Decreto esecutivo concernente l’Istituto di medicina legale
                            Decreto   esecutivo  concernente  l’Istituto  di  medicina  legale  del  20  dicembre  2023  (stato  1°  gennaio  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  in    particolare  gli  articoli  182,   183,  251  e   253  del  Codice  di    procedura  penale  (CPP),  l’articolo   3  del  diritto  penale  minorile  del  20   giugno  2023   (DPMin)   e l’articolo  30  capoverso  2   della  procedura  penale  minorile  del  20  marzo   2009  (PPMin),  decreta:  Art.  1  1  È  istituito,  con  sede  a   Bellinzona,  l’Istituto   di    medicina  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Presso  l’Istituto  operano  in  particolare    i  periti  ufficiali    ai  sensi  dell’articolo  183  capoverso  2  in  combinazione  con  gli  articoli  251-253  CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    nomina  dei  periti    e    l’assegnazione    dei  mandati  avvengono  secondo    il   Codice  di  procedura  penale.  Art.  2  1  L’Istituto   è un  organo  autonomo  e   indipendente  che  assicura  in particolare   le prestazioni  richieste  in    favore  delle  autorità  giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autonomia  e  l’indipendenza  dell’Istituto  si  riferiscono  segnatamente  all’esecuzione  delle  prestazioni  giusta  i  mandati  conferiti  ai periti  ufficiali  ai    sensi  del  Codice  di procedura  penale,  senza  alcuna  direttiva  o   influenza  da   parte  dell’esecutivo  o   del  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Istituto   è   attribuito  amministrativamente   al    Dipartimento  delle  istituzioni,   Divisione   della  giustizia.  Art.  3  1  L’Istituto    si  organizza  al  fine  di  garantire  il   corretto  espletamento  delle    prestazioni    in  favore  delle   autorità  giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Istituto   assicura  in particolare  la    reperibilità  continua  24  ore  su  24,   7   giorni  su 7,  per   consulenza  telefonica  e    interventi  in  ambito  di  medicina    forense  ai  procuratori  pubblici,    al  magistrato  dei  minorenni,  ai  giudici  nel  procedimento  penale,  alla    Polizia  cantonale    e  ai  medici  specializzati    in  ispezioni  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  interventi  possono  essere  di    natura  urgente  o   programmata.  In    urgenza  sono  svolti   sopralluoghi  sul  luogo  di    ritrovamento   di    cadaveri  o   di reati  contro  la    vita  e   l’integrità   della  persona  nonché  di    reati  contro  l’integrità  sessuale,  così  come  visite  improcrastinabili   a viventi  per  ragioni   di    natura  istruttoria.  Per  interventi  programmati  si    intendono:  esami  autoptici,  visite  medico  legali  su  viventi,  verifiche  sulla  natura  umana  di resti  rinvenuti,  pareri  e   perizie   in tema  di    responsabilità   medica   e   di    ogni  altra  fattispecie  medico   legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Istituto  può   fornire  ulteriori  prestazioni   alle   preposte   autorità   richiamati  in    particolare  l’articolo  85  della  procedura  penale  militare   del  23  marzo  1979  (PPM)  e   l’articolo   17   capoverso  3  bis  della   legge  sull’asilo  del  26  giugno  1998  (LAsi).  Art.  4  Ai  periti   ufficiali  si    applicano  i  motivi  di    ricusazione  previsti  dall’articolo  56  CPP.  Art.  5  1  I  periti  ufficiali  e gli  altri   dipendenti   dell’Istituto  sottostanno  alla  legge   sull’ordinamento  degli  impiegati   dello  Stato  e dei  docenti  del  15   marzo  1995  (LORD).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  periti  ufficiali  non  hanno  diritto  a indennità   per  la    loro  attività  in relazione  ai    mandati   conferiti  dalle  autorità  ai    sensi  del  Codice  di    procedura  penale.  Art.  6  1  Il  personale  operante  presso  l’Istituto  sottostà  d’ufficio  (art.   320  CP)   che  si  estende  anche  nei  confronti   del   Dipartimento  delle   istituzioni  e della  Divisione  della  giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   obbligo  sussiste  anche  dopo  la cessazione   del  rapporto  d’impiego.  Art.  7  Per  quanto  non  regolato  dal  presente  decreto  esecutivo  in relazione  all’attività  dei  periti  ufficiali,  si    applicano  le disposizioni  del  Codice   penale   e   del  Codice  di procedura  penale.  Art.  8  Il  decreto  esecutivo  concernente  l’istituzione  dell’Ufficio    delle  scienze    forensi    del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  luglio  2022  è   abrogato.  Art.  9  Il   presente  decreto  esecutivo   entra  in    vigore   il   1°  gennaio  2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2023  ,  425.