Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino
                            Concordato  sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni  nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino  (del 24 marzo 2005)  visti gli art. 15, 25, 27 e 48 della Legge federale sul diritto penale minorile (DPMin) del 20 giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003;  visti gli art. 4, 8, 28, 42, 44 e 45 della Legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin)  del 20 marzo 2009;  visti gli art. 37 e 40 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (20.11.1989);  viste  in  particolare  le  Regole  delle  Nazioni  Unite  relative  alla  protezione  dei  minori  privati  della  libertà (Regole dell’Havana) (14.12.1990);  considerata la necessità di mettere a disposizione delle persone minorenni private di libertà delle  possibilità  d’esecuzione  della  loro  detenzione,  rispettivamente  del  loro  collocamento  in  istituti  chiusi, in condizioni suscettibili di garantire loro la particolare protezione dovuta alla loro età e alla  loro  vulnerabilità,  il  rispetto  dei  loro  diritti  e  la  preparazione  necessaria  al  loro  inserimento  nella  società;  osservata la necessità per le autorità competenti di disporre di istituti appropriati per l’esecuzione  della  detenzione  penale  e  del  collocamento  in  istituti  chiusi  delle  persone  minorenni  e  di  armonizzare le condizioni di esecuzione di queste decisioni,  c o n v e n g o n o :  il  presente  Concordato  sull’esecuzione  della  detenzione  penale  delle  persone  minorenni  nei  Cantoni romandi e parzialmente nel Canton Ticino (in seguito: «il concordato»).  Capitolo I  Campo d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 1
                            1  Il presente concordato disciplina l’esecuzione delle privazioni di libertà indicate agli art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  3  che  seguono,  l’esecuzione  delle  misure  di  collocamento  in  istituti  chiusi  così  come  definita  all’art.  15  cpv.  2  DPMin  e  l’esecuzione  delle  sanzioni  disciplinari  di  cui  all’art.  5  qui  di  seguito,  pronunciate nei confronti delle persone minorenni:  se essa incombe a un cantone firmatario e  se essa ha luogo in un istituto concordatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per persone minorenni, si intende ogni persona che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno  di età.  Il presente concordato si applica anche alle persone maggiori di 18 anni che sono assoggettate ad  una decisione di detenzione prima del giudizio o ad una pena o ad una misura pronunciata da una  giurisdizione dei minori, o che sono diventati maggiorenni nel corso dell’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in  cui  il  concordato  non  sia  imperativamente  applicabile,  trova  applicazione  il  diritto  cantonale, intervenendo il diritto concordatario a titolo suppletivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni di detenzione preventiva
affidate al concordato
Art. 2
                            È retta dal presente concordato l’esecuzione delle decisioni di carcerazione preventiva,  prese nei confronti di persone minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni di pene privative di libertà
affidate al concordato
Art. 3
                            1  L’esecuzione  delle  decisioni  di  privazione  di  libertà  pronunciate  nei  confronti  delle  persone minorenni (art. 25 DPMin) è regolata dal presente concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in giornate separate non è regolata dal presente  concordato (art. 27 cpv. 1 DPMin).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esecuzione  delle  privazioni  di  libertà  eseguite  in  regime  di  semiprigionia  non  è  regolata  dal  presente concordato, se non su esplicita richiesta delle autorità d’esecuzione (art. 27, cpv. 1 in fine  DPMin).
