Codice di procedura penale
                            3.3.3.1: Codice di procedura penale - 19 dicembre 1994  Codice  di procedura penale  (del 19 dicembre 1994)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti il messaggio 11 marzo 1987 n. 3163, il messaggio n. 3163 Abis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato  e il rapporto 8 novembre 1994 n. 3163 R e n. 3163 Abis R della Commissione speciale,  Disposizioni generali  Applicazione della legge
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Legalità del procedimento
Art. 1
                            1  Nessuno può essere perseguito per un fatto al quale, alla data in cui fu commesso, la legge non  commina espressamente una pena. L’azione penale deve essere condotta giusta le norme legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel corso del procedimento dev’essere rispettata la dignità umana di chiunque vi sia implicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata  legalmente accertata.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Pubblicità dell’azione penale
Art. 2
                            1  L’azione penale è pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È esercitata d’ufficio dal Procuratore pubblico in tutti i casi nei quali non è necessaria l’istanza della parte  lesa per avviarla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se un fatto è punibile solo a querela di parte, l’azione penale è esercitata dal Procuratore pubblico se la  parte lesa l’ha chiesto nei modi previsti dalla legge.  Le disposizioni di legge che reggono l’attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro  competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Concorso di azioni civili e penali
Art. 3
                            1  L’azione civile derivante da un reato può essere esercitata contemporaneamente all’azione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rinuncia all’azione civile non toglie né sospende l’esercizio dell’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Sospetto di reato nel procedimento civile
Art. 4
                            1  reato di azione pubblica, il giudice deve informare il Procuratore pubblico, il quale promuove, ove occorra,  l’azione penale ai termini di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La causa civile può essere sospesa se la cognizione del reato influisce sulla sua decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Eccezioni di diritto civile
Art. 5
                            L’azione penale può essere sospesa dal magistrato competente qualora vengano proposte  contro di essa eccezioni di diritto civile che, se fondate, escluderebbero la sussistenza del reato. In tal caso  il magistrato fissa alla parte legittimata un termine per sottoporre dette eccezioni alla cognizione del giudice  civile competente. Se il termine trascorre infruttuoso, il procedimento penale ha il suo corso a meno che  l’accusato provi che il ritardo non dipende da sua colpa.  CAPITOLO II  Disposizioni comuni  SEZIONE 1
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Motivazione, indicazione dei rimedi
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le sentenze e i decreti, contro i quali è dato un rimedio di legge e quelli che respingono una  domanda o un’eccezione, devono essere motivati, salvo contraria disposizione di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi devono indicare i rimedi di diritto ed i termini per proporli.  L’esecutività delle sentenze penali di ultima istanza cantonale è sospesa fino a che il Tribunale federale,  nell’ambito di un ricorso presso di esso proposto, sia in grado di pronunciarsi sulla domanda di effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Intimazione
I. Forma
Art. 7
                            1  mezzo di usciere o della polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice di procedura civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Ad autorità amministrative
                            [4]  Art. 8  [5]  Ogni sentenza delle Corti di assise, della Corte di cassazione e revisione e dei giudici della  Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla  crescita in giudicato:  a)    al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;  b)    all’autorità di esecuzione delle pene e delle misure.  [6]  SEZIONE 2  Spese e ripetibili
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Condanna alle spese e ripetibili
I. Riparto in generale
Art. 9
                            1  Le spese di procedura sono di regola messe a carico del condannato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  coautori  ed  i  complici  sono  obbligati  al  pagamento  delle  spese  nella  misura  stabilita  dalla  sentenza.  Questa determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei casi di desistenza, d’abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono  essere caricate al querelante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei casi di cui al cpv. 3, nei processi di azione pubblica, le spese sono caricate allo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  spese  sono  a  carico  del  denunciante,  del  querelante  o  della  parte  civile,  se  ha  provocato  il  procedimento con dolo o per negligenza grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Con  la  decisione  sulle  spese,  l’Autorità  giudicante  decide  anche  se  e  in  che  misura  debbano  essere  attribuite ripetibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Pluralità di reati
Art. 10
                            L’accusato che in un giudizio relativo a più reati è condannato soltanto per alcuno di essi, non  può essere obbligato a pagare le spese specialmente cagionate dal giudizio sui fatti dai quali è assolto.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Ingiurie o vie di fatto
Art. 11
                            le parti non impedisce al giudice di condannare una di esse o entrambe al pagamento delle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Composizione delle spese
Art. 12
                            Le spese consistono:  a)    in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio dei funzionari e degli impiegati e le spese  per i locali;  b)    nella tassa di giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Indennità ai testimoni e periti
Art. 13
                            Le indennità ai testimoni ed ai periti sono stabilite in base alla tariffa giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Distinta delle spese
Art. 14
                            Ogni sentenza deve contenere la distinta delle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Spese della cassazione
Art. 15
                            1  La Corte di cassazione e revisione penale giudica sulle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Spese della contumacia
Art. 16
                            In caso di revoca della contumacia, la Corte decide anche sulle spese del precedente giudizio.  Art. 17-18  [7]  SEZIONE 3  Termini e restituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Termini
I. Perentorietà e prorogabilità
Art. 19
                            1  Qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati in questa legge alle parti  non possono essere prorogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  termini  assegnati  dal  magistrato  possono  da  questi  essere  convenientemente  prorogati,  su  istanza  motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Computo
Art. 20
