Convenzione concernente i trasporti di polizia
                            Convenzione  concernente i trasporti di polizia  1  (del 23 giugno 1909)  IL DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA  E  LE DIREZIONI DI POLIZIA DI TUTTI I CANTONI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  1  Al  novero  dei  trasporti  di  polizia  di  cui  alla  presente  convenzione  appartengono  tutti  i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono  riservate  le  disposizioni  del  regolamento  sul  trasporto  degl’indigenti  svizzeri  a  cura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità che ordina un trasporto di polizia provvede:  a che la persona da trasportare sia prima riconosciuta trasportabile e resa eventualmente tale,  esente cioè da malattie cutanee e da insetti, e convenientemente vestita;  a che la sua identità sia possibilmente accertata;  a che le sue carte di legittimazione e i suoi effetti vengano aggiunti al trasporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni trasporto di polizia, scortato o no, dev’essere accompagnato da un ordine di trasporto steso  Riguardo alla ripartizione delle spese di viaggio, i trasporti di polizia ordinati dai Cantoni  Le spese di trasporto sono sopportate dal Cantone destinatario:  a)  quando la persona trasportata sia stata da lui richiesta o debba essere da lui penalmente  processata;  b)  quando attinenti svizzeri, sani o malati, espulsi o rimandati dall’estero, giungano al confine,  e vengano di là diretti al loro Cantone d’origine.  Le  spese  di  trasporto  delle  persone,  sane  o  malate,  rimandate  o  rimpatriate  dalla  Svizzera  all’estero, sono sopportate dalla  Confederazione.   Cantone  speditore  .  Appartengono,  fra  altri,  a  questa  categoria  tutti  i  rimpatri  d  indigenti  svizzeri,  sani  o  malati,  dal  Cantone  di  dimora  o  di  domicilio in quello d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La spedizione dei trasporti di polizia viene eseguita, senza previo pagamento di tasse e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,  dalle  amministrazioni  ferroviarie  che  ne  presentano  in  seguito  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  3  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le autorità di polizia sono le sole competenti a rilasciare buoni di trasporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  conto  di  tutti  i  buoni  di  trasporto  utilizzati  sull’intera  rete  ferroviaria  svizzera  viene  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    RS 354.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Vedi anche il cap. 2 n. 20 e 28 (Trasporti di polizia) e il cap. 4 n. 40 e 46 (Indigenti) della Tariffa 630  delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nuova denominazione giusta i cap. 2 (Trasporti di polizia) e 4 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese  svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Privi d’oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Adesso sono competenti a concedere le legittimazioni, che comprendono anche i buoni di trasporto, gli  Uffici  autorizzati  giusta  i  cap.  2  n.  28  (Trasporti  di  polizia)  e  4  n.  46  (Indigenti)  della  Tariffa  630  delle  imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  s’incaricano di regolare i conti colle altre imprese svizzere di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli uffici contabili dei Cantoni sono le direzioni cantonali di polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per i trasporti di cui alla II  a  categoria incombenti alla Confederazione, i Cantoni ne trasmettono il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ove  un  individuo,  non  detenuto,  rimandato  all’estero,  sia  in  grado  di  pagare  in  tutto  o  in  parte  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se il trasporto è scortato, le spese della scorta vanno nella I  a  categoria (§ 3 qui sopra)  categoria  a  carico  della  Confederazione  e  nella  III  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le riduzioni di tassa accordate alle scorte in conformità delle prescrizioni concernenti i trasporti di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Cantone  speditore  trasmette,  per  la  I  a  categoria  al  Cantone  destinatario  e  per  la  II  a  categoria  un’indennità di via (per l’andata) in ragione di 20 centesimi per ogni chilometro per i primi trenta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Se  una  scorta  deve  ricondurre  al  luogo  di  partenza  la  persona  trasportata,  oppure  se  deve  condurvi un’altra persona, l’ammontare minimo dell’indennità di via è di 6 franchi, se il ritorno,  per  motivi  ufficiali,  si  protrae  in  modo  tale  che  la  scorta  deve  prendere  un  pasto  principale  all’esterno. Se la protrazione la costringe a prendere due pasti principali, l’ammontare minimo  dell’indennità  di  via  è  di  franchi  9,75.  Il  tempo  d’attesa  dev’essere  confermato  dall’autorità  competente del luogo nel quale è avvenuta la protrazione;  11  nel caso di pernottamento della scorta, un’indennità di alloggio di 12 franchi per ogni notte;  12  le spese di viaggio di andata e ritorno, alla metà del prezzo del biglietto ordinario di prima o di  seconda classe.