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni di collocamento in
istituti chiusi attribuite al concordato
Art. 4
                            L’esecuzione  di  decisioni  di  collocamento  in  istituto  chiuso  ai  sensi  dell’art.  15  cpv.  2  DPMin, è regolata dal presente concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni di sanzioni disciplinari
attribuite al concordato
Art. 5
                            Su  esplicita  richiesta  della  direzione  di  un’istituzione,  l’esecuzione  di  una  sanzione  disciplinare  ai  sensi  dell’art.  16  cpv.  2  DPMin,  potrà  essere  attribuita  al  concordato  e  da  esso  regolata.  Capitolo II  Organi del concordato
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
Art. 6
                            Gli organi del concordato sono:  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                A) La Conferenza del Concordato
(la Conferenza)
I. Attribuzioni
Art. 7
                            La Conferenza è l’organo decisionale del concordato. Essa è competente per:  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Composizione
Art. 8
                            1  La  Conferenza  è  composta  del  Capo  del  Dipartimento  competente  di  ogni  cantone  romando, di due giudici dei minori designati dall’Associazione della Svizzera latina dei Giudici dei  Minori,  di  una  persona  rappresentante  le  direzioni  delle  istituzioni  concordatarie  designate  dalla  Commissione concordataria e dalla persona che assume la funzione di segretario del Concordato  (con voto consultivo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cantoni  che  hanno  aderito  parzialmente  al  concordato  hanno  diritto  ad  un  rappresentante,  designato dal Governo cantonale, con voto consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Conferenza  può  invitare  dei  membri  della  Commissione  concordataria  o  dei  membri  della  Commissione consultiva a prendere parte alle sedute.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Organizzazione
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa istituisce un Segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari.  Essa determina il contributo di ogni cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  si  riunisce  secondo  le  sue  necessità,  ma  almeno  una  volta  all’anno  o  quando  un  cantone  concordatario lo richiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essa stabilisce la sua procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                B) Segretariato della Conferenza Segretariato
Art. 10
                            1  La Conferenza designa una persona in qualità di segretario. Di regola questa funzione  è  esercitata  dalla  stessa  persona  che  assume  il  ruolo  di  segretario  della  Conferenza  latina  delle  autorità competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La stessa prepara le sedute della Conferenza, sottopone le proposte e redige i processi verbali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ella  vigila  sull’esecuzione  delle  decisioni  della  Conferenza  ed  esegue  i  lavori  affidatigli  dalla  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                C) Commissione Concordataria
I. Composizione-Organizzazione
Art. 11
                            1  La Commissione concordataria è composta:  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una  persona  rappresentante  della  Conferenza  svizzera  delle  direttrici  e  dei  direttori  degli  Uffici  della Gioventù, designato dalla stessa tra i suoi membri romandi, partecipa alle sedute. Ella ha un  voto consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona in qualità di segretario della Conferenza presiede la Commissione concordataria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Commissione concordataria stabilisce la sua procedura. Essa è permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Attribuzioni
Art. 12
                            La Commissione concordataria ha per compito di:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                D) Commissione consultiva socio-educativa
(in seguito detta Commissione consultiva)
I. Composizione-organizzazione
Art. 13
                            1  La  Commissione  consultiva  è  composta  di  un  rappresentante  di  ogni  cantone,  scelto  di regola al di fuori dell’amministrazione e delle autorità e che dispone di particolari conoscenze in  materia di diritti dei fanciulli, di protezione dei minori o di privazione della libertà. Questa persona è  designata dal Governo cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  che  assume  la  funzione  di  segretario  della  Conferenza  e  quella  che  rappresenta  la  Commissione concordataria, quest’ultima designata dalla stessa, assistono alle sedute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona che presiede la Commissione consultiva è nominata dalla stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Commissione consultiva decide la modalità di procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Attribuzioni
Art. 14
                            La Commissione consultiva ha per compito di:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                E) Autorità concordataria di ricorso
I. Composizione
