una  canna  e   un  solo  colpo,  oppure  -  a   una   canna  e due  colpi  (semiautomatico  -  ripetizione),  con  il   magazzino  bloccato  a   un   solo  colpo.  I  pallini   non   devono   essere  di    diametro   superiore  a   4,5  mm  (00).  c)  fucile  calibro   12  (misura  inglese)  con  palla   asciutta   (brenneke).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  può  stabilire  norme  per  il  controllo,  l’uso  e  la  detenzione  di  armi    e   munizioni,  nonchè  prescrivere  il   tipo  di    arma  e munizioni  per  determinate  cacce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi  e   metodi   ausiliari  proibiti  Art.  19  Oltre  ai  mezzi  e    metodi  ausiliari  proibiti  dalla  legislazione    federale,  nell’esercizio  della  caccia  sono   vietati  l’uso   di    imbarcazioni  a   motore,  degli   sci   e   delle  racchette  da   neve,  la    caccia  alla  lepre  alla  pedana,  il   furetto,   qualsiasi  mezzo  di adescamento,   l’organizzazione   e   l’attuazione  di    tiri  su  animali  selvatici  a    scopo    di  allenamento  e    competizione  (tiri  sportivi).  Il    Consiglio    di  Stato  può  ulteriormente  estendere   la lista  dei  mezzi  e   metodi  ausiliari  proibiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Veicoli  a   motore,  ciclomotori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   80.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dalla  L   29.5.2006;  in vigore   dal  31.8.2006  -  BU  2006,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dalla  L 14.12.1998;  in    vigore  dal  12.2.1999  -  BU  1999,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  20  Il   Consiglio  di  Stato  disciplina  l’uso  di  veicoli  a  motore  e    ciclomotori  per    il   trasporto  di  cacciatori,  armi,  munizioni,  equipaggiamento  e   bottino  di caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricerca  della   selvaggina  Art.  21  Il   cacciatore  deve   cercare  e,  nel  limite  del  possibile,   ricuperare   i capi  di selvaggina   uccisi  o  feriti.  Capitolo  terzo  Protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione
                            a)  delle  specie  Art.  22  1  Oltre  alle   specie  indicate  dalla  legge   federale  sulla  caccia  sono  protetti:   la  gazza  (Pica  pica),  la  moretta  grigia,  la moretta   tabaccata,   la  moretta  codona,  la  moretta  dal  collare,  l’edredone,  l’orchetto  marino,   l’orco  marino,  il   quattrocchi,  la    pernice  bianca  (Lagopus  mutus).  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  degli  spazi   vitali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    Autorità  incaricate  di  compiti  pianificatori    e  le  Regioni  tengono  conto,    nell’ambito    della  formulazione  dei  piani  e   dei  programmi  di    sviluppo,   di    garantire  un’adeguata   protezione  e   il   ricupero  degli  spazi  vitali  dei  mammiferi  e   degli   uccelli   viventi  allo  stato  selvatico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  del  camoscio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   caccia   al    camoscio  è vietata  nel  distretto  di    Mendrisio,   nel  circolo  del  Ceresio  e   sul  Monte  Caprino  in  territorio  del  comune  di Lugano.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bandite  di caccia  Art.  23  Sentito  il   parere  delle  associazioni  e    dei  servizi  statali  interessati,  il   Consiglio  di  Stato  istituisce  bandite  di  caccia  e   riserve    ornitologiche.  Ne  fissa    la  delimitazione,    l’adeguata  gestione    e  vigilanza,  la    durata,   le    norme  di    transito  e   di    comportamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disturbi
                            Art.  24  Il   Consiglio  di Stato   emana   restrizioni  al    traffico  di    persone,   veicoli  a motore,  aeromobili   o  congegni  analoghi,  qualora  esso  fosse  causa   di    rilevanti   disturbi  ai    mammiferi  ed  uccelli  viventi  allo  stato  selvatico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selvaggina  in  cattività  Art.  25  Il   Consiglio  di Stato  stabilisce  le competenze  e modalità  per  il rilascio  dell’autorizzazione  a  tenere  in    cattività   animali  selvatici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messa  in  libertà  di  animali  Art.  26  Nell’ambito  delle  sue  competenze,  il   Consiglio  di Stato  può  autorizzare   la    messa  in    libertà  di  animali  selvatici   quando   siano  assicurati   adeguati   spazi   vitali  e sufficiente  protezione,  tali   da   evitare  rilevanti  danni  alla  selvaggina,  alla   varietà  delle   specie,  alla  peculiarità  genetica,  all’economia  agricola  e  forestale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Animali  randagi  Art.  27  Il   Consiglio  di    Stato  emana  le norme   per   l’abbattimento  e   la    cattura  di    cani,   gatti  randagi,  nonché  di    animali   domestici  inselvatichiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Animali  carnivori  Art.  28  Il   Consiglio   di  Stato  emana  le  norme  per  la  cattura  di animali  carnivori  mediante  l’uso  di  trappole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dalla  L   24.2.2021;  in    vigore  dal  18.6.2021  -  BU  2021,   191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  introdotto  dalla  L 4.12.2007;  in vigore  dal  1.3.2008  - BU  2008,  121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  abrogato   dalla  L 22.6.2015;   in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   445;  precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                121.
