Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini
                            1  Concordato  sull’esecuzione delle pene privative di libertà e  delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini  (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)  (del 10 aprile 2006)  I Cantoni di Friborgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura, come pure il Cantone Ticino,  visti gli art. 372 e 377 a 380 del Codice penale svizzero e gli art. 5 e 8 della Convenzione relativa  alla negoziazione, alla ratifica, all’esecuzione e alla modifica delle convenzione intercantonali e dei  trattati dei cantoni con l’estero conclusa il 9 marzo 2001;  considerando  la  necessità  di  mettere  a  disposizione  delle  autorità  competenti  dei  cantoni  concordatari le nuove strutture e gli stabilimenti appropriati per l’esecuzione delle pene privative di  libertà e delle misure;  sentito il bisogno di armonizzare le condizioni di esecuzione delle sentenze penali e delle relative  decisioni,  in  uno  spirito  di  collaborazione  intercantonale  e  interconcordatario,  e  parimenti  nel  rispetto del diritto internazionale;  osservata  la  volontà  di  dar  seguito  e  sviluppare  e  migliorare  la  collaborazione  intercantonale,  di  economizzare e di proteggere la collettività pubblica.  c o n v e n g o n o :  il presente Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli  adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (in seguito detto Concordato).  Capitolo I  Campo d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 1
                            Il presente concordato disciplina:  a)  b)  Capitolo II  Organi del concordato
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
Art. 2
                            Gli organi del concordato sono:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza latina delle autorità
cantonali competenti in materia
d’esecuzione delle pene e delle misure
Art. 3
                            1  La Conferenza è composta da una persona rappresentante di ogni cantone romando.  Ogni governo cantonale designa un membro dell’esecutivo cantonale per rappresentarlo e operare  a suo nome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un membro dell’esecutivo dal Cantone Ticino prende parte alle sedute con voce consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  pene e delle misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzioni
Art. 4
                            La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle  pene e delle misure (in seguito detta Conferenza) è l’organo superiore del Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:  a)  b)  c)  o  della  misura  inerenti  al  concordato;  sono  riservate  le  competenze  delle  autorità  giudiziarie;  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  k)
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 5
                            1  La Conferenza designa uno dei suoi membri per presiederla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa istituisce un segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari.  Essa determina il contributo di ogni cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  si  riunisce  allorquando  è  necessario,  ma  almeno  una  volta  all’anno  o  quando  uno  dei  membri della Conferenza lo richiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essa stabilisce la sua procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretariato della Conferenza
Art. 6
                            1  La Conferenza designa una persona in qualità di segretario della Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questa persona prepara le sedute della Conferenza, redige i processi verbali e assicura il buon  funzionamento del segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  vigila  sull’applicazione  delle  decisioni  della  Conferenza  e,  secondo  i  casi,  alla  loro  pubblicazione e diffusione. Essa esegue i lavori affidatigli dalla stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essa sottomette delle proposte alla Conferenza, riservati gli art. 8 e 10 del presente concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Essa  vigila  alla  promozione  della  collaborazione  intercantonale  e  delle  relazioni  con  gli  organi  istituzionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione concordataria
Art. 7
                            1  La  Commissione  concordataria  è  composta  da  persone  incaricate  dell’esecuzione  delle pene e delle misure dei cantoni concordatari, designate dal loro Direttore del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa è presieduta dalla persona che assume la carica di segretario della Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una  persona  rappresentante  la  Commissione  dei  patronati  penali,  designata  da  quest’ultima,  prende parte alle sedute con voce consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzioni
                            3  Art. 8  La Commissione concordataria ha per compito di:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione dell’assistenza riabilitativa
Art. 9
                            1  La  Commissione  dell’assistenza  riabilitativa  è  composta  dalle  persone  dirigenti  dei  servizi  o  degli  uffici  dell’assistenza  riabilitativa  dei  cantoni  concordatari.  La  persona  che  presiede  la Commissione dell’assistenza riabilitativa è designata dalla Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una  persona  rappresentante  la  Commissione  concordataria,  designata  da  quest’ultima,  prende  parte alle sedute con voce consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzioni
Art. 10
                            La Commissione dell’assistenza riabilitativa ha per compito di:  a)  b)  c)  d)  Capitolo III  Stabilimenti concordatari
                        
                        
                    
                    
                    