                            Art. 14bis  1  L’Autorità concordataria di ricorso si compone di tre membri e di due supplenti, scelti  fra i giudici dei cantoni latini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni; una rielezione è possibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  dell’autorità  concordataria  di  ricorso  non  possono  appartenere  a  uno  degli  altri  organi
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Organizzazione
                            Art. 14ter  1  L’autorità concordataria di ricorso si costituisce autonomamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ella redige un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Competenze
                            Art. 14quater     L’autorità  di  ricorso  statuisce  quale  autorità  giudiziaria  intercantonale  di  ultima  istanza  sui  ricorsi  interposti  contro  le  decisioni  disciplinari  pronunciate  in  applicazione  del  diritto  concordatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                F) Commissione concordataria specializzata
I. Composizione
                            Art. 14quinquies  1  La   Commissione   concordataria   specializzata   si   compone   di   cinque  membri e di due supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni; una rielezione è possibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  della  Commissione  specializzata  non  possono  appartenere  a  uno  degli  altri  organi  del  concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Conferenza  promulgherà  per  via  di  regolamento  le  condizioni  e  le  qualifiche  necessarie  per  essere   membri   della   Commissione,   così   come   le   modalità   della   sua   costituzione   e   del  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Competenze
                            Art. 14sexies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commissione concordataria specializzata è l’autorità competente a rilasciare il  preavviso sulla liberazione condizionale, conformemente all’art. 28 cpv. 3 DPMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ella può ugualmente rilasciare un preavviso su ogni altra richiesta dell’autorità penale dei minori.  Capitolo III  Istituti concordatari
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione della detenzione prima del giudizio
Art. 15
                            Per l’esecuzione delle misure di detenzione prima del giudizio ai sensi dell’art. 2 di cui  sopra,  i  cantoni  concordatari  dispongono  di  un  istituto  centralizzato,  con  sede  nel  Cantone  di  Vaud,  concepito  secondo  un  sistema  modulare,  nel  quale  le  persone  minorenni  potranno  essere  separate in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione delle pene privative di libertà
Art. 16
                            Per  l’esecuzione  delle  privazioni  di  libertà  ai  sensi  dell’art.  3  di  cui  sopra,  i  cantoni  concordatari dispongono di un istituto centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel  quale  i  minori  potranno  essere  separati  in  base  al  loro  sesso,  alla  loro  età  e  alla  durata  del  loro  soggiorno.  Questo  istituto  potrà  essere  lo  stesso  di  quello  previsto  all’art.  15,  ma  in  una  sezione  distinta dalla detenzione prima del giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collocamento in istituto chiuso
Art. 17
                            1  Per le misure di collocamento in un istituto chiuso, i cantoni concordatari dispongono  di:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Queste istituzioni saranno modulari, in modo da rispondere in ogni momento a nuove necessità,  separando,  se  necessario,  le  persone  minorenni  in  base  alla  natura  delle  infrazioni  commesse  e  alla loro presa a carico specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione delle sanzioni disciplinari
Art. 18
                            Per  l’esecuzione  delle  sanzioni  disciplinari  ai  sensi  dell’art.  3  di  cui  sopra,  i  cantoni  concordatari dispongono di un istituto centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel  quale  le  persone  minorenni  potranno  essere  separate  in  base  al  loro  sesso,  alla  loro  età  e  alla  durata del loro soggiorno. Questo istituto potrà essere lo stesso di quello previsto all’art. 15.  Capitolo IV  Regime della detenzione penale delle persone minorenni, rispettivamente  del collocamento in istituti chiusi
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 19
                            1  La  persona  minorenne  detenuta  o  collocata  in  un  istituto  chiuso  ha  diritto  al  rispetto  dei suoi diritti e alla protezione particolare dovuta alla sua età e alla sua vulnerabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ella  non  può  essere  discriminata  in  ragione  della  sua  razza,  colore,  sesso,  età,  lingua,  nazionalità, religione, credo o pratiche culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ella  ha  diritto  al  rispetto  della  sua  integrità  fisica  e  psichica  e  alla  sicurezza.  La  misura  ha  per  scopo di favorire il suo inserimento sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’esercizio  dei  diritti  della  persona  minorenne  non  può  essere  limitato,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  la  stessa  sia  imposta  dal  regime  di  privazione  di  libertà,  dalle  esigenze  della  vita  collettiva  e  dal  normale funzionamento dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sin  dall’inizio  della  detenzione  o  del  collocamento,  la  persona  minorenne  e  la  persona  che  la  rappresenta legalmente sono informate dei principi di cui sopra.