6
Tassidermia
                            Art.  29  L’esercizio  della  tassidermia  è vincolato   al possesso   di    un’autorizzazione  del  Dipartimento.  Il  Consiglio  di    Stato  fissa  le    norme  di    controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selvaggina  perita  Art.  30  Il   rinvenimento  di    selvaggina   perita  deve  essere   sollecitamente  segnalato   ai    locali  agenti  della  polizia  della  caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polizia  della   caccia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  agenti  Art.  31  1  La  polizia  della  caccia  è esercitata  dai  guardacaccia  e   dagli   agenti  della   polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  collaboratori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti  della  polizia  della  caccia  possono  avvalersi   della  collaborazione  di:  a)  agenti  della  polizia   comunale;  b)  personale  forestale   cantonale;  c)  guardie   volontarie  della  natura  e del  paesaggio;  d)  guardie   svizzere  di    confine,  nella  misura   in    cui  esse  siano  autorizzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            a)  tutela  e   protezione  Art.  32  1  Gli  agenti  della   polizia  della  caccia  esercitano  un’attività  di    vigilanza   rivolta   alla  tutela   della  fauna,  al  corretto    svolgimento  dell’esercizio  della    caccia,  alla  protezione  degli    spazi  vitali  dei  mammiferi  e   degli  uccelli   viventi  allo   stato  selvatico,  alla   custodia  delle  bandite  di caccia  e   delle  riserve  ornitologiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  vigilanza  venatoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti  della  polizia  della  caccia  ed  i  loro  collaboratori  sono   autorizzati  a:  a)  controllare  persone,  documenti,   veicoli,   armi,  oggetti,  selvatici   vivi  o morti,  registri;  b)  sequestrare   armi,  munizioni,  mezzi   ausiliari  proibiti  per  la caccia,   registri,  selvatici  vivi   o   morti  a  chi  è colto  in flagranza   di    reato;  al    sequestro  di armi   e munizioni  non  può  procedere  la    guardia  della  natura.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  agenti  di    polizia  della  caccia,  nell’esercizio  delle  loro  funzioni:  a)  sequestrano  armi,  munizioni,  mezzi  ausiliari  proibiti    per  la  caccia,    registri,    selvatici  vivi  o   morti  legati  a reati  di caccia;  20  b)  effettuano  perquisizioni  e   sequestri  domiciliari,   su  ordine  della   competente  Autorità   giudiziaria,  quando  esistano  indizi   all’autore  di    un  reato  o   sul  rinvenimento   di    oggetti  utili   alla  scoperta  della  verità;  c)  dispongono  di poteri  coercitivi  analoghi  a   quelli  della  polizia   cantonale,  ritenuto  che   l’eventuale  uso  di armi   è autorizzato  solo   per  legittima   difesa;  d)  procedono  al ritiro  immediato   della  patente  a   chi,  colto  in  flagranza  o in  quasi  flagranza,  abbia  commesso  o tentato  di commettere,   quale  autore,   istigatore   o complice,   un  reato  previsto   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  della   legge  federale  sulla  caccia  e   la protezione  dei   mammiferi  e degli  uccelli  selvatici  del  20  giugno  1986   o   una  violazione   particolarmente   grave  della   legislazione  cantonale.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  agenti  di  polizia  della  caccia  trasmettono    entro  24  ore    la  patente    ritirata  e  un  verbale  dei  fatti  all’Ufficio  della  caccia  e   della   pesca,  il   quale  decide  sollecitamente  sul  ritiro.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  la    decisione  di    ritiro  dell’Ufficio   della  caccia  e   della  pesca  è   dato  ricorso  al    Consiglio   di    Stato;  il  ricorso   non   ha  effetto  sospensivo.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nei  casi  di  ritiro  ingiustificato,  viene      rimborsata  la  tassa  dell’autorizzazione  annuale  proporzionalmente  ai    giorni  di    caccia  inutilizzati.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  modificata  dalla  L 12.5.2009;  in vigore   dal  31.8.2009  -  BU  2009,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Lett.  modificata  dalla  L 12.5.2009;  in vigore   dal  31.8.2009  -  BU  2009,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Lett.  modificata  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  259;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                322.