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I trasporti di polizia vengono ordinati ed effettuati direttamente dal luogo di partenza a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si considera come luogo di destinazione:  per  i  rimandi  di  attinenti  svizzeri  al  loro  comune  d’origine,  il  capoluogo  del  distretto  in  cui  questo comune si trova, oppure una stazione ferroviaria indicata nell’ordine di trasporto come  luogo di consegna, d’intesa col Cantone destinatario;  per i rimandi di stranieri, la stazione designata all’uopo;  per   le   persone   ricercate   o   requisite   dalla   polizia,   la   sede   dell’autorità   requirente   o,  eventualmente, una stazione di consegna nel singolo caso specialmente convenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Adesso: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 13 giugno 1944 (RS 742.31).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    L’ultimo periodo è stato introdotto dall’allegato al DCF del 17 dicembre 1935 (RU 1951, 997).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Periodo abrogato (cap. 2 - Trasporti di polizia - della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1° novembre 1964).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Nuovo testo giusta l’ordinamento provvisorio stabilito dal DFGP, d’intesa con le Direzioni cantonali di  polizia,  il  1°  agosto  1942.  Nuovo  ammontare  delle  indennità  giusta  la  circolare  del  DFGP  del  23  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1965.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Numero introdotto dall’ordinamento provvisorio stabilito dal DFGP, d’intesa con le direzioni cantonali di  polizia,  il  1°  agosto  1942.  Nuovo  ammontare  dell’indennità  giusta  la  circolare  della  Direzione  federale  di  polizia del 1° dicembre 1953.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12     Nuovo ammontare dell’indennità giusta la circolare della Divisione federale di polizia del 1° dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1953.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13     Nuovo testo (cap. 2 - Trasporti di polizia - della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1°  novembre 1964).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Quando  la  consegna  del  trasporto  al  confine  od  al  luogo  di  destinazione  incontri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo sbarco (trasbordo) di un trasporto da un treno sopra un altro (o sopra un battello a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono ferme le disposizioni speciali relative al traffico lungo le linee su cui circolano vetture  La  persona  da  trasportare  dev’essere  nutrita  prima  della  partenza  ed  anche  durante  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I Cantoni interessati presenteranno ogni tre mesi al Dipartimento federale di giustizia e  a  , II  a  e III  a  categoria. Il Dipartimento esamina la distinta, ripartisce la totalità delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la  cooperazione  del  personale  di  polizia  alla  sussistenza  ed  all’alloggio  dei  trasportati  non  si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  i  trasporti  effettuati  sul  territorio  di  un  solo  Cantone,  questo  non  può  iscrivere  nel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove si tratti di trasporti ordinati dalla Confederazione, il Cantone che ne è incaricato deve pagare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le stazioni di sussistenza e d’alloggio saranno designate dal Dipartimento federale di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  pasto  durante  il  viaggio,  così  come  ogni  alloggio  fornito  ad  una  persona  trasportata  sarà  Per  i   trasporti  ordinati  dalle  autorità  federali  (estradizioni,  espulsioni  dal  territorio  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le spese di viaggio (vedi § 4 cpv. 3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le spese di scorta secondo la tariffa stabilita nel § 6 capoverso 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le spese di sussistenza, di alloggio e d’assistenza medica durante il viaggio (vedi § 12 cpv. 2).  I trasporti saranno, se appena fattibile, organizzati per modo che possano compiersi in  a  15  classe  e  Gli organi di polizia veglieranno a che le celle di trasporto ed eventualmente le vetture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gli ordini di trasporto eseguiti saranno conservati nel luogo di destinazione del trasporto  Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita il controllo generale sui trasporti di  La  presente  convenzione  è  conchiusa  sotto  riserva  di  ratificazione  da  parte  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Il Consiglio federale fisserà la data dell’entrata in vigore di questa convenzione.  17  La  presente  convenzione  può  essere  denunciata  dalle  Parti  contraenti  alla  fine  di  ogni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1909  , 328.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    La Convenzione vincola la Confederazione e tutti i Cantoni.