Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
                            Ordinanza  per la protezione delle Bolle di Magadino  (del 30 marzo 1979)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  il  Decreto  legislativo  sulla  protezione  delle  bellezze  naturali  e  del  paesaggio  del  16  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1940, in particolare gli art. 1, 2, 7 e 8;  -  il  Regolamento  di  applicazione  del  decreto  legislativo  16  gennaio  1940  sulla  protezione  delle  bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974, art. 2 lett. e);  -  la  Legge  federale  sulla  protezione  della  natura  e  del  paesaggio  del  1°  luglio  1966,  in  particolare gli art. 1, 18 e 21;  -  l’Ordinanza d’esecuzione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 dicembre 1966, art. 25;  -  il  Decreto  federale  del  17  marzo  1972  su  alcuni  provvedimenti  urgenti  nell’ambito  della  pianificazione del territorio, art. 12 cpv. 2;  d e c r e t a :  Definizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  comprensorio  delle  Bolle  di  Magadino  in  territorio  di  Gordola,  Locarno,  Magadino  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  confini  del  comprensorio  delle  Bolle  di  Magadino  sono  indicati  nel  piano  che  è  parte  integrante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il comprensorio è suddiviso in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C ed è inoltre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  seguente  ordinanza  e  il  relativo  piano  possono  essere  consultati  presso  le  cancellerie  dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Divieti  Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere  le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale;  la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle  per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano  imposti dalle vigenti leggi;  le  escavazioni,  i  riporti  e  i  depositi  di  qualsiasi  genere  di  materiale,  come  pure  i  lavori  di  drenaggio e di bonifica dei terreni idrofitici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l’escavazione di  materiale dai corsi d’acqua e dalla corona protetta del lago;  il  traffico  motorizzato  nella  zona  A,  riservati  i  bisogni  della  coltivazione  agricola  e  forestale,  della  manutenzione  e  della  gestione  degli  impianti  militari  esistenti  e  del  territorio  protetto  in  genere;  la  circolazione  pedonale  nella  zona  A,  all’infuori  dei  percorsi  marcati  sul  terreno  e  di  quelli  inerenti all’esercizio agricolo e forestale;  nelle  zone  A  e  B,  il  bagno,  la  navigazione  con  natanti  a  motore  di  ogni  genere  fino  ad  una  distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  m  dalle  sponde;  è  in  ogni  caso  vietato  l’approdo.  La  navigazione  lungo  il  litorale  di  Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento del  territorio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  il campeggio, il parcheggio di roulottes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali  esiste un’autorizzazione cantonale;  nelle  zone  A  e  B,  il  cogliere,  lo  sradicare  e  il  danneggiare  piante  di  ogni  genere  all’infuori  dell’utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi;  l’uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla  riva  di  Magadino  e  dalla  Traversa  della  Peppa  fino  al  punto  194.8  della  carta  nazionale  1:25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai  canneti;  il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C;  l’introduzione  di  nuove  specie  di  vegetali  e  animali  estranee  al  comprensorio,  riservate  le  necessità agricole;  l’accensione di fuochi all’aperto;  le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona.  Pesca con reti da posta e tramagli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pesca  con  barche  a  remi  e  a  20  metri  dai  canneti  è  ammessa  per  i  pescatori  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italo-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È vietato l’uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune.  Agricoltura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  coltivazione  agricola  è  regolata  dalle  disposizioni  emanate  dal  Dipartimento  delle  finanze  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare  l’impiego  di  erbicidi,  pesticidi  e  fertilizzanti  è  concordato  annualmente  dagli  Manutenzione dei terreni e dei canali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  limiti  della  presente  ordinanza  la  buona  manutenzione  dei  terreni  e  dei  canali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  lischedi  devono  essere  tagliati  una  volta  all’anno,  previa  informazione  del  Dipartimento  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  proprietari  o  gli  affittuari  che  non  potessero  provvedere  direttamente  al  taglio  dei  lischedi  sono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Dipartimento  del  territorio  si  riserva  ogni  altro  intervento  necessario  per  la  conservazione  di  Deroghe  a) del Dipartimento  Tenuto  conto  delle  finalità  protettive  della  presente  ordinanza,  il  Dipartimento  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  costruzioni  e  ricostruzioni  ritenuto  che  sia  dimostrato  un  bisogno  oggettivamente  fondato  preminente sull’interesse della protezione;  taglio di alberi ed arbusti, compresi i boschi di golena;  livellamento di terreni agricoli;  uso del fuoco a scopo di manutenzione dei terreni;  modifica dei comprensori soggetti a utilizzazione agricola o forestale;  circolazione  pedonale  in  zona  A,  a  scopo  scientifico  e  didattico,  all’infuori  dei  percorsi  segnalati;  navigazione nei canali con barche a remi;  caccia selettiva e cattura di animali dannosi all’agricoltura.  b) del Consiglio di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento del territorio.  6  Commissione consultiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  una  commissione  consultiva  nella  quale  sono  anche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Frase modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  ha  segnatamente  il  compito  di  preavvisare  le  deroghe  di  cui  all’art.  7  della  presente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  vigilanza  compete  al  Dipartimento  del  territorio  che  può  avvalersi  della  collaborazione  dei  Ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  emanate  in  virtù  della  presente  ordinanza  è  data  Infrazioni e provvedimenti coattivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  1  In  caso  di  infrazione  alle  disposizioni  della  presente  ordinanza  il  Dipartimento  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  inadempienza  entro  il  termine  prescritto  il  Dipartimento  del  territorio,  previa  diffida,  è  Penalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali.  Provvedimenti transitori  Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al  Entrata in vigore  La  presente  ordinanza  abroga  l’ordinanza  28  maggio  1974  ed  entra  in  vigore  12    con  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  , 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Cpv. modificato dall’O 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.