                            22  Cpv.  introdotto  dalla  L 22.6.2004;  in vigore  dal  1.9.2004  - BU  2004,  322.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.   modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  - BU  2013,  478;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                322.
                            24  Cpv.  introdotto  dalla  L 22.6.2004;  in vigore  dal  1.9.2004  - BU  2004,  322.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclutamento
                            Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  reclutamento  dei  guardacaccia  avviene  per  concorso  pubblicato  nel  Foglio  ufficiale  cantonale.  Riservate   le    norme  della  legge  sull’ordinamento  degli   impiegati   dello  Stato  e   dei  docenti,  il  concorrente  deve:  a)  adempiere    i  requisiti  di  età,  salute,  costituzione  fisica  ed    eventuali    altri    richiesti    dal  bando  di  concorso;  b)  adempiere   i requisiti   dell’art.  6   cpv.  2 ed   essere   in possesso   del  di    abilitazione,  oppure  conseguirlo  al    più  tardi   entro  due  anni  dalla  assunzione;  c)  essere  disposto  a frequentare  corsi  di istruzione  e   perfezionamento  nei  campi  contemplati  dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  guardacaccia  prestano  giuramento  o   promessa  davanti  al    Capo  del  Dipartimento.  Capitolo   quarto  Danni  causati  dalla  selvaggina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prevenzione  dei  danni,  autodifesa  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  fissa   le    norme  per  lo stanziamento  di    sussidi   sulle  spese  d’acquisto  di  materiale  protettivo  dai  danni  causati   dalla   selvaggina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di Stato  si   adopera  affinché  animali  selvatici   delle  specie   protette   o   cacciabili   non  causino  danni  rilevanti  al bosco,  alle  colture  agricole  e ad  animali  da   reddito.  A    tale  scopo   ordina  adeguate  misure,  quali   l’abbattimento  dei  capi  viziosi,  incaricandone  dell’esecuzione  gli  agenti  della  polizia  della  caccia  o persone  di provata   affidabilità  in    possesso  della   patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce  contro  quali  specie   di    animali  selvatici  possono  essere  prese   misure  di  autodifesa,  designa  i  mezzi  autorizzati,  determina   chi  sia  abilitato   a   prendere   dette  misure,  dove  e  quando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Previo  consenso  del    Dipartimento  federale  competente,  il   Consiglio  di  Stato  ordina  misure  atte  a  diminuire  gli  effettivi  di  specie  protette  presenti    in  forte  numero  e    causa  di  danni  ingenti    o  grave  pericolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nelle  immediate  adiacenze  di  stabili,  il    Consiglio    di  Stato  può  autorizzare  l’uso  di  trappole  a  trabocchetto  per  la  cattura    di  animali  selvatici  non  protetti  che  arrecano  danni  rilevanti.  Le  catture  devono  essere  sollecitamente  annunciate  al    locale   guardacaccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento  dei  danni  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   i  danni  causati  dalla  selvaggina   al    bosco,   alle  colture   agricole  e ad  animali   da  reddito  è  corrisposto   un  equo  risarcimento.   Il   Consiglio  di    Stato   fissa  le    modalità  per  la    valutazione  del  danno  e  il   calcolo  del  risarcimento.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  risarciti  i  danni:  a)  insignificanti   o non  sufficientemente  documentati;  b)  favoriti  dalla  mancanza  di  misure    di  prevenzione  che  ragionevolmente  potevano  essere    prese  dal  danneggiato;  c)  causati    da  animali  contro  i   quali    sono  ammesse  misure  di  autodifesa,  ad  eccezione  delle  cornacchie  nere  e   grigie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Capitolo   quinto  Informazione,  formazione,   ricerca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi,  formazione,  ricerca  Art.  36  1  Il  Consiglio  di  Stato  provvede  alla    formazione  e   al  perfezionamento  degli  agenti  della  polizia  della  caccia  e può  delegare  alle   Federazioni  delle  associazioni   venatorie  ticinesi   l’istruzione  dei  cacciatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L   22.6.2004;  in vigore   dal  1.9.2004  -  BU  2004,  322.