Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19
                            Decreto   esecutivo  concernente  la modifica  delle   procedure  in  materia di  commesse pubbliche  in  tempo  di  emergenza   epidemiologica  da COVID-19  (del  15  aprile  2020)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  lo  stato  di    necessità  dichiarato  con  la  risoluzione  n.  1262  dell’11   marzo  2020  dal  di    Stato   per  tutto   il territorio   del  Cantone  Ticino,  poi  prorogato   con  risoluzioni   n.    1648
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  marzo  2020  e   n.    1826  del  15  aprile   2020;  –  atto    della  decisione  del  16  marzo  2020  del  Consiglio  federale  con  la  quale    è  stata  una  situazione  straordinaria   per  tutto  il Paese  sulla  base  dell’articolo   7   della   legge  epidemie  del  28  settembre  2012;  –  atto  delle  previsioni  attuali  sull’evoluzione  dell’epidemia   causata  dal  coronavirus  (COVID-  secondo  le quali   la situazione  di    emergenza  continuerà   anche  nelle  prossime  settimane;  –   l’impatto  della  situazione  di    emergenza  sulle  attività  economiche  e   la    necessità  di  in    via   temporanea  alcune   norme  procedurali  per  agevolare   le    attività  economiche;  –  l’articolo  40  della  legge  sulle   epidemie   del  28  settembre  2012,  decreta:  Art.  1  1  In  deroga   all’articolo  39  capoverso  5 del  regolamento  di  applicazione  della   legge  sulle  commesse  pubbliche  e   del  concordato  intercantonale  sugli  appalti   pubblici  del  12  settembre  (RLCPubb/CIAP),  sono  ammesse  dilazioni  di  pagamento  per  versamenti  esigibili  a  partire  dal  1°  gennaio  2021,  nella    misura    in  cui  accordate  dalle  competenti  autorità  o  dal    diritto  federale  e  cantonale.  Art.  2  ...  2  Art.  3-3a  ...  3  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  decreto  esecutivo  è pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in  vigore  immediatamente.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  non  si    applica  alle  procedure  di  aggiudicazione  già  aperte  al momento  della   sua  entrata   in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  ...  6  Pubblicato  nel   BU  2020  ,  139.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art.  modificato  dal  DE  2.2.2022;  in    vigore   dal  1.3.2022  -  BU  2022,   33;  precedente  modifica:   BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                173.
                            2    Art.  abrogato  dal  DE  13.5.2020;   in vigore  dal  18.5.2020  - BU  2020,  173.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  abrogati  dal  DE  2.2.2022;  in    vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   33;  precedente  modifica:   BU  2020,  173.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Entrata   in vigore:  17  aprile  2020   -  BU  2020,  139.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cpv.  modificato   dal  DE  2.2.2022;  in vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,  33;  precedente  modifica:  BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                173.
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                            Cpv.   abrogato   dal  DE  2.2.2022;  in  vigore   dal  1.3.2022  -  BU  2022,  33;  precedente  modifica:   BU  2020,