Decreto esecutivo concernente la riunione dei fondi nelle zone in cui è già introdotta la misurazione catastale ufficiale
                            Decreto esecutivo  la misurazione catastale ufficiale  (del 9 luglio 1952)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto  che  in  sede  di  aggiornamento  delle  misurazioni  catastali  approvate  si  verifica  spesso  il  caso  di  proprietari  di  fondi  che  acquistano  particelle  adiacenti  a  quelle  da  loro  possedute,  senza  chiedere,  in  pari  tempo, il raggruppamento in un solo mappale, del nuovo o dei nuovi fondi con quello già posseduto;  constatato che anche i piani promiscui non vengono convenientemente aggiornati in base alle mutazioni;  richiamato il regolamento sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935 in esecuzione della legge cantonale  sul registro fondiario del 2 febbraio 1933;  Art. 1  Nell’  allestire  tipi  planimetrici  e  in  sede  di  aggiornamento  delle  misurazioni  catastali  ufficiali,  allorquando  un  proprietario  acquista  un  fondo  o  parte  di  esso,  confinante  con  altro  o  altri  fondi  di  sua  proprietà,  il  geometra  revisore  deve  raggruppare  i  fondi  in  uno  solo,  salvo  valida  ragione  contraria  del  proprietario.  A tale scopo il geometra revisore, nell’ allestire tipi planimetrici, eviterà la creazione di scorpori ed allorché  in  sede  di  aggiornamento  constaterà  che  due  fondi  attigui,  di  natura  analoga,  sono  diventati  dello  stesso  proprietario,  richiederà  allo  stesso  una  domanda  di  fusione,  che  trasmetterà,  con  un  tipo  planimetrico  all’  ufficio dei registri.  Art. 2  revisore,  prima  di  inserire  nella  mappa  una  nuova  costruzione  che  viene  a  trovarsi  a  cavaliere  sul  confine  dei  due  fondi,  deve  raggruppare  questi  fondi  o  spostare  i  confini;  a  tale  scopo  il  proprietario  è  tenuto  a  chiedere  il  raggruppamento  e  lo  spostamento  dei  confini  e,  laddove  esiste  il  registro  fondiario  definitivo,  a  far  allestire  i  documenti  di  mutazione  da  presentare  all’  ufficio  dei  registri.  Il  geometra  revisore  notificherà  con  lettera  raccomandata  l’  obbligo  della  mutazione  al  proprietario,  assegnandogli  un  termine  di  15  giorni  per le eventuali osservazioni.  Se il proprietario non solleva obiezioni entro detto termine, il geometra revisore richiede la fusione all’ ufficio  dei registri allegando un piano di mutazione.  Se il proprietario solleva opposizione, il geometra revisore trasmette la stessa, con un proprio rapporto, al  Consiglio di Stato che decide in modo definitivo.  Art. 3  promiscuo,  diventa  proprietario  di  altre  parti  del  fabbricato  stesso  e  di  diritti  di  sporgenza,  gli  indici  che  figurano nel piano promiscuo e sui registri dovranno essere raggruppati ed i documenti aggiornati.  Se, col trapasso, tutte le parti del fabbricato promiscuo passano ad un unico proprietario, gli indici saranno  soppressi attribuendo al fabbricato il numero mappale base.  Art. 4  I geometri revisori sono tenuti a provvedere al controllo delle misurazioni catastali ufficiali loro  affidate,  allo  scopo  di  definire  tutte  le  situazioni  preesistenti  che  sono  in  contrasto  con  le  disposizioni  dei  precedenti articoli.  Art. 5  atti esecutivi del Cantone.  Pubblicata nel BU il 15 luglio 1952.