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dalla  L   22.6.2004;  in    vigore  dal  1.9.2004  -  BU  2004,   322.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.  modificata  dalla  L 12.5.2009;  in vigore   dal  31.8.2009  -  BU  2009,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  promuove  la  ricerca  volta  al  conseguimento  degli  obiettivi  della    legge,  l’informazione  della  popolazione  e    l’educazione  scolastica  sulla    vita,  i  bisogni  e  la  protezione    dei  mammiferi  e   degli  uccelli   viventi   allo  stato   selvatico  e   dei  loro   spazi  vitali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Federazione  delle  associazioni  venatorie  ticinesi  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  associazioni  venatorie  ticinesi  sono  riconosciute  dal  Consiglio  di Stato  se i  loro   scopi  e  i  loro  statuti  si    conciliano  con  la    presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    associazioni  riconosciute  collaborano    nella  gestione    del  patrimonio  faunistico  e    della  caccia  nonché  nell’informazione  del  pubblico,  coordinando   le    loro  attività  con   il   Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Federazione  cacciatori  ticinesi  (FCTI)  è riconosciuta  dal   Cantone;  essa  è tenuta   ad  ottemperare  ai  requisiti  previsti  ai    precedenti  capoversi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissioni
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tenuto  conto  di  un’equa  rappresentanza    delle  cerchie  interessate,  il   Consiglio  di  Stato  nomina:  a)  la Commissione  consultiva  del  Dipartimento,  chiamata  ad  esprimere   il  suo  preavviso  su problemi  connessi  all’applicazione  della    legislazione  sulla    caccia    e  la  protezione  dei  mammiferi    e   degli  uccelli  selvatici;  b)  la Commissione  esaminatrice  per  il  rilascio  del  certificato  di    abilitazione  all’esercizio  della  caccia;  c)  altre  Commissioni,   secondo   necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  per   la protezione  della  fauna
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la    pianificazione  della  caccia  ai    sensi  dell’art.  4   cpv.  1   e cpv.  2,  il   Consiglio  di    Stato   nomina  per  il  distretto  di    Mendrisio,  il   circolo  del  Ceresio   ed  il Monte  Caprino  in territorio   del  comune   di Lugano  una  commissione  consultiva   per  la    protezione  della   fauna  composta  da  esperti.  29  Capitolo  sesto  Responsabilità  civile  e   assicurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  civile,   assicurazione  Art.  39  Chi  ai sensi  della  presente  legge  richiede  la    patente  o l’autorizzazione  di    attuare  misure  di  autodifesa  con  armi  da  fuoco   deve  fornire  la prova  di    avere  stipulato   presso   una  compagnia   con  sede  in  Svizzera    un’assicurazione  per  la  responsabilità    civile  che  copra  gli  eventuali  danni  causati  dall’esercizio  della  caccia  o   dalle  misure  di    autodifesa.   La  somma  minima  di    copertura  è   fissata  dalla  legislazione  federale.  Capitolo  settimo  Fondo  di  intervento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  di  intervento  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È    costituito    un    fondo,    amministrato    dal  Dipartimento,  denominato    Fondo  di  intervento,  avente  i  seguenti  scopi:  a)  sostenere  la    ricerca  e   gli  studi  scientifici  di    interesse  cantonale  sui  mammiferi  e   gli  uccelli  viventi  allo  stato  selvatico,  sulle   loro   malattie  e sul   loro  biotopo;  b)  risarcire  i  danni   cagionati  dai  selvatici   cacciabili   alle  colture  agricole   e   agli  animali  da   reddito;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  c)  sussidiare  le    spese   per   l’acquisto  di    materiale  destinato  a   proteggere   colture   agricole   ed   animali  da  reddito  da  danni  causati  da  selvatici   cacciabili;  d)  sussidiare  le  spese   per   l’acquisto  di  animali  selvatici   la  cui  