Decreto esecutivo concernente la pesca nel lago Tremorgio
                            8.5.2.3  Decreto esecutivo  concernente la pesca nel lago Tremorgio  (del 31 maggio 2011)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati  la  Legge  federale  sulla  pesca  del  21  giugno  1991,  la  Legge  cantonale  sulla  pesca  e  sulla protezione dei pesci  e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo Regolamento di  applicazione del 15 ottobre 1996;  in  previsione dell’operazione  di cattura di grossi pesci predatori tramite posa di reti a grande  ma  glia nel corso dell’autunno 2011;  allo scopo di consentire ai pescatori il massimo numero di catture di questi pesci prima della posa  delle reti;  sentiti  i  preavvisi  favorevoli  della  Commissione  laghi  alpini  della  Federazione  Ticinese  per  l’Acquicoltura e  la Pesca (FTAP), della FTAP stessa e della Commissione consultiva sulla pesca;  d e c r e t a :  Art. 1  Dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011, per l’esercizio della pesca nel lago Tremorgio,  ai detentori delle patenti D1 è consentito l’uso contemporaneo di due  canne,  di  cui  almeno  una  innescata con pesce morto per la cattura di grossi pesci predatori.  Art. 2  Per l’innesco è consentito unicamente l’uso di pesci non protetti. La lunghezza totale  dell’esca non deve essere inferiore a 15 cm.  Art. 3  Le catture di g  rossi pesci predatori effettuate secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2,  oltre  che  essere  regolarmente  iscritte  nel  libretto  di  statistica,   dovranno   essere  segnalate  telefonicamente entro 48 ore all’Ufficio della caccia e della pesca (091 814  35  38).  Art. 4  Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 comporterà il ritiro immediato della  patente.  Art. 5  Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed entra in vigore il 1° luglio 2011 mantenen  do la sua validità fino al 30 settembre 2011.  Pubblicato  nel BU  2011  , 331.