                        
                        
                    
                    
                    
                Separazione delle persone minorenni
dagli adulti
Art. 20
                            Con riserva dell’art. 1 cpv. 2 paragrafo 2 di cui sopra, gli istituti concordatari previsti agli  art. da 15 a 18 non possono accogliere le persone detenute adulte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Alloggio
Art. 21
                            1  Le persone minorenni detenute o collocate in un istituto chiuso sono alloggiate in locali  conformi  agli  obiettivi  di  reintegrazione  e  rispettosi  del  bisogno  di  intimità  dei  giovani  detenuti,  come pure della necessità di essere associati ai loro pari durante determinati periodi di tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono messe a loro disposizione delle istallazioni sanitarie, scolari, sportive e culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  persone  minorenni  detenute  devono  poter  conservare  i  loro  effetti  personali  e  poterli  depositare in condizioni soddisfacenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo ed ispezioni
Art. 22
                            1  Gli effetti personali e l’alloggio delle persone minorenni possono essere ispezionati per  ragioni di ordine e di sicurezza dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  minorenne  sospettata  di  dissimulare  degli  oggetti  proibiti  su  di  lei  o  all’interno  del  proprio corpo può essere sottoposta a perquisizione fisica. La stessa deve essere eseguita da una  persona  dello  stesso  sesso.  Se  essa  implica  uno  spoglio,  avverrà  in  assenza  di  altre  persone  minorenni.  L’esame  interno  del  corpo  deve  essere  praticato  da  un  medico  o  da  un  altro  membro  del personale medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione
Art. 23
                            1  Fatti  salvi  i  casi  di  detenzione  prima  del  giudizio,  per  i  quali  la  comunicazione  è  regolata  dalle  autorità  d’istruzione  competenti,  le  persone  minorenni  detenute  o  collocate  in  un  istituto chiuso sono autorizzate a comunicare regolarmente con le loro famiglie e i loro cari o con i  servizi  di  protezione  delle  persone  minorenni  e  le  organizzazioni  di  presa  a  carico  delle  persone  minorenni detenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   stesse   sono   segnatamente   autorizzate   a   ricevere   delle   visite,   a   scambiare   della  corrispondenza  e  a  stabilire  dei  contatti  telefonici  con  le  loro  famiglie  e  i  loro  cari,  nei  limiti  del  regolamento dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dal  momento  in  cui  il  regolamento  dell’istituto  lo  consente,  previa  autorizzazione  dell’autorità  competente,  esse  possono  uscire  dall’istituzione  per  recarsi  presso  le  loro  famiglie  e  i  loro  cari,  presso  un  servizio  di  protezione  delle  persone  minorenni  o  un’organizzazione  di  presa  a  carico  delle persone minorenni detenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività
Art. 24
                            1  Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni di soggiorno  sono regolate dalle autorità d’istruzione competenti, le persone minorenni detenute o collocate in  istituti  chiusi  devono  poter  esercitare  un’attività  appena  possibile;  esse  devono  segnatamente  poter studiare e aver accesso a dei programmi che favoriscono le loro conoscenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  lavorano,  esse  devono  essere  remunerate.  Una  parte  del  guadagno  deve  poter  essere  utilizzato  per  scopi  personali;  un’altra  parte  sarà  destinata  ad  un  contributo  di  soggiorno  e  all’indennizzo delle parti lese e delle vittime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  limiti  compatibili  con  le  capacità  individuali,  le  necessità  della  privazione  di  libertà  e  le  possibilità concrete interne ed esterne dell’istituto, esse devono poter scegliere il tipo di lavoro che  desiderano praticare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività all’esterno
Art. 25
                            1  Fatti  salvi  i  casi  di  detenzione  prima  del  giudizio  dove  le  attività  all’esterno  non  entrano,  di  regola,  in  considerazione,  le  persone  minorenni  detenute  o  collocate  in  istituti  chiusi  devono  poter  esercitare  la  loro  attività  di  formazione  o  di  lavoro  fuori  dell’istituto,  previa  autorizzazione dell’autorità competente, a partire dal momento in cui essa sarà prevista sul piano  educativo e su quello della formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È favorita la formazione o l’attività suscettibile di essere proseguita dopo la liberazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cure mediche
Art. 26
                            1  Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto, dal momento  della loro ammissione, di consultare un medico dell’istituto al fine di eventualmente accertare uno  stato fisico o mentale che necessita di un intervento appropriato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le stesse hanno diritto di ricevere delle cure mediche di tipo curativo e preventivo, come anche i  medicamenti necessari per curare le loro affezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli istituti concordatari offriranno dei programmi di prevenzione in materia di violenza, di sostanze  psicotrope o che generano una dipendenza e di malattie trasmissibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tempo libero
