Decreto esecutivo concernente la proroga della convenzione FTAM-FCTSA del 17 marzo 1998
                            6.3.4.1.2.1  Decreto esecutivo  concernente la proroga della convenzione FTAM  -  FCTSA  del 17 marzo 1998  (del 18 dicembre 2001)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visti gli ar  t. 47 e 53 LAMal, 26 e 27 OPre, 68 LCAMal, 50 LPA e 14 LSPr;  richiamato il DE 19 maggio 1998 con cui questo Governo cantonale ha approvato la convenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  marzo  1998  stipulata  tra  la  Federazione  ticinese  degli  assicuratori  malattia  (FTAM)  e  la  Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze (FCTSA);  preso att  o della disdetta del predetto accordo convenzionale da parte della FTAM in data 26 marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001 per il 31 dicembre 2001;  richiamate  le  istanze  delle  parti  del  3  dicembre  2001  (FTAM)  e  del  4  dicembre  2001  (FCTSA)  con  le  quali le stesse chiedono al Consiglio d  i Stato di definire il più presto p  ossibile, in applicazione dell’  art. 47  LAMal, le tariffe in regime aconvenzionale valide a far tempo del 1° gennaio 2002, considerato come nel  frattempo le parti non siano giunte ad un nuovo accordo convenzionale;  preso a  tto del fatto che i punti di vista divergenti tra le parti si fondano in parti  colare su un’  analisi e  un   paragone   intercantonale   dei   costi   tra   loro   discordanti,   che   necessitano   di   ulteriori  approfondimenti e chiarimenti al fine di poter disporre di dati con  solidati;  considerato  che  una  proroga  del  precedente  regime  convenzionale  ,  concordato  dalle  parti  con  l’  adozione prudenziale di tariffe corrispondenti allora a ca. il 75% dei costi effettivi rilevati per mezzo della  contabilità analitica e applicato per qu  attro anni, consente alle stesse di consolidare e analizzare i dati  suscettibili  di  approfondimento  al  fine  di  raggiungere  un  nuovo  assetto  tariffale  concordato  tra  le  parti;  considerata la comunicazione 13 dicembre 2001 del Sorvegliante dei prezzi;  sentit  e  le  parti  e  preso  atto  delle  rispettive  dichiarazioni  (scritti  17  dicembre  2001  FTAM  e  14  dicembre 2001 FCTSA);  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La convenzione 17 marzo 1998 sottoscritta per una parte dalla FTAM (dal 1° gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002:  santésuisse  Ticino) in rappresentanza  degli assicura  tori malattie aderenti e per l’  altra parte  dalla F  CTSA è prorogata ai sensi dell’  art. 47 cpv. 3 LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Resta  salva  la  stipulazione  di  una  nuova  convenzione  tra  le  parti  prima  di  tale  scadenza;  in  tal  caso la convenzione conclusa il 17 marzo  1998 decadrà al momento in cui il nuovo accordo verrà  approvato dal Governo cantonale.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Consiglio federale entro 30 giorni  dalla notificazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20  dicembre 1968 sulla procedura  amministrativa (LPA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai ricorsi viene tolto l’  effetto sospensivo (art. 55 cpv. 2 LPA).  Art. 3  1  Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore con effetto  al 1° gennaio 2002.  Pubblicato  nel BU  2001  , 402.