Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014
                            10.2.2.1.1  Decreto esecutivo  concernente l’imposizione delle persone fisiche valido  per il periodo fiscale 2014  (del 23 dicembre 2013)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  vista  la  Legge  tributaria  del  21  giugno  1994  (denominata  qui  di  seguito  LT)  e  in  particolare  l’articolo 322 LT;  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  valore  locativo  corrisponde  al  valore  di  mercato  della  pigione  per  immobili  dello  stesso genere nella medesima posizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  valore  locativo  delle  abitazioni  primarie  corrisponde  mediamente  al  60  -  70%  del  valore  di  mercato  della  pigione;  in  mancanza  di  altri  elementi  utili  al  suo  calcolo,  esso  corrisponde,  di  regola, al 90% del va  lore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima.  nali  pendente  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contribuente  con  attività  lucrativa  dipendente  può  dedurre  le  spese  nece  ssarie  al  conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non  è  ammessa  la  deduzione  delle  spese  prese  a  carico  dal  datore  di  lavoro  o  da  terzi,  delle  spese  private  causate  dalla  posizione  professionale  del  co  ntribuente  nonché  di  quelle  per  il  suo  mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se ambedue i coniugi svolgono un’attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per  ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l’altro nella prof  essione, nel commercio o nell’impresa,  le  deduzioni  sono  ammesse  se  esiste  un  rapporto  di  servizio  che  prevede  conteggi  con  le  assicurazioni sociali.  Art. 3  1  Sono  considerate  spese  di  trasporto  quelle  causate  al  contribuente  per  trasferirsi  dal  luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:  a)  per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;  b)  per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di  controllo su fondo  giallo: fino a fr. 700.  –  l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;  c)  per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata:  le spese del mezzo pubblico disponibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eccez  ionalmente,  se  nessun  mezzo  pubblico  è  a  disposizione  o  se  il  contribuente  non  può  servirsene  (es.  infermità,  distanza  notevole  dalla  più  vicina  fermata,  orario  sfavorevole,  ecc.)  è  ammessa  una  deduzione  fino  a  40  cts.  il  km  per  le  motociclette  con  targa  d  i  controllo  su  fondo  bianco e 70 cts. per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  deduzione  per  il  tragitto  di  andata  e  ritorno  a  mezzogiorno  non  può  in  ogni  caso  superare  quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.  –  al giorno o fr. 3’200.  –  l’anno).  plementari per doppia  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono   considerate   spese   supplementari   per   doppia   economia   domestica   quelle  ca  usate  al  contribuente  quando  non  può  consumare  un  pasto  principale  al  proprio  domicilio;  la  relativa  deduzione  è  ammessa  se  il  luogo  di  lavoro  è  a  notevole  distanza  da  quello  di  domicilio  oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale  , la pausa per i pasti è tale da  non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La deduzione è stabilita come segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  se  il  contribuente  rientra  ogni  giorno  a  domicilio,  per  ogni  pasto  principale  consumato  fuori  casa:  fr.  15.  –  il  giorno  o  fr.  3’200.  –  l’anno  s  e  i  pasti  a  mezzo  giorno  sono  consumati  regolarmente fuori casa;  b)  se   il   contribuente   soggiorna   al   luogo   di   lavoro   durante   i   giorni   lavorativi   ma   rientra  regolarmente  al  proprio  domicilio  fiscale  il  fine  settimana,  per  ogni  pasto  consumato  fuori  casa:  fr.  15.  –  ,  vale  a  dire  fr.  30.  –  il giorno o fr. 6’400.  –  l’anno se le medesime circostanze  sussistono tutto l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  costo  dei  pasti  è  ridotto  poiché  consumati  in  parte  o  totalmente  nella  mensa  del  datore  di  lavoro oppure se quest’ultimo ve  rsa  un  contributo  per  ridurne  il  prezzo,  le  deduzioni  previste  dal  capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.  –  l’anno,  rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4’800.  –  l’anno);  se la riduzione  di prezzo è tale c  he  il  contribuente  non  ha  palesemente  più  alcuna  spesa  supplementare,  non  è  ammessa  alcuna  deduzione per quel pasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  al  luogo  di  lavoro  il  contribuente  dispone  di  un  monolocale  o  di  un  appartamento  munito  di  cucina,  la  deduzione  per  i  pasti  o  il  pasto  ivi  consumati  non  viene  riconosciuta  in  quanto  il  contribuente non ha alcuna spesa supplementare.  Art. 5  1  Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al  luogo   di   lavoro   quando   il   con  tribuente   vi   soggiorna   durante   i   giorni   lavorativi   ma   rientra  regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di fr. 800.  –  per l’affitto di una  camera e dell’effettivo costo fino a  un massimo di fr. 1’000.  –  per l’affitto di un monolocale o di un  appartamento munito  di  cucina  e,  a  titolo  di  spese  di  trasporto,  le  spese  per  il  rientro  regolare  al  domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’art. 3 per il trasporto dalla propria abi  tazione al luogo di  lavoro.  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contribuente  che  svolge  un  lavoro  a  turni  o  di  notte  può  dedurre  per  ogni  giorno  di  lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15.  –  oppure fr. 3’200.  –  l’anno se il lavoro  a  turni o di notte è svolto tutto l’anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione  non  può  essere  cumulata  con  quelle  per  spese  supplementari  per  doppia  economia  domestica  previste dall’art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  totale  dei  giorni  di  lavoro  a  turni  o  not  turno  deve  essere  attestato  dal  datore  di  lavoro  nel  certificato di salario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  lavoro  a  orario  irregolare  è  equiparato  al  lavoro  a  turni,  se  i  due  pasti  principali  non  possono  essere consumati a domicilio all’ora consueta.  