messa  in  libertà  è autorizzata   dalla  competente  Autorità;  e)  contribuire  alla   conservazione,   protezione  ed  al    ricupero  di spazi  vitali  per  la    selvaggina,  al    fine  di  favorirne  l’equilibrato   insediamento;  f)  partecipare   alle   spese   di    protezione  e   riparazione   necessarie  per  la    conservazione  del  bosco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L   14.12.1998;  in    vigore  dal  12.2.1999  -  BU  1999,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  introdotto  dalla  L 4.12.2007;  in vigore  dal  1.3.2008  - BU  2008,  121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Lett.  modificata  dalla  L 22.6.2004;  in vigore   dal  1.9.2004   -  BU  2004,   322.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Lett.  introdotta   dalla  L   21.4.1998;   in vigore  dal  1.3.1999  -  BU  1999,   74.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  danni  cagionati  da  orsi,  lupi,  linci,  castori,  lontre  ed  aquile,  nonché   quelli  provocati  al bosco  da   altri  animali  selvatici  non  cacciabili,   sono  risarciti  dal  Cantone  senza  ricorso  al    Fondo  di intervento.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Fondo  di intervento  è alimentato   da:  a)  gettito  delle  tasse  annue  per  le    patenti,   secondo  l’art.  14  lett.   b)  della   presente   legge;  b)  tassa   supplementare,  giusta  l’art.  13  della  presente  legge;  c)  sussidi  e   proventi  vari;  d)  multe  e   risarcimenti;  e)  eventuali  devoluzioni  del  Cantone.  Capitolo  ottavo  Norme  penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  41  1  Chi,  intenzionalmente   o   per  negligenza,  contravviene   alla  presente   legge  e alle  relative  norme  di  applicazione  è  punibile    con  una  multa  fino  a   fr.  20    000.-.  Il   tentativo    e   la  complicità  sono  punibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  fatte  salve  le    contravvenzioni  soggette  alla  procedura  della   multa  disciplinare.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Multe  disciplinari:  principio,  competenza  e   procedura  Art.  41a  34  1  Il  Consiglio  di    Stato   elenca  le    fattispecie  contravvenzionali  punite  con  multa  disciplinare  e  stabilisce  l’importo  delle   multe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   multe  disciplinari   sono  riscosse  dalla   polizia  della   caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la procedura  si    applica   la    legislazione  federale  in    materia   di    multe  disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autodenuncia
                            Art.  42  Il   cacciatore   che  ha  abbattuto  per  lieve   negligenza  un   capo  di    selvaggina  del  quale  non  è  permessa  la    caccia,  non  viene  punito  se  ha  sollecitamente:  a)  autodenunciato   l’abbattimento  illecito   ai locali   agenti  della  polizia  della   caccia;  b)  consegnato  il   capo  di    selvaggina,  compreso   il trofeo;  e   se nel  corso  degli  ultimi  5   anni  non  ha   già  beneficiato  dell’impunità  concessa  dal  presente  articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritiro  della  patente  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Oltre  ai  casi  previsti  dalla    legge  federale  sulla    caccia,  la  patente  è  ritirata  dall’Autorità  giudicante  in    caso  di    grave  o reiterata   violazione  della  legislazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza  e   procedura  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  reati    elencati  all’art.  17  della  legge  federale  sulla  caccia  sono  perseguiti  e  giudicati  dall’Autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  altri  reati  di    caccia  previsti  dalla  legge  federale  sulla   caccia  e le    contravvenzioni   di    diritto  cantonale  sono  perseguiti  e giudicati   dal  Dipartimento  in    applicazione  alle  norme  della   legge  di    procedura   per  le  contravvenzioni  del  20   aprile  2010.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento  per  danni  causati  al    patrimonio  faunistico  Art.  45  1  Chi  contravviene   alle  disposizioni  federali  o   cantonali  è   tenuto   al risarcimento   del  danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il risarcimento  sono  applicabili  le    disposizioni  del  Codice  delle  obbligazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Autorità  che  decide  sul  reato  di    caccia  fissa  anche  l’importo  del  risarcimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Devoluzione