                            1  Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello in cui comincia a  decorrere; mancando tal giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come  festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla  posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È riservato l’art. 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Restituzione dei termini I. Casi
                            Art.  21              La  restituzione  per  inosservanza  di  un  termine  può  essere  concessa  se  la  parte  o  il  suo  patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore,  segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura ed effetti
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  dell’impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sull’istanza  decide  l’autorità  davanti  alla  quale  doveva  esser  compiuto  l’atto  per  il  quale  è  chiesta  la  restituzione.  Se  è  stato  emanato  un  decreto  d’accusa  o  una  sentenza,  è  competente  il  giudice  che  lo  sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può esser concessa soltanto per  presentare il ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dev’esser compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione.  SEZIONE 4  Interprete
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Designazione dell’interprete
Art. 23
                            1  Se l’indiziato, l’accusato, il perito o il testimone non conoscono la lingua italiana, il magistrato  nomina, di regola, un interprete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La deposizione è messa a verbale nella lingua in cui si esprime l’interrogato e nella traduzione italiana.  L’interprete può essere incaricato di redigere il verbale. Se il magistrato o il segretario conoscono la lingua  dell’interrogato, possono fungere essi stessi da interprete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante il dibattimento, all’accusato si deve far conoscere il riassunto sostanziale delle decisioni della  Corte e del suo presidente, delle deposizioni, della requisitoria del Procuratore pubblico e delle arringhe  della parte civile e della difesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Esclusione e ricusa
Art. 24
                            1  esclusione del giudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è  fatta dal presidente del Tribunale competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il motivo di ricusa deve essere provato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conoscenza del motivo di ricusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Interprete per il sordomuto
Art. 25
                            L’art. 23 è applicabile per analogia quando l’indiziato, l’accusato o il testimone sia sordomuto e  non sia possibile sottoporgli per scritto le domande e ottenere, per scritto, le risposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Giuramento o promessa
Art. 26
                            1  L’interprete presta giuramento o promessa di adempiere fedelmente il suo compito davanti  all’autorità di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La norma non si applica al magistrato o al segretario.  SEZIONE 5  Segretezza e pubblicità del procedimento
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Ispezione degli atti
Art. 27
                            1  Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione  degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui  diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,  dei testimoni e dei periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Pubblicità delle udienze
Art. 28
                            e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai dibattimenti, salvo  decisione contraria del presidente della Corte.  [8]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il processo può aver luogo a porte chiuse, a seguito di decreto motivato del presidente, quando ciò sembri  necessario per tutelare la morale o l’ordine pubblico, oppure quando lo esiga la tutela della vita privata delle  parti e di testimoni nel processo; il presidente della Corte anche in questo caso può consentire la presenza  di determinate persone al dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  aula  sono  vietati  la  registrazione  di  suoni,  le  riprese  televisive  e  l’uso  di  apparecchi  fotografici;  il  presidente può accordare eccezioni con il consenso delle parti.  SEZIONE 6  Polizia delle udienze e pene disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Polizia delle udienze
Art. 29
                            far allontanare dalla sala le persone che perturbano l’ordine. Può anche infliggere multe disciplinari sino a  fr. 1’000.-- e ordinare l’arresto sino a due giorni, salva l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Sanzioni disciplinari I. Casi
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  l’assessore-giurato,  il  patrocinatore,  il  testimone,  il  perito  o  l’interprete  che  non  adempie  l’ufficio  cui  è  chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare  sino a fr. 2’000.--. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato  altresì sino a venti giorni di arresto, riservata l’azione penale.  Queste  sanzioni  disciplinari  sono  applicate  rispettivamente  dal  Procuratore  pubblico,  dal  Giudice  dell’istruzione e dell’arresto, dal Giudice dell’applicazione della pena, dal giudice della Pretura penale e dal  presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Riesame
Art. 31
                            Il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni,  può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che  l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Ricorso
Art. 32
                            [10]      Contro la decisione finale il condannato ad una sanzione disciplinare può ricorrere, nel termine  di  quindici  giorni  dalla  sua  intimazione,  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  È  applicabile  la  legge  di  procedura per le cause amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Spese
Art. 33
                            Le persone dichiarate colpevoli possono essere condannate a pagare tutte o parte delle spese  da loro causate.  TITOLO II  Competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Per materia
Art. 34
                            [11]      La competenza del giudice per ragioni di materia è determinata dalla legge sull’organizzazione  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Connessione
I. In generale
Art. 35
                            1  ordine, devono essere riunite e deferite al giudice competente per il reato più grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il magistrato competente può, per motivi di opportunità, e purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri  accusati, ordinare che le cause connesse siano trattate separatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Nozione
Art. 36
                            1  luoghi  diversi,  oppure  quando  più  individui  sono  coimputati  nello  stesso  reato  come  autori,  complici,  istigatori, favoreggiatori o ricettatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può essere dichiarata la connessione anche quando più persone siano accusate di reati diversi, tra loro  collegati, in modo che sia opportuna la riunione dei giudizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Pluralità di reati commessi
dalla medesima persona
                            Art.  37  competenza dell’autorità del luogo in cui è stato commesso il reato cui è comminata la pena più grave. Se ai  diversi reati è comminata la medesima pena, la cognizione è di competenza della magistratura che ha  compiuto il primo atto istruttorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Foro della commissione del reato
