Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
                            Convenzione  tra la Confederazione e i Cantoni  sulla cooperazione nel settore universitario  (ConSU)  (12 novembre 2014)  Il Consiglio federale svizzero,  visto  l’articolo  6  capoverso  6  della  legge  del  30  settembre  2011  1    sulla  promozione  e  sul  coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),  e i Governi dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie,  visto  l’articolo  4  capoverso  1  dell’Accordo  intercantonale  del  20  giugno  2013  nel  settore  delle  scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie),  convengono quanto segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi comuni
Art. 1
                            La  Confederazione  e  i  Cantoni  firmatari  del  Concordato  sulle  scuole  universitarie  (Cantoni  concordatari)  perseguono  e  concretizzano  gli  obiettivi  definiti  nell’articolo  3  LPSU  nell’ambito della cooperazione nel settore universitario svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione degli organi comuni e
delega delle competenze
Art. 2
                            1  Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono  gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Delegano  a  questi  organi  le  competenze  la  cui  delega  attraverso  la  presente  Convenzione  è  prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3 LPSU) o che possono essere loro delegate in virtù dell’articolo 6  capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU,  Confederazione e dei Cantoni  universitarie,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  capoverso  3  lettere  a–h,  19  capoverso  2,  21  capoversi  2,  5  e  8,  23  capoverso  2,  24  capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53  capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU,  scuole  universitarie,  del  Consiglio  svizzero  di  accreditamento  e  dell’Agenzia  svizzera  di  accreditamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   sulla promozione della  ricerca e dell’innovazione e alla legge del 23 giugno 2006  3   sulle professioni mediche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    RS  414.20
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            RS  420.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    RS  811.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LPSU,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  capoverso 3 LPSU,  universitarie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33 e 35 capoverso 2 LPSU,  accreditamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni in materia di diritto del personale
per l’attuazione dell’articolo 8 capoverso 1 LPSU
Art. 3
                            1  Nella  sua  veste  di  Consiglio  delle  scuole  universitarie,  la  Conferenza  svizzera  delle  scuole  universitarie  è  il  datore  di  lavoro  del  personale  della  Conferenza  dei  rettori,  del  Consiglio  svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Emana un regolamento del personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  regolamento  del  personale  può  delegare  alla  Conferenza  svizzera  dei  rettori  delle  scuole  universitarie  e  al  Consiglio  svizzero  di  accreditamento  le  decisioni  del  datore  di  lavoro  e  la  regolamentazione dei dettagli riguardanti il regolamento del personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gestisce un proprio sistema d’informazione del personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Assicura  il  personale  contro  le  conseguenze  economiche  dovute  a  età,  invalidità  e  decesso  tramite  la  Cassa  pensioni  della  Confederazione  (PUBLICA),  presso  la  Cassa  di  previdenza  delle  «organizzazioni affiliate».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  In qualità di datore di lavoro responsabile, si fa carico dei beneficiari di rendite precedentemente  assegnati alla Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate» per conto della Conferenza dei  rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali  svizzere,  della  Conferenza  svizzera  dei  rettori  delle  alte  scuole  pedagogiche,  della  Conferenza  universitaria  svizzera  o  dell’Organo  di  accreditamento  e  di  garanzia  della  qualità  delle  istituzioni  universitarie svizzere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione nella gestione degli affari
Art. 4
                            1  La Confederazione collabora con i Cantoni nella gestione degli affari della Conferenza  svizzera delle scuole universitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il servizio federale competente collabora alla preparazione degli affari del Consiglio delle scuole  universitarie insieme ai capiufficio dei Cantoni rappresentati nel Consiglio e a una rappresentanza  del   Segretariato   generale   della   Conferenza   svizzera   dei   direttori   cantonali   della   pubblica  educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura decisionale semplificata per
la Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Art. 5
                            Le   procedure   decisionali   dell’Assemblea   plenaria   e   del   Consiglio   delle   scuole  universitarie  per  le  elezioni,  le  decisioni  procedurali  e  i  pareri  sono  stabilite  come  segue  in  applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti e competenze della Conferenza svizzera
dei rettori delle scuole universitarie
Art. 6
                            1  La   Conferenza   svizzera   dei   rettori   delle   scuole   universitarie   partecipa   alla  preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sente  le  organizzazioni  nazionali  dei  membri  delle  scuole  universitarie,  in  particolare  degli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  le  questioni  d’interesse  comune,  invita  alle  sedute,  i  presidenti  dei  seguenti  organi  con  voto  consultivo:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Gestisce un servizio di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio  svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al settore delle scuole  universitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti e competenze dell’Agenzia svizzera
di accreditamento
Art. 7
                            1  L’Agenzia  svizzera  di  accreditamento  e  garanzia  della  qualità  (Agenzia  svizzera  di  accreditamento) svolge i compiti previsti conformemente agli articoli 21 capoverso 8, 32, 33 e 35  capoverso 1 LPSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire anche mandati di terzi nel settore dell’accreditamento  e della garanzia della qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assunzione dei costi della Conferenza svizzera
dei rettori delle scuole universitarie, del
Consiglio svizzero di accreditamento e
dell’Agenzia svizzera di accreditamento;
revisione
Art. 8
                            1  La  Confederazione  e  i  Cantoni,  secondo  le  modalità  previste  dal  Concordato  sulle  scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Assemblea plenaria stabilisce i dettagli, in particolare i costi computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Controllo federale delle finanze sottopone i conti degli organi comuni e dell’Agenzia svizzera di  accreditamento  a  una  revisione  limitata.  Nell’ambito  delle  sue  revisioni,  verifica  l’assunzione  dei  costi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conclusione di accordi internazionali
Art. 9
                            1  La  Confederazione  informa  tempestivamente  e  dettagliatamente  il  Consiglio  delle  scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che  possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l’articolo 66 LPSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  avviare  negoziati,  la  Confederazione  sente  il  Consiglio  delle  scuole  universitarie  e  la  Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la  procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  preparazione  dei  mandati  di  negoziazione  e,  di  norma,  anche  per  i  negoziati,  la  Confederazione  si  avvale  di  rappresentanti  del  Consiglio  delle  scuole  universitarie  e  della  Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Validità ed entrata in vigore
Art. 10
                            1  La  presente  Convenzione  è  valida  dal  momento  in  cui  la  Confederazione  e  la  Conferenza dei Cantoni concordatari la sottoscrivono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione d’intesa  con la Conferenza dei Cantoni concordatari; esso può determinarne l’entrata in vigore retroattiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Denuncia
Art. 11
                            La   presente   Convenzione   può   essere   denunciata   dalla   Confederazione   e   dalla  Conferenza  dei  Cantoni  concordatari  con  effetto  dalla  fine  di  un  anno  civile,  osservando  un  termine di denuncia di quattro anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione di altri atti normativi
Art. 12
                            Sono abrogati:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  4    tra  la  Confederazione  e  i  Cantoni  universitari  sulla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   per la garanzia della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  6    per  l’accreditamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  7   fra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e  Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2015.  8  Pubblicato nel RU  2014  , 4149 e BU  2015  , 70. DL di approvazione del 17.2.2014 - BU  2014  , 181.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    [RU  2001   67]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    [RU  2007   727]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    [RU  2007   4011]
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            [RU  2007   2411]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    DCF del 12 nov. 2014.