                            Art.  46  L’importo   delle  multe  e   del  risarcimento  è   devoluto  al Fondo  di    intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato  dalla  L   22.6.2004;  in    vigore  dal  1.9.2004  -  BU  2004,   322.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Cpv.  introdotto  dalla  L 13.12.2021;  in    vigore   dal  1.5.2022  - BU  2022,  96.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  introdotto  dalla  L   13.12.2021;   in vigore  dal  1.5.2022  - BU  2022,  96.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla  L   29.5.2006;  in vigore   dal  31.8.2006  -  BU  2006,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  -  BU  2010,  261;  precedenti  modifiche:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            389;  BU  2007,   19.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
Confisca
                            Art.  47  1  Senza  riguardo    alla  punibilità  di  una    persona,  l’Autorità  competente  può  ordinare  la  confisca  degli    animali  illegalmente  catturati  od  uccisi,    imbalsamati,    offerti  in  vendita,    venduti,  comperati,  trasportati,   importati,  in    fase  di    importazione  o   transito,  come  pure  indipendentemente  dalla  proprietà,  delle  armi,  delle  munizioni,  dei   mezzi   ausiliari  proibiti  per  la    caccia,   dei  registri  e   degli  arnesi  di  cattura  illegalmente  adoperati  o   destinati  all’esercizio  della  caccia  od  al    bracconaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Autorità  competente   può  ordinare  che  gli  oggetti  confiscati  siano  resi  inservibili   o   distrutti.  Capitolo   nono  Ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  48  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  è   dato  ricorso  al  Consiglio    di  Stato;  è  riservata  la  regolamentazione  prevista  al    capitolo  ottavo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  amministrativo  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.  Capitolo  decimo  Disposizioni  transitorie  Art.  49  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezione  per  stranieri  Art.  50  1  La  patente  viene  rilasciata  allo    straniero    domiciliato  all’estero  che    ha    superato    l’esame  dopo  il 1°  gennaio  1981,  nonché  allo   straniero  domiciliato  all’estero  che  ha   sciolto  la    patente  almeno  una  volta  dal  1981  al    1990.  È   riservato  quanto  previsto  dall’art.  7   lett.  b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rilascio   della  patente  è   subordinato  al  pagamento   di  una  tassa  tripla  della  tariffa   più  alta  di ogni  singola  categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  51  La  legge  cantonale  sulla   caccia  e   la    protezione  degli  uccelli  del  7   luglio  1964   è   abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione,  entrata  in vigore  Art.  52  Decorsi  i  termini    per  l’esercizio  del  diritto    di  referendum  ed    ottenuta  l’approvazione  del  Consiglio  federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  in   conformità  con  l’art.  25  cpv.  2 della  legge  federale  sulla   caccia,  il Consiglio  di  Stato  ordina  la  pubblicazione    della  presente  legge  nel  Bollettino  ufficiale    delle  leggi    e  degli  atti  esecutivi  e   ne  fissa  la    data   d’entrata  in    vigore.  41  Pubblicata  nel   BU  1991  ,  231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  modificato  dalla  L   12.5.2009;  in    vigore  dal  31.8.2009  -  BU  2009,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  478   e   482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  abrogato  dalla  L 22.6.2004;  in    vigore  dal  1.9.2004   -  BU  2004,   322.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Approvazione  federale:  22  aprile   1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Entrata  in    vigore:  1°  settembre  1991   - BU   1991,   240.