Art. 38
                            1  legge non disponga altrimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono  competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora o di attinenza dell’accusato; in difetto quelle del luogo  dove seguì l’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Conflitti di competenza
Art. 39
                            I conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali.  CAPITOLO II  Esclusione e ricusa
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Esclusione
I. Casi
                            Art.  40              Ogni  giudice,  Procuratore  pubblico,  segretario  od  assessore-giurato  è  escluso  per  legge  dall’esercitare il suo ufficio:  a)    quando sia stato danneggiato egli stesso dal reato od abbia interesse nel processo;  b)        quando  sia  coniuge,  partner  registrato,  partner  convivente,  tutore  o  curatore  della  parte  lesa  o  dell’accusato o lo sia stato;  [12]  c)    quando sia parente od affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale od affine sino  al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa o con l’accusato;  d)    quando sia parente od affine negli stessi gradi con un avvocato che partecipa al processo, oppure se lo  sia con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte;  e)    quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore  della parte lesa o difensore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            linea collaterale, sia parte in un processo civile, penale o amministrativo pendente con una delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Conseguenze
Art. 41
                            Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo  esclude,  deve  astenersi  da  qualsiasi  atto  giudiziario,  pena  la  nullità  degli  atti  giudiziari  ulteriormente  compiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Notifica
Art. 42
                            I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della  Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto, il Giudice  dell’applicazione della pena ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi  penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte  di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.  [13]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  competente  a  ricevere  la  notificazione,  verificata  la  causa  di  esclusione,  provvede  alla  sostituzione; essa deve pronunciare anche in mancanza di qualsiasi domanda quando vi sia dubbio se un  giudice debba essere escluso per legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Ricusa
I. Casi
Art. 43
                            1  Ogni giudice o Procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per  dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  diritto  di  ricusa  spetta  alla  parte  civile  e  all’accusato  e,  se  concerne  i  giudici,  anche  al  Procuratore  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni giudice o Procuratore pubblico deve comunicare per scritto all’autorità competente le circostanze che  giustificano la propria ricusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura
Art. 44
                            La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla  Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle  Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, del Giudice  dell’applicazione della pena o del Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove; il magistrato ricusato è invitato ad esporre le sue  osservazioni sull’addotto motivo di ricusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Giudizio
Art. 45
                            [15]      Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge sull’organizzazione giudiziaria, e  quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi; è riservata la norma di cui all’art. 288 lett. b).
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Termine
Art. 46
                            La domanda di ricusa dei giudici delle Corti giudicanti, dei membri della Camera dei ricorsi  penali, del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, del Giudice dell’applicazione della pena e del Procuratore  pubblico deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.  [16]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  ragionevole  motivo  per  dubitare  dell’imparzialità  del  giudice  o  dei  giurati  si  manifesta  durante  il  dibattimento, esso va immediatamente notificato, pena la sua irricevibilità. La Corte si pronuncia sulla ricusa  e il suo giudizio è impugnabile con il ricorso per cassazione giusta l’art. 288 lett. b).  TITOLO III  Parti
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Accusato
Art. 47
                            1  Accusato è chiunque nei confronti del quale il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo statuto di accusato, con i connessi diritti di difesa, cessa con la crescita in giudicato del decreto di  abbandono o della sentenza definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Estensione dei diritti della difesa
Art. 48
                            I diritti della difesa sono garantiti anche alla persona oggetto di un procedimento di revoca del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Difensore
I. In generale
Art. 49
                            1  L’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore. Tale  facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell’accusa.  L’accusato deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore:  a)    se l’arresto si protrae oltre quattro giorni;  b)    durante la custodia per l’allestimento di una perizia psichiatrica;  c)    dopo l’emanazione dell’atto di accusa di cui all’art. 199 CPP;  d)    se al dibattimento per opposizione a decreto di accusa partecipa il Procuratore pubblico.  Se l’Autorità nel corso del procedimento costata che l’accusato a piede libero non è capace di difendersi  con  la  necessaria  chiarezza,  può  diffidarlo  a  munirsi  entro  breve  termine  di  un  difensore,  riservata  la  designazione di un difensore d’ufficio.  [18]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La scelta del difensore non deve essere causa di ritardo nel processo.  Il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone,  conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge  sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e il notariato  può ammettere all’ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore  senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti.  [19]
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Difesa d’ufficio
1. Designazione
Art. 50
                            ...  [20]
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Obbligo di assunzione e retribuzione
Art. 51
                            ...  [21]
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Gratuito patrocinio
Art. 52
                            ...  [22]
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Revoca
Art. 53
                            ...  [23]
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Sostituzione
Art. 54
                            ...  [24]
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Pluralità di accusati
Art. 55
                            quando non vi sia incompatibilità di difesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                VII. Collegio di difesa
Art. 56