                Impegno dei Cantoni
Art. 11
                            1  Sotto  riserva  della  concessione  dei  crediti  necessari  da  parte  dei  governi  e  dei  parlamenti dei cantoni concordatari, così come delle sovvenzioni federali, i cantoni concordatari si  impegnano secondo la pianificazione della Conferenza, in virtù del presente concordato, a mettere  a  disposizione  le  strutture  e  gli  stabilimenti  previsti  dal  diritto  federale  e  a  dotarli  dei  mezzi  e  del  personale necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conferenza vigila sulla celerità degli studi e dei lavori che concernono la creazione dei nuovi  stabilimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esigenze per gli stabilimenti
Art. 12
                            La  Conferenza  emette  delle  raccomandazioni  in  materia  di  sicurezza,  di  collocazione,  di  assistenza,  di  formazione  e  di  lavoro  in  seno  ai  diversi  tipi  di  stabilimento  o  sezione  di  stabilimento, destinati all’esecuzione delle pene privative della libertà e delle misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Separazione dei sessi
Art. 13
                            1  Per  l’esecuzione  delle  pene  privative  di  libertà  e  delle  misure,  gli  uomini  e  le  donne  sono collocati in stabilimenti separati o in sezioni distinte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conferenza può prevedere delle eccezioni, specialmente per l’esecuzione delle misure e per  le forme di esecuzione derogatorie.  Capitolo IV  Collocamento e ammissione delle persone detenute
                        
                        
                    
                    
                    
