Decreto esecutivo circa la strutturazione dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato
                            2.5.2.1.1  Decreto esecutivo  circa la strutturazione dei Dipartimenti  e della Cancelleria dello Stato  (dell’11 novembre 2003)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  vista  la  Legge  concernente  le  competenze  organizzative  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  suoi  Dipartimenti del 25 giugno 1928;  visto il Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione del 26 aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001;  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  La  Cancelleria dello Stato comprende:  -  lo Studio del Cancelliere;  -  la Segreteria del Consiglio di Stato;  -  i Servizi del Gran Consiglio;  -  l’Area della comunicazione elettronica e della documentazione, che comprende:  -  l’ufficio della comunicazione elettron  ica;  -  l’ufficio della documentazione;  -  l’ufficio della legislazione e delle pari opportunità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono attribuiti amministrativamente alla Cancelleria dello Stato:  -  il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;  -  la Consulenza giuridica del Consiglio di  Stato;  -  la Segreteria della cooperazione transfrontaliera;  -  il Delegato e segreteria per i rapporti con la Confederazione ed i Cantoni;  -  il Responsabile della protezione dati.  Art. 2  Il Dipartimento delle istituzioni  comprende:  -  la Segreteria generale;  -  la Divisione degli interni;  -  la Divisione della giustizia;  -  la Polizia Cantonale.  Art. 3  1  Il Dipartimento della sanità e della socialità comprende:  -  la Segreteria genera  le;  -  l’Istituto delle assicurazioni sociali;  -  la Divisione della salute pubblica;  -  la Divisione dell’azione sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  competenze  attribuite  dalle  leggi,  di  decreti  e  dai  regolamenti  al  Dipartimento  delle  opere  sociali passano al Dipartimento della sa  nità e della socialità.  Art. 4  1  Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport comprende:  -  Direzione e segreteria generale,  -  Divisione della scuola,  -  Divisione della formazione pro  fessionale,  -  Divisione della cultura e degli studi universitari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Le competenze attribuite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti al Dipartimento dell’istruzione e  della cultura passano al Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dal DE 29.11.2005; in vigore dal 1.1.2006  -  BU 2005, 400.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. modificato dal DE 30.3.2004; in vigore dal 2.4.2004  -  BU 2004, 160.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            partimento del territorio  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Dipartimento del territorio comprende:  -  i Servizi generali;  -  la Divisione dell’ambiente;  -  la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;  -  la Divisione delle costruzioni.  dell’economia  Art. 6  1  Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comprende:  -  la Divisione delle risorse;  -  la Divisione delle contribuzioni;  -  la Divisione dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            4  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bol  lettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Sono abrogati:  -  Il decreto esecutivo circa la strutturazione della Cancelleria dello Stato del 10 luglio 2001;  -  Il  decreto  esecutivo  circa  la  strutturazione  del  Dip  artimento  delle  istituzioni,  del  25  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992;  -  Il  decreto  esecutivo  circa  la  strutturazione  del  Dipartimento  delle  opere  sociali,  del  23  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996;  -  Il decreto esecutivo concernente l’istituzione del Dipartimento della sanità e della socialità e  dell  ’Istituto cantonale di microbiologia, del 12 marzo 2002.  -  Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento dell’istruzione e della cultura del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 marzo 1992;  -  Il decreto esecutivo concernente l’istituzione del Dipartimento dell’educazione, d  ella cultura e  dello sport, del 9 luglio 2002;  -  Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento del territorio, del 25 marzo 1992;  -  Il decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento delle finanze e dell’economia, del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 marzo 19  92.  Pubblicato  nel BU  2003  , 315.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006  -  BU 2006. 178.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv.  abrogato  dal  DE  7.12.2012;  in  vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,  571;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005, 15  0.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 21 novembre 2003  -  BU 2003, 315.