                            1  patrocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È obbligatoria la designazione di un unico difensore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli atti  giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando la presenza del difensore è obbligatoria basta quella di uno dei difensori designati.  Art.  56bis  [25]                La  disciplina  della  difesa  d’ufficio  e  del  gratuito  patrocinio  è  retta  dalla  Legge  sul  patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Diritti della difesa
I. In generale
Art. 57
                            1  Salvo contraria disposizione di legge, l’accusato e il suo difensore partecipano a tutti gli atti  procedurali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Difesa da parte dell’accusato
                            Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Compatibilmente  con  il  suo  statuto  e  con  le  esigenze  dell’inchiesta,  l’accusato  può  personalmente  prendere  conoscenza  degli  atti  e  dei  documenti  e  riceverne  copia,  partecipare  all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accusato può direttamente fare uso dei rimedi di diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Assistenza del difensore
1. Intimazioni
Art. 59
                            1  Al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti destinati al suo patrocinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo contraria disposizione di legge, è sufficiente l’intimazione al difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Partecipazione all’istruzione formale
a) In generale
Art. 60
                            1  Il difensore può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, ai sensi di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al  patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Interrogatorio dell’accusato
Art. 61
                            1  Il difensore presenzia all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico, o del  suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al  termine dell’interrogatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia; se l'accusato o il  suo difensore ne fanno richiesta, il relativo verbale può essere opposto all'accusato solo dopo essere stato  chiarito dinnanzi al magistrato con la partecipazione del difensore.  Sono riservate le norme relative al decreto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Interrogatorio di terzi
                            Art.  62  Il  difensore  è  ammesso  a  presenziare  all’interrogatorio  di  altri  accusati  e  di  testimoni  e  all’assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservato il diritto al contraddittorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  difensore  presente  può  porre  domande  se  autorizzato  dal  Procuratore  pubblico  ed  in  ogni  caso  al  termine dell’interrogatorio da parte del magistrato. Se sono presenti più difensori, il Procuratore pubblico  stabilisce l’ordine di intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Partecipazione in caso di arresto
a) Notifica dell’arresto
Art. 63
                            1  dell’istruzione e dell’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La presenza del difensore è obbligatoria:  a)    se il Procuratore pubblico è presente all’udienza;  b)    se il Giudice dell’istruzione e dell’arresto lo ritiene necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando la presenza del difensore è obbligatoria, egli, in caso di impedimento, è sostituito per questo solo  incombente da un difensore designato dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Colloqui
Art. 64
                            1  I colloqui tra arrestato e difensore sono liberi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Procuratore  pubblico  può  limitare,  condizionare  o  vietare  i  colloqui  durante  l’istruzione  formale,  se  l’interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Corrispondenza
Art. 65
                            1  La corrispondenza tra arrestato e difensore, e viceversa, non è soggetta a censura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Procuratore pubblico può sottoporla a controllo durante l’istruzione formale, se l’interesse di questa o  motivi di sicurezza lo esigono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Scritti censurati vengono allegati agli atti, con annotazione del motivo del provvedimento e comunicazione  al mittente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  Il difensore ha un diritto proprio di reclamo e di ricorso, ad ogni stadio del procedimento. Spetta  al difensore di compiutamente informare l’accusato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il mancato uso di questo diritto non comporta responsabilità, riservate le norme deontologiche, e non è  motivo di restituzione dei termini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accusato può prendere personalmente posizione dinanzi all’autorità adita in proprio dal difensore nel  termine assegnato alle parti per le osservazioni. L’autorità adita non è dispensata dal giudizio in caso di  opposizione dell’accusato o di revoca del mandato successiva al gravame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Salvo  contemporanea  revoca  del  mandato,  le  impugnazioni  personali  dell’accusato  sono  intimate  al  difensore con un termine per le osservazioni.  CAPITOLO II
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Denunciante
Art. 67
                            1  Chiunque può presentare al Procuratore pubblico denuncia per reato di azione pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il denunciante non assume veste di parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Querelante
Art. 68
                            1  Nei reati a querela di parte, il Procuratore pubblico promuove l’azione penale solo ad istanza  scritta del querelante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il ritiro della querela è richiesta la forma scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Salvo costituzione di parte civile, il querelante non ha veste di parte. Gli devono tuttavia essere intimate le  decisioni di merito del Procuratore pubblico e la citazione al pubblico dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Parte civile
I. Costituzione
1. In generale
Art. 69
                            1  Ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile  nel processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La capacità processuale e il suo esercizio sono regolati come agli art. 38 e 39 del Codice di procedura  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Procuratore pubblico deve comunicare alla parte lesa la promozione dell’accusa, avvertendola del diritto  di costituirsi parte civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Modalità
Art. 70
                            1  La costituzione di parte civile può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però  della conclusione dell’istruzione dibattimentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione scritta. È sufficiente l’annotazione a verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’atto  della  costituzione  la  parte  civile  che  non  ha  domicilio  in  Svizzera  è  obbligata  ad  eleggervi  un  recapito per la valida intimazione degli atti giudiziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Patrocinatore
1. In generale
Art. 71
