Decreto esecutivo concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico
                            Decreto   esecutivo  concernente  la    prestazione  di  un  deposito  a   titolo di  garanzia per gli   esercizi  pubblici  che  fungono  da  attività  accessoria all’interno   di  un   locale  erotico  del  15  marzo  2023  (stato  17  marzo  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sugli  esercizi   alberghieri   e sulla  ristorazione  del  1° giugno  2010  (Lear);  vista  la legge   sull’esercizio  della  prostituzione   del  22  gennaio  2018  (LProst),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1  Il  presente  decreto  esecutivo  regola  le  condizioni  e  le  modalità  alternative  e  sussidiarie  a  ll’obbligo di stipulazione di un contratto assicurativo per le conseguenze derivanti dalla responsabilità  c  ivile previsto dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), per gli  e  sercizi  pubblici  che  fungono  da  attività  accessoria  all’interno  di  un  locale  erotico  ai  sensi  della  legge  s  ull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
                            Art.  2  1  L’attività    di  esercizio  pubblico  deve  figurare  quale    attività    accessoria  all’interno  dell’autorizzazione  rilasciata  ai sensi  della  LProst.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’impossibilità di disporre di una copertura per la responsabilità civile deve essere comprovata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deposito  a   titolo  di  garanzia  Art.  3  1  Gli  esercizi   pubblici  che  soddisfano  le  condizioni  di cui  all’articolo   2,  in alternativa  alla  copertura  assicurativa  per  responsabilità  civile,   possono   fornire  un   deposito   a   titolo   di garanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  minimo  del  deposito    è   di  25'000  franchi.  Se  vi  è  il   rischio  che    la  copertura  non  risulti  sufficiente,  l’importo  può  essere  aumentato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  è    versato  al  Servizio  autorizzazioni,  commercio    e  giochi  della    Polizia  cantonale,  in  contanti,  su  un  apposito  conto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di liberazione  e di  restituzione  Art.  4  1  L’eventuale  liberazione  può  essere  effettuata   soltanto   a favore  di terzi  che  hanno   diritto  al  pagamento  per  eventuali  danni  subiti  previo  il   consenso   della  persona  che   ha  fornito   la    cauzione  o  sulla  base  di    una  sentenza   cresciuta  in giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la cauzione  o   parti   di essa  sono  liberate  a favore  di    terzi,  l’autorità  competente  può  esigere  che  la  persona  che  l’ha  fornita  riversi,  totalmente   o parzialmente,  la    somma  liberata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    restituzione  della    cauzione  può  essere  concessa  sei  mesi  dopo  la  scadenza  o  la  revoca  dell’autorizzazione  o    dopo  la  presentazione    di  un  attestato  che    comprovi  la  sottoscrizione  di  un’assicurazione  per  responsabilità  civile  ai    sensi  dell’articolo  8   capoverso  1 lettera  e   Lear.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  5  Il   presente  decreto  esecutivo   entra  in    vigore   immediatamente  1  .  Pubblicato  nel   BU  2023  ,  110  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  17  marzo  2023  - BU  2023,   110.