Decreto esecutivo concernente i criteri d’occupazione residente
                            Decreto   esecutivo  concernente   i  criteri  d’occupazione  residente  (del   17  febbraio  2016)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati:  –  l'art.   6   cpv.  2   della  legge  per   l'innovazione  economica  del  14   dicembre  2015  (LInn);  –  l'art.   2   del  decreto  legislativo  concernente  lo    stanziamento  di    un   credito  quadro  di 20'000'000  di  franchi  in base  alla   legge   per  l'innovazione   economica  per  il   sostegno  ad  attività  innovative  per  il  periodo  2016-2019  del  14   dicembre   2015;  decreta:  Art.  1  1  Le  percentuali   minime  di    personale  residente  previste  nel  presente  decreto  si applicano  a  tutte  le    misure  di sostegno  previste  nel  secondo  capitolo  della   LInn.  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio  per   lo    sviluppo  economico   entra  nel  merito  di    richieste   di    sostegno  ai    sensi  della  LInn  se  la  parte    richiedente  dimostra  che  almeno    il  60%  dei  propri  dipendenti,  compresi    gli  apprendisti,  è    residente  in  Svizzera.  Tale  percentuale  minima  si  applica  anche  alle    aziende    del  settore  primario.  Per   le aziende  industriali   assoggettate  dall’autorità  cantonale   alla  legge  federale  sul  lavoro  nell’industria,   nell’artigianato   e nel  commercio  del  13  marzo  1964  ai sensi  dell’art.  5,  la  percentuale  minima   di lavoratori  residenti  deve  essere  almeno  pari  al    30%.  Art.  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  beneficiario  del  sostegno  deve  garantire  il rispetto  del  criterio  di cui   all’art.   2   su base  annua  per  10   anni  a   partire  dalla  decisione,  tenendo  conto   della   media  del  personale  equivalente  a  tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  di    sussidi  forfettari  o   di    decisioni  di    sostegno  per   importi  non  superiori  a 25’000  franchi   il  termine  di rispetto  del  criterio  all’art.  2   si    riduce  a   2   anni  a   partire  dalla  decisione.  Art.  4  4  Il  presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle     leggi     ed     entra  immediatamente  in vigore.  5  Pubblicato  nel   BU  2016  ,  84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  DE  10.7.2019;  in    vigore  dal  12.7.2019  -  BU  2019,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  modificato  dal  DE   7.7.2021;  in    vigore  dal  9.7.2021  -  BU   2021,   208;   precedente  modifica:   BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            3    Art.  modificato  dal  DE  10.7.2019;  in    vigore  dal  12.7.2019  -  BU  2019,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art.  introdotto   dal  DE   10.7.2019;  in    vigore  dal   12.7.2019  - BU  2019,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata   in vigore:  19  febbraio  2016  -  BU  2016,  84.