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerate  altre  spese  professionali  quelle  necessarie  all’esercizio  della  professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro  (compresi hard  -  e software), di riviste e libri specializzati, per l’  uso di una camera privata a scopi  professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per  lavori pesanti, ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’500.  –  l’anno oppure delle  spese  effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro  necessità professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  deduzione  complessiva  del  capoverso  2  è  dimezzata  se  l’attività  lucrativa  dipendente  è  esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un  grado di occupazione inferiore al 50%.  to  professionale  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  per  il  perfezionamento  e  la  riqualificazione  professionali  sono  deducibili  se  connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e n  ella misura in cui sono giustificate e  documentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella  delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Per  l’e  sercizio  di  un’attività  lucrativa  accessoria  occasionale  dipendente  e  in  sostituzione   delle   spese   professionali   ammesse   dagli   articoli   precedenti   è   accordata   una  deduzione complessiva di fr. 800.  –  l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se,  in  luogo  della  deduzione  complessiva  del  capov  erso  1,  il  contribuente  fa  valere  spese  più  elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.  (art. 34 LT)  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sos  tentamento il contribuente provvede  e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o  corsi di formazione,  oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  fr.  1’200.  –  se   il   figlio   frequenta   scuole   post  obbligatorie   o   corsi   di   perfezionamento  professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di  formazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  fr. 1’900.  –  se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma  luogo  di domicilio (ove egli rientra giornalmente)  e quello di sede della scuola o  del  luogo di  formazione non corrispondono;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  fr. 4’600.  –  se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma  luogo di domicilio (ove egli  non  rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo  di formazione non corrispondono;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  fr.  6’400.  –  se  il  figlio  frequenta  scuole  postobbligatorie  o  corsi  di  perfezionamento  fuori  Cantone  o  frequenta  studi  d’ordine  accademico  in  Ticino  o  fuori  Cantone   rientrando  giornalmente a domicilio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  fr. 13’400.  –  se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno  due seme  stri, senza retribuzione né indennità  agli studenti  e che rilasciano un  titolo  o preparano  ad un esame riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  assegni  o  borse  di  studio  fino  a  fr.  1’000.  –  l’anno  danno  diritto  all’intera  deduzione  del  capoverso  1;  per  importi  superiori  le  deduz  ioni  sono  computate  parzialmente,  ma  solo  fino  a  concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . 106 e 107 LT)  Art. 11  1  La  Divisione  delle  contribuzioni  el  abora  le  tabelle  delle  aliquote  per  le  imposte  alla  fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per l’imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Contributi AVS / AI /  IPG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.15%  del salario  lordo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Contributi AD  1.10%  del salario lordo fino a  fr. 126’000.  –  (massimo fr. 1’386.  –  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.50%  del salario lordo da  fr. 126’001.  –  a fr. 315’000.  –  ,  (massimo  fr. 945.  –  )  Totale massimo fr. 2’331.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Contributi AINP  1.30%  del salario lordo,  al massimo  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1’638.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Contributi alla  previdenza professionale  (2. pilastro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.50%  del salario lordo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Deduzione per premi  assicurativi e interessi sui  capitali a risparmio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.50%  del salario lordo per le persone sole  (massimo fr. 5’200.  –  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3%  del salario lordo  per i coniugi  (massimo fr. 10’500.  –  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.25%  del salario lordo per i coniugi  con 1  figlio  (massimo fr.  10’500.  –  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.50%  del salario lordo per i coniugi  con 2  fi  gli o più  (massimo fr.  10’500.  –  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Deduzione per spese  professionali (spese di  trasporto, per pas  ti fuori  domicilio e per le altre  spese necessarie alla  professione)  fr.   4’600.  –  per persone con un solo  reddito  fr.   8’200.  –  per persone coniugate  con  doppio reddito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Deduzione per coniugi  con doppio reddito  fr.   7’700.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Deduzione per figli  fr.  11’100.  –  per figlio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il moltiplicatore medio comunale è del 78%.  sosti  tutiva  Art. 12  La  tassazione  ordinaria  sostitutiva  viene  eseguita  quando  i  proventi  lordi  assoggettati  all’imposta alla fonte del contribuente o del  suo  coniuge  vivente  in  comunione  domestica  con  lui  con  domicilio  o  dimora  fiscale  in  Svizzera  superano  singolarmente,  nel  corso  di  un  anno  civile,  l’importo di fr. 120’000.  –  .  gistrati  bis  LT)  Art. 13  Per l’attuazione del presente  decreto  esecutivo,  ai  partner  registrati  si  applicano  per  analogia le disposizioni dello statuto dei coniugi.  in vigore  Art. 14  Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed entra in vigore il 1° g  ennaio 2014.  Pubblicato  nel BU  2014  , 1.