Art. 27
                            1  Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto ad un numero  appropriato di ore di esercizio libero quotidiane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni per il tempo libero non  sono,  di  regola,  date  e  per  le  persone  minorenni  che  sono  soggette  a  sanzioni  disciplinari,  esse  devono poter disporre quotidianamente di un certo numero di ore di tempo libero destinate, se lo  desiderano, alla formazione culturale, sportiva, artistica o artigianale. Lo spazio e le infrastrutture  necessarie per queste attività devono essere previste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Religione
Art. 28
                            1  Compatibilmente  alle  esigenze  di  funzionamento  della  struttura  di  accoglienza,  le  persone  minorenni  detenute  o  collocate  in  istituti  chiusi  hanno  diritto  a  praticare  la  propria  confessione  religiosa  o  spirituale,  segnatamente  di  ricevere  delle  visite  da  un  rappresentante  accreditato  della  loro  religione  e  di  partecipare  alle  cerimonie  religiose  organizzate  all’interno  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se   un   numero   adeguato   di   persone   minorenni   appartiene   alla   stessa   religione,   saranno  organizzate   delle   cerimonie   religiose   e   una   persona   accreditata   di   questa   religione   sarà  autorizzata a fare visita alle persone minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  stesse  hanno  il  diritto  di  rifiutare  la  partecipazione  alle  cerimonie  religiose  o  di  ricevere  un’educazione o dei consigli in questo ambito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il proselitismo è proibito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedure disciplinari
Art. 29
                            1  Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto di conoscere i  comportamenti che costituiscono delle infrazioni al regolamento, la natura e la durata delle misure  applicabili, l’autorità competente per pronunciarle e la possibilità di ricorrere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  trattamenti  disumani  e  degradanti  sono  proibiti,  segnatamente  le  punizioni  corporali,  la  privazione  di  cibo  e  l’interdizione  dei  contatti  con  la  famiglia.  Le  persone  minorenni  non  possono  essere oggetto di misure disciplinari collettive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  ricorsi  contro  le  sanzioni  disciplinari  devono  essere  indirizzati  all’Autorità  concordataria  di  ricorso, che li tratterà nei 10 giorni dalla loro ricezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Colloquio e denuncia
Art. 30
                            1  Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto ad ottenere un  colloquio con la direzione dell’istituto nel quale sono collocate, in un tempo ragionevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  stesse  hanno  ugualmente  il  diritto  di  formulare  un  reclamo  contro  il  personale,  la  direzione  dell’istituto  o  contro  le  condizioni  di  detenzione.  Una  decisione  del  concordato  ne  fissa  la  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Personale
Art. 31
                            1  Il personale degli istituti concordatari deve annoverare delle persone con la funzione di  agente di custodia, di educatore, di insegnante socio-professionale, di insegnante, di psicologo e il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personale  amministrativo  necessario.  Gli  specialisti,  come  il  personale  sanitario  ed  i  cappellani,  intervengono in maniera regolare o su richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  scelta  del  personale  deve  essere  effettuata  sulla  base  delle  capacità  professionali  e  dell’attitudine  particolare  ad  occuparsi  di  minori  privati  di  libertà,  sempre  nel  rispetto  di  un’equa  rappresentanza delle categorie professionali di cui sopra.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  personale  deve  beneficiare  di  una  formazione  basata  sulla  conoscenza  della  psicologia  del  fanciullo,  sulla  specificità  del  lavoro  in  luogo  chiuso  e  sulla  protezione  e  i  diritti  dei  fanciulli,  segnatamente   quelli   della   persona   minorenne   detenuta.   Il   personale   dovrà   mantenere   e  perfezionare le sue conoscenze seguendo dei corsi d’aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La persona che assume la direzione deve essere designata in funzione delle sue conoscenze in  materia  di  privazione  di  libertà  delle  persone  minorenni,  della  sua  capacità  di  guidare  un’équipe  interdisciplinare e della sua attitudine a promuovere una presa a carico socio-educativa di qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinvio al regolamento
Art. 32
                            1  Il regime e le modalità della detenzione penale e del collocamento in un istituto chiuso  delle persone minorenni saranno stabiliti da un regolamento concordatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso fisserà inoltre la procedura per pronunciare le misure disciplinari e le modalità di ricorso.  Capitolo V  Relazioni con le autorità d’esecuzione competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 33
