Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
                            Concordato  sulle misure contro la violenza  in occasione di manifestazioni sportive  (15 novembre 2007)  La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia approva il  seguente testo del Concordato:  Capitolo 1  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            I  Cantoni  adottano,  in  collaborazione  con  la  Confederazione,  le  misure  preventive  di  polizia  ai  sensi  del  presente  Concordato,  per  impedire  un  comportamento  violento  nonché  per  individuare e combattere tempestivamente la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione di comportamento violento
Art. 2
                            1  Un comportamento violento è considerato tale segnatamente se una persona, prima,  durante o dopo una manifestazione sportiva, ha commesso o incitato a commettere:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando  o  utilizzando  armi,  esplosivi,  polvere  da  sparo  o  pezzi  pirotecnici  in  impianti  sportivi,  in  loro  prossimità e nel viaggio di andata e ritorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prova del comportamento violento
Art. 3
                            1  Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell’articolo 2:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per iscritto e firmate.  Capitolo 2  Obbligo di autorizzazione e condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di autorizzazione
                            Art. 3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  incontri  di  calcio  e  hockey  su  ghiaccio  di  club  delle  categorie  superiori  sono  soggetti  all’obbligo  di  autorizzazione.  Gli  incontri  tra  club  delle  categorie  inferiori  o  di  altri  tipi  di  sport  possono  essere  dichiarati  soggetti  all’obbligo  di  autorizzazione  qualora,  contestualmente  all’incontro stesso, si temano minacce per la sicurezza pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  evitare  il  verificarsi  di  comportamenti  violenti  ai  sensi  dell’articolo  2,  le  autorità  competenti  possono  subordinare  l’autorizzazione  a  determinate  condizioni.  Esse  possono  comprendere,  ad  esempio,  misure  tecniche  ed  edilizie,  l’impiego  di  determinato  personale  o  altri  mezzi  da  parte  dell’organizzatore,  l’imposizione  di  regole  per  la  vendita  dei  biglietti  d’ingresso  e  delle  bevande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    RS  311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            alcoliche,  lo  svolgimento  dei  controlli  all’ingresso.  Le  autorità  competenti  possono,  in  particolare,  disporre  lo  svolgimento  del  viaggio  di  andata  e  di  ritorno  dei  sostenitori  della  squadra  ospite  e  le  condizioni alle quali consentire loro l’accesso allo stadio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  autorità  competenti  possono  ordinare  che  per  accedere  ai  trasporti  speciali  per  tifosi  o  alle  strutture  sportive,  le  spettatrici  e  gli  spettatori  debbano  esibire  un  documento  d’identità  e  che  venga  accertato,  mediante  consultazione  del  sistema  informatico  HOOGAN,  che  non  siano  ammesse  persone  colpite  da  un  divieto  di  accesso  allo  stadio  o  da  altre  misure  previste  dal  presente Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di violazione delle condizioni possono essere applicate misure adeguate, tra cui la revoca  dell’autorizzazione,  il  rifiuto  dell’autorizzazione  per  gli  incontri  successivi  oppure  il  rilascio  di  successive autorizzazioni corredate da condizioni supplementari. Ai titolari dell’autorizzazione può  essere richiesto il risarcimento di eventuali danni dovuti a una violazione delle condizioni.  Capitolo 3  Misure di polizia
                        
                        
                    
                    
                    
                Perquisizioni
                            Art. 3b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito dei controlli d’ingresso alle manifestazioni sportive o d’accesso ai trasporti  speciali per tifosi, in presenza di un sospetto concreto, la polizia è autorizzata a far perquisire da  persone dello stesso sesso le spettatrici e gli spettatori, anche sotto i vestiti e su tutto il corpo, alla  ricerca  di  eventuali  oggetti  vietati.  Le  perquisizioni  devono  svolgersi  in  locali  non  esposti  alla  pubblica vista. Le perquisizioni delle parti intime devono essere effettuate dal personale medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  autorità  competenti  possono  autorizzare  gli  appartenenti  a  società  private  di  sicurezza,  incaricati dagli organizzatori dei controlli all’ingresso degli stadi e d’accesso ai trasporti speciali per  tifosi,  di  perquisire  sopra  i  vestiti  e  su  tutto  il  corpo,  indipendentemente  da  un  sospetto  concreto,  persone del proprio sesso, alla ricerca di eventuali oggetti vietati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli   organizzatori   sono   tenuti   a   informare   le   spettatrici   e   gli   spettatori   partecipanti   alla  manifestazione sportiva della possibilità di essere perquisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aree vietate