                            1  La parte civile può avvalersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un patrocinatore.  Il  patrocinatore  deve  essere  scelto  fra  gli  avvocati  ammessi  al  libero  esercizio  della  professione  nel  Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e  della Legge sull’avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco. La Camera per l’avvocatura e  il  notariato  può  ammettere  all’ufficio  di  patrocinatore  altri  avvocati  oppure  professori  di  diritto  delle  università: il patrocinatore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli  atti.  [27]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Salvo contraria disposizione di legge, sono valide le intimazioni al solo patrocinatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Patrocinio d’ufficio
Art. 72
                            ...  [28]
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Gratuito patrocinio
Art. 73
                            ...  [29]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            ...  [30]
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Pluralità di parti civili
Art. 75
                            Più parti civili in un processo possono essere assistite dallo stesso patrocinatore, di fiducia o  d’ufficio, quando non vi siano conflitti di interesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                6. Collegio di patrocinatori
Art. 76
                            1  La parte civile può valersi dell’opera di più patrocinatori, eccezionalmente anche nel caso di  gratuito patrocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È obbligatoria la designazione di un unico patrocinatore abilitato a ricevere validamente l’intimazione degli  atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l’intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.  Art. 76bis   del patrocinio d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul  patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Diritti della parte civile
1. In generale
Art. 77
                            1  Salvo contraria disposizione di legge, la parte civile partecipa a tutti gli atti del procedimento per  il reato che l’ha danneggiata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’accertamento  del  danno  e  per  il  suo  risarcimento,  la  parte  civile  deve  presentare  istanza  scritta  contenente l’indicazione delle parti, le domande, la motivazione, le prove offerte e chieste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esercizio dei diritti della parte civile non può costituire motivo di rinvio degli atti procedurali. È riservato  l’effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Intimazioni
Art. 78
                            Alla parte civile devono essere intimati tutti gli atti che concernono i suoi diritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Partecipazione all’istruzione formale
a) Di principio
Art. 79
                            1  La parte civile può partecipare all’assunzione delle prove e proporne di proprie, specie per dare  fondamento alle pretese di risarcimento, ai sensi di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio  dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Interrogatorio dell’accusato
Art. 80
                            1  La parte civile può presenziare all’interrogatorio dell’accusato da parte del Procuratore pubblico  o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta e ritenuta la presenza del difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al  termine dell’interrogatorio, di regola dopo il difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La presenza della parte civile dinanzi ad agenti di polizia non è ammessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Interrogatorio di terzi
Art. 81
                            1  contrarie esigenze di inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La parte civile può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine  dell’interrogatorio da parte del magistrato, di regola dopo il difensore. Se sono presenti più parti civili, il  Procuratore pubblico stabilisce l’ordine di intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Interrogatorio della parte civile
                            Art.  82  rappresentata.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Citazione al dibattimento
Art. 83
                            1  corso anche in caso di mancata comparsa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa può presentare le sue domande di risarcimento con istanza scritta motivata.  CAPITOLO III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sessuale o psichica
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Protezione della personalità
Art. 84
                            1  Le autorità tutelano in ogni stadio del procedimento la personalità delle vittime di reati di cui  all’art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’audizione della vittima avviene in tempi e modi che tengono conto delle sue condizioni psichiche e della  sua età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La vittima di reato contro l’integrità sessuale può esigere di essere interrogata da persone del suo stesso  sesso; tale regola si applica parimenti alla procedura di inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Compiti della polizia e delle autorità istruttorie
                            Art.  85  In  occasione  della  prima  audizione  la  polizia  e  le  autorità  istruttorie  informano  la  vittima  sull’esistenza dei consultori e sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.  La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avvertono  previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.  Se  la  vittima  è  minorenne,  il  procuratore  pubblico  o  il  magistrato  dei  minorenni  possono  fare  la  segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.  [32]
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Vittime minorenni
I. Definizione
Art. 86
                            [34]      Per minorenne ai sensi del presente capitolo si intende la vittima che al momento dell’apertura  del procedimento penale ha meno di 18 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Audizioni
                            Art. 86a  più di due audizioni.  La prima audizione deve avvenire il più presto possibile.  persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia  da lui delegati  .  Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell’interrogatorio.  L’audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video.  La persona incaricata dell’interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un  rapporto.  È  predisposta  una  seconda  audizione  se,  nel  corso  della  prima  audizione,  le  parti  non  hanno  potuto  esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell’interesse dell’inchiesta o nell’interesse del minore. Per  quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le  disposizioni dei cpv. 2 a 5 del presente articolo sono applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Assistenza e rifiuto di deporre
Art. 87
                            testimone o persona tenuta a dare informazioni.  Nei casi di vittime minorenni, l’autorità può derogare al cpv. 1 ed escludere dal procedimento la persona di  fiducia qualora quest’ultima possa esercitare un’influenza determinante sul minore.  [36]  La vittima può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Composizione del tribunale
Art. 88
                            parte almeno una persona del loro sesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Pubblicità del dibattimento
Art. 89
                            Il tribunale ordina l’udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima.  Nei casi di reati contro l’integrità sessuale l’udienza a porte chiuse è ordinata su richiesta della vittima.
