Decreto esecutivo concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco
                            Decreto esecutivo  concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco  (del 18 maggio 2016)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la legge cantonale sulla pesca e sulla  protezione  dei  pesci  e  dei  gamberi  indigeni  del  26  giugno  1996  e  il  relativo  regolamento  di  applicazione del 15 ottobre 1996;  constatata  nei  laghi  Ritom,  Naret  Grande  e  Sambuco  l’eccessiva  presenza  di  grossi  pesci  predatori che rendono difficoltosa la gestione del patrimonio ittico;  allo  scopo  di  tentare  uno  sfoltimento  di  questi  pesci  attraverso  l’attività  di  pesca  dilettantistica,  prima di un eventuale intervento con la posa di reti;  sentito  il  preavviso  favorevole  della  Commissione  laghi  alpini  della  Federazione  Ticinese  per  l’Acquicoltura e la Pesca (FTAP);  su proposta del Dipartimento del territorio;  d e c r e t a :  Art. 1  Dal  6  giugno  al  30  settembre  2016,  per  l’esercizio  della  pesca  nei  laghi  Ritom,  Naret  Grande  e  Sambuco  (indicati  rispettivamente  con  il  numero  20,  51  e  63  sul  libretto  per  la  registrazione  delle  catture  e  sulla  relativa  cartina),  ai  detentori  delle  patenti  D1  è  consentito  l’uso  contemporaneo  di  due  canne,  a  condizione  che  le  stesse  siano  ambedue  innescate  con  pesce  naturale vivo o morto, oppure artificiale per la cattura di grossi pesci predatori.  Art. 2  1  Per  l’innesco  è  consentito  unicamente  l’uso  di  pesci  non  protetti,  oppure  pesci  artificiali, la cui lunghezza totale non deve essere inferiore a 7 cm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per l’innesco con pesce vivo è consentito unicamente l’uso della sanguinerola (bameli), innescata  per  la  bocca  in  conformità  con  l’art.  5b  dell’Ordinanza  concernente  la  legge  federale  sulla  pesca  del 24 novembre 1993.  Art. 3  Le catture di grossi pesci predatori di lunghezza pari o superiore ai 50 cm, effettuate in  questi  laghi  secondo  le  modalità  di  cui  agli  art.  1  e  2,  oltre  che  essere  regolarmente  iscritte  nel  libretto di statistica, dovranno essere segnalate telefonicamente entro 48 ore all’Ufficio della caccia  e della pesca (091 814 28 71).  Art. 4  Il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto saranno perseguite giusta gli  art. 32 segg. LCP.  Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in  vigore  il  6  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016.  Pubblicato nel BU  2016  , 233.