Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini
                            Decreto   esecutivo  concernente   il   programma  nazionale   di  lotta  contro  la zoppina  negli   ovini  del  16  ottobre  2024  (stato  18  ottobre  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli articoli  59  e 228-229i   dell’ordinanza  sulle  epizoozie  del  27  giugno   1995  (OFE)   e   le relative  direttive  tecniche  dell’Ufficio  federale  della  sicurezza  alimentare  e   di veterinaria  (USAV);  vista  la legge   cantonale  sui   provvedimenti  per  combattere  le epizoozie  del  3 giugno  1969,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  Il   presente   decreto  ha  quale   scopo  di attuare  la    lotta  contro  la    zoppina  conformemente  alle  disposizioni  dell’ordinanza  sulle  epizoozie    e    le  prescrizioni  tecniche    sullo  svolgimento  del  programma  di lotta  emanate  dall’Ufficio  federale  della   sicurezza  alimentare   e   di    veterinaria  (USAV),  ritenute  vincolanti,  mediante  un  programma    nazionale  di  lotta  che    prevede  il   controllo  annuale  di  tutte  le aziende   detentrici   di    ovini   e   l’analisi  degli   animali   tramite  prelievo  di    campioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  2  Il   programma  nazionale  di  lotta  contro  la  zoppina  inizia  il   1°  ottobre  2024  e    dura    al  massimo  cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  3  L’applicazione  del  presente  decreto  è   affidata  all’Ufficio    del  veterinario    cantonale,  che  emana  le    relative  direttive  di    attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  e modalità  Art.  4  1  Le  tenute   di ovini  sono  sottoposte  obbligatoriamente  alle  misure  di  risanamento  nella  lotta  contro  la    zoppina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   zona  di    risanamento  è   estesa   all’intero   territorio   del  Cantone   Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il   trattamento    degli    unghielli  degli    ovini  colpiti  possono  essere    utilizzati  unicamente  prodotti  approvati  quali  biocidi  e la    cui  efficacia  contro  la    zoppina   è   provata  scientificamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  dei  detentori  di  ovini  Art.  5  1  I  detentori  di  ovini  sono  responsabili  dell’attuazione    delle  misure  per  attuare    il  risanamento:  corretto    pareggio  degli    unghielli,  ripetuti  bagni  podali  e  misure  di  biosicurezza    per  impedire  una   reinfezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono  parimenti  tenuti  a collaborare   con  i  veterinari  che  eseguono  i prelievi  e   con  i collaboratori  dell’Ufficio  del  veterinario   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi
                            Art.  6  I  costi  per   il   risanamento  sono  assunti  in parte  dallo  Stato  dai  detentori  di ovini  come  stabilito  dagli  articoli   229a  e   229b  OFE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  veterinarie  Art.  7  Ai  veterinari  che  hanno   seguito  la    specifica  formazione  e partecipano  al    risanamento   è  versato  un  importo  forfettario  di  200  franchi  per  il   prelievo  dei  campioni    e    l’invio    degli  stessi  al  laboratorio  e   l’inserimento  dei  dati  relativi  ai  campioni   nella  banca  dati  ASAN   per  ogni   effettivo   di  ovini.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vaccinazione
                            Art.  8  La  vaccinazione  contro  la zoppina  è   vietata  fino   alla  conclusione  del  programma  di    lotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  del  veterinario  cantonale  Art.  9  1  In  caso  di sospetto  o   di diagnosi   di    zoppina  il veterinario  cantonale   ordina  il   sequestro  semplice  di    1°  grado  dell’azienda   detentrice  di    ovini   infetta,   e,    in    caso   di diagnosi,   il suo   risanamento  immediato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  detentori  di    animali  che   non  osservano  le sue  prescrizioni,  il   veterinario  cantonale   può  imporre  a  loro  spese   i  provvedimenti  necessari   per  il prelievo   dei  campioni  e il   risanamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
                            Art.  10  Le  perdite  di    animali   dovute  alla  zoppina  non   sono   indennizzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  11  Il   presente  decreto  esecutivo   entra  in    vigore   immediatamente.  1  Pubblicato  nel   BU  2024  ,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  18  ottobre  2024  -  BU  2024,  239.