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Interrogatorio delle vittime minorenni
I. Luogo
Art. 90
                            L’interrogatorio della vittima minorenne durante il dibattimento avviene di regola in un locale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nei casi di vittime minorenni particolarmente vulnerabili per condizioni psichiche o per età, il Procuratore  pubblico propone al Presidente del Tribunale di rinunciare alla presenza della vittima al dibattimento.  [38]
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Protezione della personalità
Art. 91
                            La vittima minorenne viene interrogata esclusivamente dal presidente del tribunale.  Alle parti è garantita la possibilità di sottoporre delle domande tramite il presidente.  Il presidente non ammette domande inutilmente lesive della sfera intima.
                        
                        
                    
                    
                    
                H. Confronto
I. In generale
Art. 92
                            Le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l’accusato se la vittima lo domanda.  Tengono  conto  in  altro  modo  del  diritto  dell’accusato  di  essere  sentito.  La  compresenza  di  vittima  e  accusato può essere ordinata se il diritto dell’accusato di essere sentito o un interesse preponderante del  perseguimento penale lo esigono imperativamente.  In caso di reati contro l’integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato  soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.  [39]  Se  il  confronto  si  svolge  solo  in  fase  predibattimentale,  viene  registrato  con  un  mezzo  audiovisivo  e  trasmesso al dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II. Con vittime  minorenni  Art.  92a  [40]  vittima minorenne con l’imputato.  In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.  È fatto salvo il confronto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Assistenza legale
Art. 93
                            In ogni stadio del procedimento la vittima, anche senza costituirsi parte civile, ha diritto di farsi  assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.  Nei casi di vittime minorenni il Procuratore pubblico può proporre la nomina di un patrocinatore d’ufficio  indipendentemente dal parere dei rappresentanti legali.  Per il gratuito patrocinio valgono le norme previste per la parte civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                L. Pretese di diritto civile
Art. 94
                            Per quanto l’accusato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale  penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.  Il tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.  Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può  limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la vittima al foro  civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
                        
                        
                    
                    
                    
                M. Desistenza dal procedimento
                            Art. 94a  [42]  L’autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il  non luogo a procedere o l’abbandono se:  a)    l’interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale in modo chiaro sull’interesse dello  Stato ad esercitare l’azione penale e  b)    il minore o, in caso di incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.  In caso di non luogo a procedere o abbandono secondo il cpv. 1, l’autorità competente provvede affinché  siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.  TITOLO IV  Arresto, carcere preventivo e libertà provvisoria
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Arresto
I. Motivi
Art. 95
                            1  Durante il procedimento l’accusato si trova di regola in libertà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [43]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La custodia coatta per perizia psichiatrica è equiparata all’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Misure sostitutive
Art. 96
                            Se lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito  dei documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un  luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente queste  misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Autorità competenti
Art. 97
                            Sono competenti a emettere l’ordine di arresto:  a)    durante l’istruzione formale, il Procuratore pubblico;  b)    dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento, il Giudice dell’istruzione  e dell’arresto;  c)    dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, il presidente della  Corte competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Contenuto dell’ordine di arresto
Art. 98
                            1  L’arresto avviene in forza di ordine scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordine deve indicare l’accusato, il reato e il motivo dell’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’arrestato  si  deve  intimare  l’ordine  al  momento  dell’arresto  e,  se  ciò  non  è  possibile,  al  più  tardi  all’udienza dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Flagranza di reato
Art. 99
                            1  essere consegnato immediatamente alla polizia, che ne dà subito notizia al Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È ritenuto essere in flagrante reato chi è sorpreso sul fatto o viene inseguito dall’offeso o dalle grida del  popolo come autore del reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In quasi flagrante reato è chi in tempo e luogo vicino al reato è trovato avere presso di sé effetti, armi,  strumenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Notifica dell’arresto
Art. 100
                            1  L’arrestato deve essere tradotto dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto al più tardi nel  giorno successivo alla sua consegna in carcere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto informa ed esamina l’arrestato sui motivi dell’arresto e sulle accuse  elevate contro di lui, decide con nota a verbale circa il mantenimento dell’arresto e la sua durata, avverte  l’accusato del diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali, di avvalersi di un difensore, di chiedere di  essere posto in libertà provvisoria e, salvo contrarie esigenze di inchiesta, di avvisare la famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                VII. Decisione del ricorso
Art. 101
                            La Camera dei ricorsi penali decide entro brevi termini sul ricorso contro l’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                VIII. Durata dell’arresto
Art. 102
                            1  Tutte le autorità che cooperano nel processo penale sono obbligate a fare in modo che il  carcere preventivo non sia protratto oltre il necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il carcere preventivo durante l’istruzione formale può avere la durata di sei mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Conclusa l’istruzione formale il carcere preventivo continua entro i termini massimi stabiliti dalla legge per  formulare l’atto o il decreto di accusa e per aggiornare il dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                IX. Proroga del carcere preventivo
Art. 103
                            1  In casi eccezionali il carcere preventivo può essere prorogato oltre i termini dell’art. 102 per una  durata determinata:  a)        dal  Giudice  dell’istruzione  e  dell’arresto  quando  ciò  sia  necessario  per  l’istruzione  formale  o  per  l’emanazione dell’atto di accusa;  b)    dalla Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per l’aggiornamento del dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  di  proroga,  motivata,  è  presentata  dal  Procuratore  pubblico  o  dal  presidente  del  Tribunale  competente e può essere rinnovata.
