Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’... (851.220)
Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’... (851.220)
Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2024
Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2024 del 6 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC); visto l'articolo 4 della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 23 ottobre
2007 (LaLPC); visti gli articoli 3 e 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC), decreta:
Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani Art. 1 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.
Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 100 franchi.
Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi Art. 3 Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a: a) franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani; b) franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.
Importo minimo della prestazione complementare Art. 4 L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a: a) franchi per gli adulti; b) franchi per i giovani adulti; c) franchi per i minorenni.
Letti elettrici Art. 5 1 I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari.
2 L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi.
3 In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa: a) franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato; b) franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro.
Cure dentarie Art. 6 1 Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente: a) d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato; b) sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito); c) della nota d’onorario è di almeno 500 franchi.
2 Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare.
Entrata in vigore e durata di validità Art. 7 Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Pubblicato nel BU 2024 , 26.