Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali
                            Concordato  fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto  di convenzioni fiscali  (del 10 dicembre 1948)  Approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949  Data dell’entrata in vigore il 6 ottobre 1949  I SOTTOSCRITTI GOVERNI CANTONALI,  allo scopo di applicare in modo uniforme e senza restrizioni le loro norme legali in materia tributaria  a  tutti  indistintamente,  persone  ed  enti  soggetti  all’imposta,  ed  evitare,  riservate  le  clausole  concordatarie, la concessione di privilegi fiscali,  convengono quanto segue:  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Cantoni  si  obbligano  a  non  stipulare  convenzioni  fiscali  con  contribuenti  e  a  non  far  più uso delle competenze loro conferite per legge o regolamento di stipulare tali convenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  convenzioni  di  durata  limitata,  concluse  prima  dell’adesione  di  un  Cantone  al  Concordato,  diverranno  prive  d’effetto  alla  loro  scadenza  e  non  potranno  essere  rinnovate,  né  prolungate.  Le  convenzioni  di  durata  illimitata  saranno  valevoli  per  il  rimanente  dell’anno  in  cui  il  Cantone  ha  aderito al Concordato e per i dieci anni seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È consentita, in quanto prevista dalla legge, la facoltà di accordare speciali agevolazioni tributarie:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Cantoni  si  impegnano  a  non  concludere  convenzioni  particolari  in  contraddizione  con  la  loro  legislazione in materia di imposte sulle successioni, le donazioni e le mutazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  riservate  le  esenzioni  accordate  agli  Stati  esteri,  al  personale  delle  loro  rappresentanze  diplomatiche e consolari, agli istituti e alle opere internazionali, ufficiali, semi-ufficiali e private e al  loro personale, come pure al personale delle delegazioni accreditate presso di loro.  Art. 2  Le norme concordatarie si applicano alle imposte cantonali ed a quelle percepite dalle  organizzazioni amministrative autonome dei Cantoni, come distretti, circoli e comuni.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Cantoni  si  obbligano  a  comunicare  l’ultima  tassazione  fiscale  del  contribuente,  persona  fisica  o  giuridica,  che  lascia  il  loro  territorio,  se  ne  sono  richiesti  dal  Cantone  del  nuovo  domicilio, o dimora, o della nuova sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Parimenti  il  Cantone  del  nuovo  domicilio,  o  dimora,  o  della  nuova  sede,  farà  conoscere,  a  richiesta,  la  nuova  tassazione  al  Cantone  dal  quale  il  contribuente,  persona  fisica  o  giuridica,  proviene.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art. 4  1  La  sorveglianza  sull’applicazione  del  Concordato  è  affidata  ad  una  Commissione  nominata dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze: essa pronuncia sulle infrazioni alle  norme concordatarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze stabilisce il regolamento concernente il modo di  elezione  e  di  rimunerazione  dei  membri  della  Commissione,  la  procedura  e  le  spese  inerenti  alle  decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Cantone  concordatario  il  quale  constata  che  un  altro  Cantone  concordatario  o  uno  dei  suoi  distretti,  circoli  o  comuni,  non  impone  un  contribuente  in  conformità  alle  norme  che  precedono,  o  non  adempie  l’obbligo  di  fornire  le  informazioni  cui  è  tenuto,  propone  reclamo  alla  Commissione  del concordato. Questa, esperita un’indagine in contraddittorio, stabilisce se esiste un’infrazione al  concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  con  decisione  della  Commissione  si  accerta  che  le  autorità  o  i  funzionari  di  un  Cantone,  dei  suoi  distretti,  circoli  o  comuni,  hanno  contravvenuto  alle  disposizioni  del  concordato,  l’atto  amministrativo  contrario  al  concordato  sarà  annullato.  Il  Cantone  in  colpa  dovrà  inoltre  pagare  la  multa fissata dalla Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La multa sarà fissata:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   decisioni   della   Commissione   sono   inappellabili   ed   equiparate   ai   giudizi   esecutivi.   La  Commissione ne cura l’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le multe vengono versate ad un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle  finanze.  La  Conferenza  ne  decide  la  destinazione,  dopo  aver  interpellato  i  Governi  dei  Cantoni  aderenti al Concordato.  Art. 5  1  Il   Concordato   entra   in   vigore,   dopo   la   ratifica   del   Consiglio   federale,   con   la  pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Cantoni  aderenti  al  Concordato  hanno  diritto  di  uscirne  per  la  fine  dell’anno  civile,  con  un  preavviso di due anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  notifiche  di  adesione  e  di  rinuncia  devono  essere  inviate  al  Consiglio  federale,  per  la  trasmissione   alla   Conferenza   dei   direttori   cantonali   delle   finanze   e   alla   commissione   del  Concordato, nonché ai Cantoni concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Protocollo finale  Considerata  la  situazione  economica  straordinaria  del  momento,  è  accordata  l’autorizzazione  di  concedere a titolo transitorio e allo scopo di combattere la penuria degli alloggi, facilitazioni fiscali  di carattere legale per la costruzione di nuove abitazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni (stato al 1.7.1984).
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione del Cantone Ticino con ris. gov. n. 4390 del 25.9.1959 ed effetto a contare dal 1.10.1959 - RU
                            1959, 968 (v. anche DL di approvazione del 20.12.1950 - BU   1951  , 23).