                        
                        
                    
                    
                    
                X. Esecuzione dell’arresto
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            deve essere proporzionato nei modi e nei tempi allo scopo e alle circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo  dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I colloqui con terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato. La corrispondenza è soggetta a  censura, salvo contraria decisione del magistrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                XI. Anticipazione di pena e di collocamento
                            Art.  105  [44]  Compatibilmente con i bisogni dell’istruzione e con le circostanze, l’arrestato è posto in  anticipata esecuzione di una pena detentiva, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore.  Analogamente può chiedere di essere trasferito in un’istituzione per il trattamento stazionario per accertare  l’idoneità al collocamento e per eventualmente anticipare il trattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                XII. Revoca dell’arresto
Art. 106
                            1  L’ordine di arresto deve essere revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato.  Cessa di avere effetto con l’abbandono del procedimento, con la sentenza di assoluzione e con quella di  condanna a pena detentiva sospesa condizionalmente o a pena pecuniaria.  [45]
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Libertà provvisoria
I. Principio e condizioni
Art. 107
                            1  L’arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli deve essere messo in libertà, quando lo scopo dell’arresto può essere raggiunto con altre misure  sostitutive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente per il  compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l’esecuzione di una misura di sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza dell’arrestato
                            [46]  Art. 108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza è diretta al Procuratore pubblico, il quale l’ammette con immediata esecutività e  comunicazione al Giudice dell’istruzione e dell’arresto oppure trasmette entro tre giorni gli atti con il suo  preavviso negativo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide entro tre giorni con nota a verbale, sentito l’accusato o il suo  difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  l’emanazione  dell’atto  di  accusa  e  fino  all’inizio  del  pubblico  dibattimento,  l’istanza  è  diretta  al  Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l’istanza è diretta al  presidente della Corte competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Ripristino dell’arresto
Art. 109
                            1  L’accusato è ricondotto in carcere:  a)    se contravviene agli obblighi previsti dalle misure di cui agli art. 96 e 107;  b)    se dette misure non sono più idonee allo scopo;  c)    se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il magistrato che ordina il provvedimento procede come in caso di arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Cauzione
I. Modalità
Art. 110
                            1  La cauzione può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con garanzie  reali o con fideiussione di persone idonee.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare della cauzione è commisurato alla natura e alle conseguenze del reato, tenuto calcolo delle  condizioni economiche e dell’antecedente condotta dell’accusato.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Restituzione
Art. 111
                            1  La cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  presta  una  cauzione  in  denaro  può  chiedere  che  la  somma  sia  fruttifera  di  interessi,  mediante  adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La cauzione prestata dall’accusato è restituita nella parte eccedente le spese giudiziarie e la eventuale  multa a suo carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché  l’accusato  rispettivamente  il  condannato  si  sottrae  al  procedimento  o  all’espiazione  di  pena  o  misura  privativa della libertà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La parte civile ha però il diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal  condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da  nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decadenza è pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza definitiva, sentiti il Procuratore  pubblico e gli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se l’accusato rispettivamente il condannato si ripresenta o è ricondotto in carcere dopo pronunciata la  decadenza  della  cauzione,  questa  è  restituita  nella  parte  eccedente  le  spese  di  ricerca,  di  arresto  e  processuali, le eventuali multe e le indennità pagate alla parte civile.  TITOLO V  Prove  In generale
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Principi generali
Art. 113
                            1  interessi imponga una diversa conclusione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono ammissibili anche mezzi di prova non espressamente previsti dalla legge, purché non permettano  l’elusione di limitazioni legali per l’assunzione di altri mezzi di prova, e rispettati i principi del cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Verbale
I. Contenuto e forma
Art. 114
                            1  Nelle operazioni dell’istruzione il Procuratore pubblico è assistito di regola da un segretario, che  redige il verbale. Il verbale contiene le indicazioni del luogo, della data in cui venne steso e delle persone  che  prendono  parte  all’operazione.  Le  domande  si  iscrivono  solamente  quando  sia  necessario  per  la  comprensione delle risposte. Le risposte si registrano, di regola, solo nella loro sostanza ed in forma di  narrazione.  Tuttavia,  quando  si  prevede  che  il  verbale  dovrà  essere  letto  nel  pubblico  dibattimento,  si  trascrive il tenore letterale delle risposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Procuratore  pubblico  detta  il  verbale  ad  alta  voce,  in  modo  che  i  presenti  lo  sentano.  È  in  facoltà  dell’esaminato di dettare egli stesso le risposte. Se abusa di questa facoltà, il Procuratore pubblico può  privarnelo.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Conoscenza da parte dell’interrogato
Art. 115
