Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali
                            Convenzione  sulla Conferenza dei Governi cantonali  (dell’8 ottobre 1993)  Costituzione e scopo della Conferenza dei Governi cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I Governi dei Cantoni costituiscono una Conferenza permanente dei Governi cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa ha lo scopo di favorire la collaborazione tra i Cantoni nelle rispettive sfere di competenza e  -  del rinnovamento e dell’ulteriore sviluppo del federalismo;  -  della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni;  -  dell’elaborazione e della preparazione delle decisioni a livello federale;  -  dell’esecuzione delle competenze federali da parte dei Cantoni;  -  della politica estera e della politica dell’integrazione.  Membri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I membri della Conferenza dei governi cantonali sono i Governi dei Cantoni stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   Governo   cantonale   ha   diritto   ad   un   seggio   in   seno   alla   Conferenza;   la   scelta   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Governi  cantonali  possono  inviare  alla  Conferenza  anche  rappresentanti  supplementari,  a  Collaborazione con le autorità federali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  federale  viene  invitato  a  partecipare  alle  sedute  della  Conferenza  dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso può chiedere alla Conferenza di discutere e di prendere una decisione in merito a questioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Conferenza  dei  Governi  cantonali  provvede  ad  un  adeguato  coordinamento  con  le  altre  Collaborazione con le Conferenze dei Direttori  La Conferenza dei Governi cantonali collabora con le Conferenze dei Direttori e con le  Organi  La Conferenza dei Governi cantonali è costituita dagli organi seguenti:  -  la Conferenza plenaria, composta dai rappresentanti dei Governi di tutti i Cantoni;  -  il Comitato direttivo, composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri;  -  un segretariato permanente, subordinato al Comitato direttivo.  I. Conferenza plenaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  -  il presidente;  -  il Comitato direttivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa designa il segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Inoltre essa prende tutte le decisioni che non sono di competenza di un altro organo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Assemblee ordinarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Conferenza  plenaria  si  riunisce  in  generale  due  volte  all’anno.  Le  date  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I   membri   della   Conferenza   vengono   convocati   per   iscritto   al   minimo   dieci   giorni   prima
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Hanno il diritto di inserire delle trattande all’ordine del giorno:  -  il Comitato direttivo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  ogni Governo cantonale;  -  le Conferenze dei Direttori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Assemblee straordinarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presidente  può  convocare  la  Conferenza  plenaria  in  assemblea  straordinaria  su  -  del Comitato direttivo oppure  -  di almeno tre Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di urgenza particolare:  -  i termini di convocazione, secondo l’art. 7 cpv. 2, possono essere accorciati;  -  la forma della convocazione può essere semplificata;  -  le risoluzioni possono essere prese per via di circolazione, applicando per analogia l’art. 9 l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 della presente Convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Deliberazione e voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Conferenza  plenaria  è  in  grado  di  deliberare  regolarmente  se  sono  presenti  i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni Governo cantonale ha diritto ad un voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Conferenza   plenaria   può   stabilire   altre   questioni   procedurali   nell’ambito   del   proprio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Prese di posizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  la  Conferenza  plenaria  prende  una  decisione  appoggiata  dalla  maggioranza  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Cantoni mantengono comunque il diritto di esprimere le proprie opinioni.  II. Comitato direttivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comitato  direttivo  è  il  più  alto  organo  esecutivo  e  di  gestione  della  Conferenza  dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo  scopo  di  trattare  progetti  particolari  o  di  elaborare  le  questioni  di  maggiore  importanza,  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Convocazioni  Il presidente convoca il Comitato direttivo tutte le volte che lo ritiene necessario oppure  III. Segretariato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  segretariato  è  responsabile  della  preparazione  delle  sedute  della  Conferenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si  impegna  a  garantire  un’informazione  adeguata  e  continua,  oltre  che  a  distribuire  la  Finanziamento  Le  spese  della  Conferenza  dei  Governi  cantonali  vengono  ripartite  in  proporzione  al  Entrata in vigore  La  presente  Convenzione  entra  in  vigore  un  mese  dopo  il  giorno  in  cui  tutti  i  Governi  Notificazione al Consiglio federale  Immediatamente  dopo  aver  esaminato  tutti  gli  strumenti  della  ratifica,  il  Consiglio  di  Denuncia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Cantone con un preavviso di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo  una  denuncia  la  Conferenza  esamina  le  possibilità  di  mantenere  in  vigore  la  presente  Pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La presente Convenzione viene redatta in lingua tedesca, francese e italiana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Governi cantonali provvedono a pubblicare in modo conveniente la presente Convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993  , 423.