Art. 4
                            1  Le  autorità  competenti  possono  vietare  a  una  persona  di  accedere,  in  determinati  orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata),  se  è  provato  che  in  occasione  di  manifestazioni  sportive  ha  partecipato  ad  atti  violenti  contro  persone o cose. L’autorità competente definisce i confini delle singole aree vietate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  divieto  è  pronunciato  per  una  durata  fino  a  tre  anni  e  può  riguardare  aree  sull’intero  territorio  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il divieto può essere pronunciato dalle seguenti autorità:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  In  caso  di  conflitti  di  competenza,  va  seguito  l’ordine  prioritario  indicato  nell’elenco  in  questo  capoverso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e l’Ufficio federale di  polizia (fedpol) possono presentare la relativa richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione di divieto di accedere
a un’area determinata
Art. 5
                            1  La  decisione  di  divieto  di  accedere  a  un’area  determinata  stabilisce  la  durata  del  divieto  e  l’area  vietata.  La  decisione  è  accompagnata  dalle  indicazioni  che  permettono  alla  persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità che dispone il divieto informa senza indugio le altre autorità citate nell’articolo capoversi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 e 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l’articolo 3 del presente Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di presentarsi
Art. 6
                            1  Una  persona  può  essere  obbligata,  per  un  periodo  fino  a  tre  anni,  a  presentarsi  in  determinati orari presso un ufficio pubblico indicatole dalle autorità competenti se:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla sentenza 7.1.2014 del Tribunale federale; in vigore dal 7.1.2014 - BU 2014, 178.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    ed  essa  abbia  violato  nuovamente  l’articolo  2  del  presente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  interessata  deve  presentarsi  negli  orari  indicati  all’ufficio  pubblico  designato  nella  decisione.   Quest’ultimo,   se   possibile,   deve   trovarsi   nel   luogo   di   residenza   della   persona  interessata.  Nel  designare  luogo  e  orari,  l’autorità  tiene  conto  della  situazione  personale  della  persona interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’obbligo  di  presentarsi  è  imposto  con  decisione  formale  dall’autorità  competente  per  il  luogo  di  residenza  della  persona  interessata.  Il  Servizio  centrale  e  l’Ufficio  federale  di  polizia  possono  presentare la relativa richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicazione dell’obbligo di presentarsi
Art. 7
                            1  Si  deve  presumere  che  misure  diverse  dall’obbligo  di  presentarsi  all’autorità  non  impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 cpv. 1 lett. c), segnatamente se:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  persona  soggetta  all’obbligo  di  presentarsi  all’autorità,  per  motivi  importanti  e  giustificabili  non  è  in  grado  di  presentarsi  presso  l’ufficio  pubblico  competente  conformemente  all’articolo  6  capoverso  2,  lo  comunica  senza  indugio  a  quest’ultimo  informandolo  sul  suo  luogo  di  dimora.  L’autorità  di  polizia  competente  verifica  se  le  informazioni  e  il  luogo  di  dimora  indicato  dalla  persona interessata sono esatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficio  pubblico  designato  informa  senza  indugio  l’autorità  che  ha  pronunciato  l’obbligo  di  presentarsi se le persone interessate si sono presentate o meno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Fermo preventivo di polizia
Art. 8
                            1  Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso  dopo 24 ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona interessata deve presentarsi all’ora indicata al posto di polizia del suo domicilio o a un  altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Su  richiesta  della  persona  interessata,  la  legalità  della  privazione  della  libertà  può  essere  esaminata dall’autorità giudiziaria competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui  la  persona  interessata  risiede  o  dalle  autorità  del  Cantone  in  cui  si  temono  gli  atti  violenti.  Le  autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la priorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            RS  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. annullato dalla sentenza 7.1.2014 del Tribunale federale; in vigore dal 7.1.2014 - BU 2014, 178.
