Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (143.250)
Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (143.250)
Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri
Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (del 4 ottobre 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli articoli 2 lettera d e 4 della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI), 1 decreta:
Composizione della Commissione Art. 1 2 La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.
Competenze
Art. 2 3 La Commissione, segnatamente: – e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione discriminazione e di lotta al razzismo; – la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli – proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni gli stranieri; – la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione; – il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi; – a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione; – alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al
Deliberazioni
Art. 3
1 La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
Consulenti esterni Art. 4 La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.
Collisione di interesse Art. 5 Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità che rappresenta.
Presenze
Art. 6 Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.
Segretariato
1 Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166.
2
Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.
3 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.
Art. 7 4 Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente: – le riunioni, convocate su ordine del Presidente; – il verbale e il rapporto annuale; – la presentazione formale dei progetti cantonali; – e segue la procedura di ottenimento dei sussidi; – l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.
Rapporto
Art. 8 La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.
Norme complementari Art. 9 Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Norma abrogativa Art. 10 È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004.
Entrata in vigore Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012. Pubblicato nel BU 2011 , 507.
4 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.