                            1  Le  autorità  di  esecuzione  dei  cantoni  mantengono  tutte  le  competenze  loro  conferite  dalla DPMin in materia di esecuzione relative alle persone minorenni loro affidate e collocate negli  istituti concordatari, segnatamente per statuire su:  –  –  –  –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  sono  ugualmente  competenti  per  decidere  l’accompagnamento  delle  persone  minorenni  all’esterno dell’istituto, da parte di una persona di fiducia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti e preavvisi
Art. 34
                            1  Le  autorità  competenti  dei  cantoni  saranno  informate  immediatamente,  tramite  un  rapporto  redatto  dalla  direzione  dell’istituto,  di  qualsiasi  episodio  che  possa  comportare  una  modifica dello statuto della persona minorenne. Le direzioni degli istituti formuleranno dei rapporti  periodici sull’evoluzione delle persone minorenni detenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  autorità  competenti  dei  cantoni  sottoporranno  al  preavviso  della  direzione  dell’istituto  ogni  domanda proveniente dalla persona minorenne detenuta o dalla sua famiglia, dai suoi cari o dalla  persona  di  fiducia,  concernente  una  modifica  del  suo  statuto  nell’istituto,  l’ottenimento  di  una  situazione favorevole, il suo trasferimento o la sua liberazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di  regola,  la  direzione  dell’istituto  farà  accompagnare  la  persona  minorenne  alle  udienze  dell’autorità  di  esecuzione  da  una  persona  qualificata,  in  grado  di  fornire  le  informazioni  utili  per  statuire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione
Art. 35
                            1  Le  autorità  competenti  dei  cantoni  assegnano  agli  istituti  concordatari  le  persone  minorenni che rispondono ai criteri elencati dagli art. 2 a 5 del concordato. Gli istituti concordatari  sono tenuti ad accettare queste persone minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  autorità  competenti  svolgono  tutte  le  formalità  amministrative  relative  all’ammissione  delle  persone  minorenni,  segnatamente  consegnano  alla  direzione  dell’istituto  copia  delle  decisioni  d’esecuzione pertinenti. Esse sono responsabili di regolare la questione della garanzia della presa  a carico dei costi (GPCF) prevista dalla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali  del 13 dicembre 2002 (CIIS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezionalmente e nei casi di detenzione prima del giudizio, le autorità competenti si riservano la  possibilità  di  assegnare  anche  le  persone  minorenni  che  adempiono  ai  criteri  degli  art.  2  a  5  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concordato  in  istituti  non  concordatari,  purché  essi  dispongano  già  di  una  struttura  appropriata  o  per delle ragioni di sicurezza o di salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso ai luoghi di detenzione
Art. 36
                            1  Le  autorità  competenti  riconosciute  dai  cantoni  hanno  libero  accesso  a  tutti  gli  istituti  concordatari e a tutte le persone minorenni detenute di loro competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  autorità  d’esecuzione  e  i  cantoni  concordatari  designano  i  funzionari  che  sono  autorizzati  a  visitare gli istituti, senza pregiudizio per il Comitato dei visitatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direzione  degli  istituti  è  abilitata  ad  autorizzare  altre  persone  che  giustificano  un  interesse  legittimo a visitare i luoghi di detenzione penale, rispettivamente di collocamento in istituto chiuso,  delle persone minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituto e fatturazione del prezzo di costo giornaliero
Art. 37
                            1  Le  spese  d’esecuzione  delle  pene  e  delle  misure  di  ogni  istituto  concordatario  sono  rette  dai  principi  della  Convenzione  intercantonale  relativa  alle  istituzioni  sociali  del  13  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002 (CIIS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli   stessi   principi   sono   applicati   per   la   fatturazione   delle   rette   all’autorità   d’esecuzione,  responsabile del pagamento all’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se un istituto opta per il sistema forfettario, il forfait deve essere aggiornato ogni due anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  ripartizione  delle  spese  tra  la  persona  minorenne,  la  sua  famiglia  e  gli  enti  pubblici  responsabili è regolata dal diritto cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo straordinario dei cantoni concordatari
Art. 38
                            1  Se,  al  momento  del  conteggio  annuale  finale,  risulta  che  il  tasso  di  occupazione  dell’istituto  concordatario  è  stato  inferiore  al  50%,  la  Conferenza  fissa  un  contributo  finanziario  straordinario  che  i  cantoni  concordatari  devono  versare  all’istituto.  L’ammontare  è  ripartito  tra  i  cantoni tenendo conto del criterio della popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cantoni  che  hanno  aderito  parzialmente  al  concordato  pagheranno  un  montante  stabilito  dalla  Conferenza, in misura proporzionale all’utilizzazione dell’istituto in oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese mediche
Art. 39