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicazione del fermo preventivo di polizia
                            1  lettera a, le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive o dalle leghe nazionali oppure a  cui partecipano società che fanno parte di tali organizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  gravi  atti  violenti  ai  sensi  dell’articolo  8  capoverso  1  lettera  a  segnatamente  i  reati di cui agli articoli 111-113, 122, 123 cifra 2, 129, 144 capoverso 3, 221, 223 o 224 CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità competente del domicilio della persona interessata designa il posto di polizia presso cui  essa deve presentarsi e determina l’inizio e la durata del fermo preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Cantoni  designano  l’autorità  giudiziaria  competente  per  l’esame  della  legalità  del  fermo  preventivo di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nella decisione si informa la persona interessata del suo diritto di far verificare per il tramite della  competente autorità giudiziaria la legalità della privazione della libertà (art. 8 cpv. 5).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  posto  di  polizia  designato  per  l’esecuzione  del  fermo  preventivo  informa  l’autorità  di  decisione  dell’esecuzione. Se la persona interessata non si presenta, l’informazione avviene senza indugio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Raccomandazione di divieto di accedere agli stadi
Art. 10
                            L’autorità  competente  per  le  misure  secondo  gli  articoli  4-9,  il  Servizio  centrale  e  l’Ufficio  federale  di  polizia  possono  raccomandare  agli  organizzatori  di  manifestazioni  sportive  di  pronunciare  divieti  di  accedere  agli  stadi  verso  coloro  che  hanno  dimostrato  un  comportamento  violento   all’interno   o   all’esterno   dello   stadio   in   occasione   di   manifestazioni   sportive.   La  raccomandazione  viene  rilasciata  indicando  i  dati  necessari  giusta  l’articolo  24a  capoverso  3  LMSI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Età minima
Art. 11
                            Le  misure  secondo  gli  articoli  4–7  sono  pronunciate  solo  contro  persone  che  hanno  compiuto i 12 anni. Il fermo preventivo di polizia secondo gli articoli 8–9 è pronunciato solo contro  persone che hanno compiuto i 15 anni.  Capitolo 4  Disposizioni procedurali
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetto sospensivo
Art. 12
                            1  I ricorsi contro le misure disposte dalle autorità competenti in applicazione dell’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3a  non  hanno  effetto  sospensivo.  Su  richiesta  del  ricorrente,  l’autorità  di  ricorso  può  accordare  l’effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ricorso  contro  le  misure  secondo  gli  articoli  4-9  ha  effetto  sospensivo  solo  se  non  ne  risulta  pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente  in una decisione incidentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza e procedura
Art. 13
                            1  I  Cantoni  designano  l’autorità  competente  per  le  autorizzazioni  secondo  l’articolo  3a  capoverso 1 e le misure secondo gli articoli 3a capoverso 2-4, 3b e 4-9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per   l’esecuzione   delle   misure   di   cui   al   Capitolo   3,   l’autorità   competente   avverte   della  comminatoria prevista nell’articolo 292 CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  autorità  competenti  comunicano  all’Ufficio  federale  di  polizia  (fedpol)  in  virtù  dell’articolo  24a  capoverso 4 LMSI  7  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Capitolo 5  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione della Confederazione
Art. 14
                            Il  Segretariato  generale  della  Conferenza  delle  direttrici  e  dei  direttori  dei  dipartimenti  cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) informa la Cancelleria federale sul presente Concordato.  La procedura si svolge secondo l’articolo 27o OLOGA  8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    RS  311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    RS  311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            RS  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    RS  172.010.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 15
                            1  Il presente Concordato entra in vigore non appena vi aderiscono almeno due Cantoni,  al più presto tuttavia il 1° gennaio 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le modifiche del 2 febbraio 2012 entrano in vigore, per i Cantoni che le approvano, a partire dalla  data della rispettiva delibera di approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rescissione
Art. 16
                            Un Cantone membro può rescindere il Concordato alla fine di un anno con un termine  di preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono se lasciare o meno in vigore il Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione al Segretariato generale della CDDGP
Art. 17
                            I  Cantoni  informano  il  Segretariato  generale  della  CDDGP  della  loro  adesione  al  Concordato, dell’autorità competente in virtù dell’articolo 13 capoverso 1, della loro rescissione. Il  Segretariato generale della CDDGP tiene una lista aggiornata dei Cantoni membri del Concordato.  Pubblicato  nel  BU   2010  ,  22;   2013  ,  266.  DL  di  approvazione  del  2.12.2008  -  BU   2009  ,  47  e  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.4.2013 - BU  2013  , 266.