                Collocamento
Art. 14
                            1  I  cantoni  concordatari  si  impegnano  a  collocare  negli  stabilimenti  o  nelle  sezioni  di  stabilimenti riconosciuti dalla Conferenza, le persone detenute e internate alle quali è applicato il  presente concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conferenza fissa, in un regolamento, le condizioni alle quali un cantone può non collocare in  uno stabilimento concordatario, una persona detenuta, condannata ad una pena di corta durata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il collocamento o il trasferimento di una persona detenuta in uno stabilimento non concordatario,  che  sia  o  no  situato  in  uno  dei  cantoni  concordatari,  resta  riservato  in  circostanze  particolari,
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            segnatamente per dei motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina e d’effettivo, riservate le  competenze delle autorità giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione
Art. 15
                            1  I  cantoni  che  dispongono  di  stabilimenti  o  di  sezioni  di  stabilimenti  concordatari,  si  impegnano ad accogliere le persone detenute dei cantoni concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  misura  in  cui  gli  stabilimenti  dispongono  di  un  numero  di  posti  sufficiente,  vi  si  possono  ammettere le persone in detenzione prima del giudizio o detenuti in esecuzione anticipata di pena  o misura; sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 16
                            1  Le  autorità  competenti  designate  dal  cantone,  alle  quali  incombe  l’esecuzione  del  giudizio o della decisione (qui di seguito cantone che ha emanato la sentenza o cantone da cui la  persona detenuta dipende), procedono secondo il loro libero apprezzamento al collocamento della  persona interessata in uno stabilimento o sezione di stabilimento appropriata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  si  basano  sulle  indicazioni  contenute  nella  sentenza  o  nella  decisione,  così  come  sui  differenti  elementi  a  loro  disposizione  o  su  quelli  richiesti,  a  dipendenza  dei  casi,  presso  una  commissione, una persona designata come perito o l’autorità giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  condizione  che  la  procedura  cantonale  lo  permetta,  la  sentenza  motivata  e  l’estratto  del  casellario  giudiziale,  sono  trasmessi  alla  direzione  dello  stabilimento,  unitamente,  se  è  il  caso,  al  rapporto di perizia psichiatrica allestito nel corso dell’inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  direzione  dello  stabilimento,  se  reputa  nel  corso  dell’esecuzione  che  un  detenuto  debba  essere  trasferito,  rivolge  una  richiesta  all’autorità  competente  del  cantone  che  ha  emanato  la  sentenza o a quello dal quale dipende la persona detenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Resta riservato il diritto cantonale per il trasferimento susseguente a una modifica della condanna  dopo la sentenza.  Capitolo V  Esecuzione delle pene e misure negli stabilimenti concordatari
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 17
                            1  Il  cantone  che  ha  emanato  la  sentenza  esercita  tutte  le  competenze  legali  relative  all’esecuzione della pena o della misura, a meno che non le abbia espressamente delegate a un  altro cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso statuisce segnatamente su:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso è parimenti competente in materia di assistenza riabilitativa e d’assistenza sociale, se non  ha  delegato  queste  ultime  all’autorità  del  cantone  nel  quale  la  persona  detenuta  si  reca  dopo  la  sua liberazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano d’esecuzione della pena e della misura
Art. 18
                            1  Allo  scopo  di  sviluppare  il  comportamento  sociale  della  persona  detenuta,  sempre  tenendo   in   considerazione   la   protezione   della   collettività   pubblica,   sono   stabiliti   un   piano  d’esecuzione della pena e un piano di trattamento per l’esecuzione della misura, sotto riserva delle  disposizioni sull’internamento a vita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conferenza fissa le condizioni e le modalità di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservate le competenze, la procedura e la responsabilità dei cantoni in materia di piano di  esecuzione della pena e della misura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuto delle persone detenute
Art. 19
                            Le persone detenute, collocate in uno stabilimento concordatario, sono sottomesse alle  prescrizioni legali e regolamentari del cantone dove lo stabilimento ha la sua sede, specialmente  in materia disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Visite degli stabilimenti
Art. 20
                            Le   autorità   competenti   dei   cantoni   concordatari   hanno   la   facoltà   di   visitare   gli  stabilimenti concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti e preavvisi
Art. 21
                            1  Gli  stabilimenti  concordatari  fanno  immediatamente  rapporto  al  cantone  che  ha  emanato  la  sentenza,  al  cantone  in  cui  ha  sede  lo  stabilimento  o  al  cantone  da  cui  dipende  la  persona detenuta, in caso di fallimento di un congedo, d’evasione, di malattia o d’infortunio grave,  o di decesso di una persona detenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  danno  segnatamente  il  loro  preavviso  in  merito  ai  congedi,  al  lavoro  esterno  e  all’alloggio  esterno,  alla  liberazione  condizionale  e  all’interruzione  della  pena  privativa  di  libertà  e  della  misura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  rispondono  a  ogni  richiesta  di  informazione  formulata  dal  cantone  che  ha  emanato  la  sentenza in merito ai detenuti sottoposti alla loro autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza
Art. 22
                            Il  cantone  in  cui  lo  stabilimento  ha  sede  assicura  l’assistenza  sociale,  medica  e  spirituale, nello stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lavoro, formazione e perfezionamento
Art. 23
                            1  I  cantoni  concordatari  prevedono  delle  possibilità  di  lavoro,  di  conseguimento  di  una  formazione  o  di  perfezionamento  per  le  persone  detenute,  al  fine  favorire  lo  sviluppo  del  comportamento sociale delle stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  tengono  conto  dei  bisogni,  delle  circostanze,  delle  possibilità  degli  stabilimenti  e  della  protezione della collettività pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese mediche
Art. 24
                            1  Il diritto federale regola la presa a carico dei costi delle prestazioni di cui beneficia la  persona detenuta sottoposta a questo diritto (attualmente LAMal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  presa  a  carico  dei  premi  dell’assicurazione  obbligatoria  per  le  cure,  della  franchigia,  della  quota   parte   dei   costi   che   superano   la   franchigia   e   della   contribuzione   dei   costi   di  ospedalizzazione,  è  stabilita  dalla  normativa  del  cantone  nel  quale  la  persona  detenuta  era  regolarmente residente al momento del suo arresto e del suo giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  presa  a  carico  dei  costi  di  prestazione  delle  persone  detenute  non  sottomesse  al  diritto  federale (attualmente LAMal) è sostenuta dal cantone che ha emanato la sentenza o da quello da  cui la persona detenuta dipende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La persona detenuta prende a carico i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato, allorquando la  sua situazione patrimoniale o il ricavato del suo lavoro lo permette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sotto questa riserva, le spese mediche sono sostenute:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  spese  legate  al  trattamento,  ma  non  coperte  dal  diritto  federale,  costituiscono  delle  spese  d’esecuzione della pena o della misura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese dentarie
Art. 25
                            1  Riservata la presa a carico da parte delle persone detenute, le spese dentarie che non  sono  a  carico  dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  sono  sostenute,  nella  misura  in  cui  esse  sono  strettamente  necessarie  da  un  punto  di  vista  medico,  dal  cantone  che  ha  emanato  la  sentenza o da quello da cui dipende la persona detenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conferenza fissa la parte delle spese che la persona detenuta deve prendersi a carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collocamento terapeutico stazionario
Art. 26
                            La  presa  a  carico  delle  spese  mediche  in  caso  di  collocamento  in  uno  stabilimento  terapeutico, è regolata conformemente all’art. 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rischio d’infortunio professionale e
non professionale e di malattia professionale
6
Art. 27
                            1  Qualora la persona detenuta è collocata in uno stabilimento, il cantone in cui lo stesso  finanziarie. La Conferenza fissa le condizioni e le modalità di questa presa a carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità competente che colloca una persona detenuta al lavoro esterno remunerato, informa il  datore di lavoro che deve assicurare la persona detenuta contro il rischio d’infortunio professionale  e non professionale e di malattia professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Retta
Art. 28
                            1  Il cantone che ha emanato la sentenza o quello da cui dipende la persona detenuta, è  responsabile del pagamento della retta di quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   costo   delle   rette   negli   stabilimenti   concordatari   è   fissato   dalla   Conferenza,   che   tiene  segnatamente conto:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Remunerazione, indennità e partecipazione
alle spese d’esecuzione
Art. 29
                            1  Le   persone   detenute   collocate   negli   stabilimenti   concordatari,   ricevono   una  remunerazione  netta  per  il  loro  lavoro  ed  un’equa  indennità  in  caso  di  partecipazione  a  delle  misure di formazione di base e di formazione continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conferenza  fissa  le  condizioni,  le  modalità  e  gli  importi  della  remunerazione,  dell’indennità  e  della partecipazione della persona detenuta alle spese d’esecuzione.  Capitolo VI  Adesione parziale del Cantone Ticino
                        
