Regolamento sul coordinamento delle procedure (701.310)
Regolamento sul coordinamento delle procedure (701.310)
Regolamento sul coordinamento delle procedure
Regolamento sul coordinamento delle procedure (Rcoord) del 13 dicembre 2023 (stato 15 dicembre 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord), decreta:
Oggetto
Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord).
Competenze
Art. 2 1 Il Dipartimento del territorio esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento.
2 L’Ufficio delle domande di costruzione è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
3 La Divisione delle costruzioni è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge sulle strade del 23 marzo 1983.
4 La Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all’articolo 10 Lcoord.
Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze Art. 3 L’Ufficio giuridico allestisce per il Dipartimento del territorio le istruzioni all’autorità direttrice di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera b Lcoord.
Coordinamento preventivo Art. 4 Tutti i servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale informano la Sezione dello sviluppo territoriale sui singoli progetti che intendono realizzare, già nella fase preliminare.
Entrata in vigore Art. 5 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente 1 . Pubblicato nel BU 2023 , 387.
1 Entrata in vigore: 15 dicembre 2023 - BU 2023, 387 .