Decreto esecutivo concernente la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinem... (5.5.1.3.2)
Decreto esecutivo concernente la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinem... (5.5.1.3.2)
Decreto esecutivo concernente la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici
5.5.1.3.2: DE conc. la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici - 2 marzo 1994
5.5.1.3.2 concernente la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici (del 2 marzo 1994) IL CONSIGLIO DI STATO richiamato l’ art. 35 cpv. 2 e 3 della Legge sull’ imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (legge sul bollo);
Suddivisione del fondo cantonale
Art. 1
Il fondo cantonale di cui all’ art. 35 cpv. 1 della legge sul bollo è così suddiviso: - 60% dell’ importo al promovimento della produzione di film; - 40% dell’ importo quale aiuto alle sale cinematografiche.
Definizione di film
Art. 2 Per il film si intende una sequenza di immagini registrate e destinate alla riproduzione, sonorizzazione o meno, che in fase di proiezione suscita un’ impressione di movimento.
Promovimento della produzione di film:
a) principio;
Art. 3
1 realizzati da produttori che hanno sede nel Cantone.
2 Possono inoltre essere finanziati i film che: a) sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone; b) sono ambientati nel Cantone; c) rivestono importanza per il Cantone.
3 Per questi film possono pure essere finanziate le spese derivanti dalla sovrimpressione di didascalie o di doppiaggio.
4 Il sussidio massimo è, di regola, del 30% delle spese sostenute.
b) procedura;
Art. 4
[1] Le istanze, documentate, devono essere presentate al Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura; esse sono esaminate e preavvisate dalla Commissione culturale.
c) decisione; competenza
Art. 4a [2]
1 La Divisione della cultura è competente ad assegnare contributi sino a fr. 50’000.--
2 Per contributi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.
Aiuto alle sale cinematografiche:
a) principio;
Art. 5
1 I contributi possono essere assegnati alle imprese di proiezione che: a) si trovano in difficoltà economiche tali da compromettere la continuazione dell’ attività; b) impiegano capitali volti a rendere maggiormente confortevole e attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici.
2 I contributi possono pure essere assegnati per attività promozionali riguardanti l’ esercizio cinematografico ticinese nel suo insieme.
3 L’ aiuto contemplato dal cpv. 1 è concesso: - per quanto concerne la lett. a), a copertura dell’ eventuale disavanzo; - per quanto concerne la lett. b), nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.
b) procedura;
Art. 6
[3]
1
La Divisione della cultura può chiedere un esame e un preavviso alla Commissione cantonale di cinematografia.
c) decisione; competenza
Art. 6a La Divisione della cultura è competente ad assegnare contributi sino a fr. 50'000.--. [4] Per contributi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.
Abrogazione
Art. 7 È abrogato il Regolamento per la destinazione dell’ imposta sugli spettacoli cinematografici del 7 giugno 1989.
Entrata in vigore
Art. 8 vigore [5] immediatamente. Pubblicato nel BU 1994 , 86.
[1]
Art. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedente modifica: BU 1997, 227.
[2]
Art. introdotto dal DE 14.5.1997; in vigore dal 16.5.1997 - BU 1997, 227.
[3]
Art. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedenti modifiche: BU 1997, 227;
BU 1998, 432; BU 2000, 209.
[4]
Cpv. modificato dal DE 25.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 393; precedenti modifiche: BU 1997,
227; BU 1998, 432.
[5]
Entrata in vigore: 18 marzo 1994 - BU 1994, 86.
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