                        
                    
                    
                    
                Collocamento dei detenuti ticinesi
negli stabilimenti concordatari
Art. 30
                            I  cantoni  romandi  accolgono  le  persone  detenute  che  il  Cantone  Ticino  domanda  di  collocare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Collocamento dei detenuti romandi
negli stabilimenti concordatari
Art. 31
                            Il Cantone Ticino accoglie prioritariamente le persone detenute dei cantoni concordatari  secondo le sue possibilità.  Capitolo VII  Disposizioni finali e transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenzioso concordatario
                            1  dalla Conferenza quale istanza unica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  legge  federale  del  20  dicembre  1968  relativa  alla  procedura  amministrativa  (RS  172.021)  è  applicabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo parlamentare coordinato
Art. 33
                            1  Il   controllo   parlamentare   coordinato   è   istituito   conformemente   all’art.   8   della  Convenzione  del  9  marzo  2001  relativa  alla  negoziazione,  alla  ratifica,  all’esecuzione  e  alla  modifica  delle  convenzioni  intercantonali  e  dei  trattati  dei  cantoni  con  l’estero  (in  seguito  detta  Convenzione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  interparlamentare  è  composta  da  tre  membri  per  cantone,  designati  dal  Parlamento di ogni cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’art.   8   della   Convenzione   indica   il   mandato   e   le   modalità   di   funzionamento   di   questa
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 34
                            1  Il concordato entrerà in vigore, dopo essere stato approvato dalle autorità competenti  di tutti i cantoni concordatari, alla data che fisserà la Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partire  da  questa  data,  il  concordato  del  22  ottobre  1984  sull’esecuzione  delle  pene  e  delle  misure  concernenti  gli  adulti  e  i  giovani  adulti  nei  cantoni  romandi  e  nel  Ticino,  approvato  dal  Consiglio  federale  il  03  giugno  1985,  e  la  relativa  legislazione  di  applicazione,  saranno  abrogati,  ad eccezione del regolamento 10 dicembre 1987 relativo alla fondazione per tossicomani internati  e condannati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto transitorio
Art. 35
                            1  L’esecuzione  delle  pene  privative  di  libertà  e  delle  misure  in  corso  al  momento  dell’entrata  in  vigore  è  retta  dal  presente  concordato  a  meno  che  il  diritto  anteriore  non  sia  più  favorevole alla persona detenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  regolamenti,  le  decisioni,  raccomandazioni  e  direttive  previste  dal  concordato  del  22  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1984 sull’esecuzione delle pene e delle misure concernente gli adulti e i giovani adulti nei cantoni  romandi e nel Ticino, restano in vigore, nella misura in cui le loro disposizioni non contravvengono  alle regole summenzionate, fino all’entrata in vigore di quelle che saranno emanate in applicazione  del presente Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convenzioni contrarie
Art. 36
                            I   cantoni   concordatari   si   astengono   dal   concludere   convenzioni   contrarie   al  Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disdetta
Art. 37
                            1  Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno  civile, rispettando un preavviso di cinque anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  comunicazione  di  disdetta  deve  essere  indirizzata  dal  governo  cantonale  al  membro  che  presiede la Conferenza.  Così adottato dalla Conferenza latina dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia  il 10 aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006, a Losanna.  Con decisione del 24 settembre 2007, la Conferenza latina dei Capi dei Dipartimenti di giustizia e  polizia ha fissato l’entrata in vigore del Concordato al 1° novembre 2007.  Pubblicato nel BU  2007  , 648. DL di approvazione del 7.11.2006 - BU  2007  , 647.