                            1  Le  spese  mediche  necessarie  (malattia  e  infortunio)  sono  a  carico  della  persona  minorenne detenuta, dei suoi rappresentanti legali o di un terzo (assicurazioni) o a titolo suppletivo  dalle autorità di esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  spese  mediche  dovute  ad  un  infortunio  avvenuto  durante  il  soggiorno  della  persona  minorenne detenuta in un istituto concordatario sono a carico dell’istituto stesso.  Capitolo VI  Sorveglianza delle condizioni di detenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Comitato dei visitatori
Art. 40
                            1  La    sorveglianza    delle    condizioni    d’esecuzione    della    detenzione    penale    o,  rispettivamente  del  collocamento  in  istituti  chiusi  delle  persone  minorenni  detenute,  è  assicurata  da un Comitato dei visitatori (in seguito detto Comitato).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Comitato è composto di tre a sei persone provenienti da cantoni differenti e scelte in funzione  delle loro conoscenze particolari in materia di privazione di libertà delle persone minorenni o nella  gestione degli istituti e della loro indipendenza e neutralità politica. Le stesse sono designate dalla  Conferenza per una durata di quattro anni; il loro mandato è rinnovabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Comitato decide la sua procedura e la sua organizzazione. Esso può farsi assistere da persone  con la funzione di esperti o di traduttori, il cui mandato è reso noto alla Conferenza. Le spese del  Comitato sono sopportate dal bilancio del Segretariato della Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità della sorveglianza
Art. 41
                            1  Il Comitato esercita la sua sorveglianza attraverso:  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Comitato inoltra alla Conferenza un rapporto annuale scritto inerente alla sua attività. Esso può  domanda  specifica  della  Conferenza  o  di  un  cantone  concordatario.  I  rapporti  sono  confidenziali;  la  confidenzialità  può  essere  soppressa  di  comune  accordo  tra  la  Conferenza  ed  il  Comitato,  segnatamente  per  delle  ragioni  scientifiche.  La  protezione  della  personalità  deve  essere  sempre  garantita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Comitato  e  ciascuno  dei  suoi  membri  hanno  libero  accesso  a  tutti  i  locali  e  a  tutte  le  persone  minorenni detenute.  Capitolo VII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Cantonali riservate
Art. 42
                            Conformemente   alle   disposizioni   costituzionali,   ciascun   cantone   concordatario   è  competente per:  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenzioso concordatario
Art. 43
                            Ogni vertenza tra cantoni concordatari o fra organi subordinati del concordato è decisa  dalla Conferenza quale istanza unica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo parlamentare
Art. 44
                            1  È   istituito   il   controllo   parlamentare   coordinato   conformemente   all’art.   15   della  Convenzione  relativa  alla  partecipazione  dei  Parlamenti  cantonali  nel  contesto  dell’elaborazione,  della  ratifica,  dell’esecuzione  della  modifica  delle  convenzioni  intercantonali  e  dei  trattati  dei  cantoni con l’estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  è  composta  di  tre  membri  per  cantone  designati  dal  rispettivo  Parlamento  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’art.  15  CoParl  indica  il  mandato  e  le  modalità  di  funzionamento  di  questa  commissione  interparlamentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 45
                            1  Il  concordato  entrerà  in  vigore  il  1°  gennaio  2007  dopo  essere  stato  approvato  dalle  autorità competenti di tutti i cantoni concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le altre disposizioni del concordato entreranno in vigore alla data che fisserà la Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conferenza vigilerà affinché gli studi e i lavori concernenti gli istituti siano eseguiti con celerità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione parziale o ulteriore
Art. 46
                            L’adesione  parziale  o  ulteriore  di  altri  cantoni  al  concordato  è  aperta  ad  ogni  cantone  svizzero  che  lo  desidera  e  che  aderisce  al  concordato.  La  domanda  di  adesione  è  rivolta  alla  Conferenza che fissa le modalità di questa adesione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto transitorio
Art. 47
                            1  L’esecuzione delle decisioni di detenzione prima del giudizio, di privazione di libertà e  delle  misure  di  collocamento  in  istituto  chiuso  in  corso  al  momento  dell’entrata  in  vigore  del  presente  concordato  resta  di  competenza  delle  autorità  di  esecuzione,  che  decideranno  circa  il  trasferimento o no negli istituti concordatari disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convenzioni contrarie
Art. 48
                            I  cantoni  concordatari  si  astengono  dal  concludere  convenzioni  contrarie  al  presente  concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disdetta
Art. 49
                            1  Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno  civile, rispettando un preavviso di cinque anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  comunicazione  di  disdetta  deve  essere  indirizzata  dal  Governo  cantonale  alla  persona  che  Pubblicato  nel  BU   2006  ,  387;  BU   2007  ,  99  e  BU   2017  ,  299.  DL  di  approvazione  del  21.3.2006  -  BU  2006  , 386 e BU  2017  , 298.