Decreto esecutivo concernente il tariffario per il controllo delle carni
                            6.2.1.1.3: DE concernente il tariffario per il controllo delle carni - 10 ottobre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.2.1.1.3  concernente il tariffario per il controllo delle carni  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista l’Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) del 23 novembre 2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
Art. 1
                            Il presente decreto stabilisce le modalità di retribuzione dei veterinari ufficiali e di tassazione dei  macelli in relazione al controllo delle carni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valore del punto
                            Il valore del punto è fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità su proposta dell’Ordine dei  veterinari e sentite le categorie professionali interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffe di ispezione
Art. 2
                            carni sono retribuiti secondo le seguenti tariffe unitarie di ispezione:  Unità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1 Controllo degli animali prima della macellazione  - tassa base per visite al macello (art. 27 OMCC)  visite  30.00  - tassa base per visite nell’azienda di provenienza (art. 28  OMCC)  visite  30.00  - eventuale tempo di attesa al macello  ore  80.00  - tori, buoi, vacche, manze, equini  capo    8.00  - vitelli  capo    4.00  - pecore, capre  capo    3.00  - agnelli, capretti, suinetti  capo    2.00  - suini, escl. scrofe e verri  capo    3.00  - scrofe e verri  capo    6.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  [1]   Controllo delle carni  - tassa base per visite al macello  visite  18.00  - tassa base per visite d’urgenza  visite  30.00  - tori, buoi, vacche, manze, equini, scrofe e verri  capi    7.00  - vitelli, pecore, capre  capi    4.00  - suini (macelli senza linea di macellazione)  capi    4.00  - suini (macelli con linea di macellazione)  capi    3.00  - agnelli, capretti, suinetti  capi    2.50  - selvaggina biungulata, cinghiali, cervi  capi    4.00  - volatili da cortile, conigli domestici, tariffa oraria  ore  80.00  - selvaggina da penna, lepri, tariffa oraria  ore  80.00  - pesci  ore  80.00  - lama, alpaca  capo    8.00  - struzzi  ore  80.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3  [2]   Prelevamento di campioni  - prelievi campioni per test BSE/TSE (programma ufficiale)  prelievi  10.00  - prelievi campioni per test BSE/TSE (richieste private)  prelievi  10.00  - prelievi campioni (esame batteriologico, sostanze  estranee, altri  prelevamento  prelievi  10.00  - prelievi trichinosi  prelievi  10.00  - prelievi trichinosi (massimo 10 campioni per pool)  pool  20.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4 Diversi  - incarichi particolari su richiesta dell’Ufficio del veterinario  cantonale  ore  80.00  - trasferte  km    0.55  - spese postali
                        
                        
                    
                    
                    
                Macellazioni casalinghe
Art. 3
                            richiesta del cliente, l’ispettore delle carni preleva l’onorario direttamente dal richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica all’ufficio veterinario cantonale
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                            successivo, la notifica mensile delle prestazioni effettuate, utilizzando il formulario ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse di ispezione
Art. 5
                            L’Ufficio del veterinario cantonale riscuote le seguenti tasse di ispezione:  Unità  Importo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1 Controllo degli animali prima della macellazione  - controllo secondo programma concordato organi di  controllo (art. 27  OMCC)  visite  franchi  20.00  - ulteriori visite su richiesta del macello  visite  punti  30.00  - visite ante mortem nell’azienda di provenienza (art. 28  OMCC)  visite  punti  30.00  - fatturazione di eventuale tempo di attesa per visite esame  ante  mortem  ore  punti  80.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2  [3]   Controllo delle carni  - visite per controllo carni (visite semplici)  visite  franchi  20.00  - visite urgenza  visite  franchi  30.00  - tori, buoi, vacche, manze, equini  capi  punti  12.00  - vitelli  capi  punti    6.50  - pecore e capre  capi  punti    5.00  - agnelli, capretti, suinetti  capi  punti    3.00  - suini (macelli senza linea di macellazione)  capi  punti    5.00  - suini (macelli con linea di macellazione)  capi  punti    4.00  - scrofe e verri  capi  punti    6.00  - selvaggina biungulata, cinghiali, cervi  capi  punti    5.00  - volatili da cortile, conigli domestici, al capo  capi  franchi    0.20  - selvaggina da penna, lepri, al capo  capi  franchi    0.20  - pesci  ore  punti  80.00  - lama, alpaca  capo  punti    8.00  - struzzi  ore  punti  80.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3  [4]   Prelevamento campioni e diversi  - prelievi campioni per test BSE/TSE (richieste private)  prelievi  punti  10  - prelievi trichinosi  prelievi  punti  10  - prelievi trichinosi (massimo 10 campioni per pool)  pool  punti  20.00  - esami di laboratorio trichinellosi  esame  punti  30  - spese postali (richieste private)  spese effettive  L’Ufficio del veterinario cantonale può esigere dall’utente in mora con il pagamento di tasse d’ispezione  fatturate in precedenza il pagamento anticipato delle tasse d’ispezione oppure il versamento di un adeguato  importo a titolo di garanzia per le future ispezioni con la comminatoria che in caso di mancato pagamento le  relative ispezioni saranno sospese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre tasse
Art. 6
                            Per le prestazioni secondo l’art. 45, cpv. 2, lett. b - e Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle  derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), è prelevata la seguente tariffa  oraria:  Unità  a) controlli che hanno  provocato  contestazioni:  ore  60.00  b) prestazioni e  sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno  causato  attività di controllo:  ore  60.00  c) autorizzazioni:  ore  60.00
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme abrogate
Art. 7
                            Il Decreto esecutivo concernente il tariffario per l’ispezione delle carni del 22 dicembre 1998 è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del  Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2007.  Pubblicato nel BU  2007  , 639.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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