                            1  Il verbale dev’essere letto alle persone esaminate od intervenute all’atto per altra ragione; a  richiesta viene loro esibito per la lettura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vi è fatta espressa menzione che venne letto, od esibito e che fu approvato. Quindi, ogni foglio viene  sottoscritto  con  firma  o  con  segno  a  mano  dalle  persone  esaminate;  infine  i  funzionari  presenti  ed  il  segretario lo sottoscrivono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se taluno ricusa di sottoscriverlo ne è fatta menzione al verbale, indicandone il motivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se occorre modificare, togliere od aggiungere in qualche parte del verbale, devono sottolinearsi le parole  tolte o modificate in modo che possano essere lette anche successivamente e farne analoga annotazione  alla fine. Le aggiunte sono registrate in margine ed in calce al verbale, indicandole con opportuni segni di  richiamo. Le annotazioni di cancellazione delle aggiunte e delle modificazioni devono venire approvate e  sottoscritte come nei cpv. 1, 2 e 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Uso di registratori
Art. 116
                            1  Il Procuratore pubblico può usare per gli interrogatori apparecchi registratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registrazioni devono essere trascritte in un verbale entro venti giorni dal momento dell’interrogatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  verbale,  oltre  a  ciò  che  prevede  l’art.  114,  deve  indicare  che  è  la  trascrizione  della  registrazione.  Il  magistrato deve firmarlo e attestare che esso è la esatta e fedele trascrizione della registrazione. Il verbale,  oltre alla firma del magistrato, deve portare quella di chi ha compiuto la trascrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’interrogato e le parti devono essere informate che il verbale è a loro disposizione, per la consultazione,  durante un termine non inferiore a dieci giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’interrogato e le parti possono contestare il verbale mediante reclamo. Dopo la decisione definitiva o in  mancanza di contestazione, il verbale è presunto contenere la trascrizione fedele dell’interrogatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Dopo la crescita in giudicato della decisione o in mancanza di contestazione, il magistrato provvede alla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CAPITOLO II  Interrogatorio dell’accusato
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Citazione
                            Art.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  comminatoria della comparizione forzata in caso di disobbedienza. Può ordinarsi la immediata comparizione  forzata quando esistano motivi per un ordine di arresto. Il verbale indica i motivi dell’ordine di comparizione  forzata. L’ordine dev’essere steso in forma scritta e intimato al momento della sua esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In casi urgenti, all’indiziato o accusato può esser ordinato di comparire anche su sola citazione verbale.  Tale citazione dev’essere menzionata nel verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Audizione
I. Modalità
Art. 118
                            1  L’interrogante invita dapprima l’indiziato o accusato a declinare cognome, nome, paternità,  nazionalità e domicilio, stato civile, età e professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indiziato o accusato deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di essere  assistito da un difensore, con nota a verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’interrogante  rende  quindi  noto  all’indiziato  o  accusato  il  fatto  che  gli  viene  addebitato,  invitandolo  a  spiegarsi in modo circostanziato e con un’esposizione continuata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ulteriori domande sono dirette a togliere le oscurità e le contraddizioni e poste in modo che l’indiziato o  accusato  venga  a  conoscere  gli  elementi  di  prova  che  stanno  contro  di  lui  perché  abbia  occasione  di  giustificarsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Divieto di mezzi coercitivi
                            Art.  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È proibito di pregiudicare la libertà di decisione e di manifestazione della propria volontà  dell’indiziato  o  accusato  con  domande  capziose,  promesse,  minacce,  maltrattamenti,  droghe,  attentati  all’integrità corporale, o mezzi simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le deposizioni rese in violazione di queste disposizioni sono nulle e non ne è tenuto conto nemmeno con il  consenso dell’indiziato o accusato.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Accertamenti d’ufficio
Art. 120
                            La confessione dell’indiziato o accusato non dispensa il giudice dall’obbligo di verificare, per  quanto è possibile, le circostanze di fatto del reato.  CAPITOLO III  Testimoni
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Obbligo di testimoniare
Art. 121
                            Chiunque viene citato come testimone ha l’obbligo di ottemperare alla citazione e di deporre  quanto è a sua conoscenza sull’oggetto del processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Citazione
Art. 122
                            1  Il testimone è citato, di regola con congruo preavviso, mediante raccomandata postale o per  mezzo di usciere. La citazione deve indicare il cognome, nome, domicilio o residenza o dimora e qualità di  testimone;  il  magistrato  davanti  al  quale  il  testimone  deve  presentarsi;  il  giorno,  l’ora  ed  il  luogo  della  comparizione e, se è opportuno, il motivo; le sanzioni in caso di assenza ingiustificata, segnatamente la  pena disciplinare e la comparizione forzata. Con la citazione il testimone è avvertito che gli è vietato di  assistere al dibattimento prima della sua audizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il testimone che si trova nel luogo ove deve essere sentito può essere chiamato a deporre anche sulla sola  citazione verbale. La citazione verbale dev’essere menzionata nel processo verbale. Il testimone domiciliato  fuori del Cantone Ticino può eleggere domicilio nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  testimone  regolarmente  citato  omette  di  comparire,  o  se  è  manifesta  la  sua  intenzione  di  non  comparire senza legittimo impedimento, il magistrato può ordinare la sua immediata comparizione forzata. Il  processo verbale indica i fatti sui quali si fonda tale ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Testimonianza del membro di un’autorità
o del funzionario
Art. 123
                            1  Se la persona citata come testimone è un membro di un’autorità o un pubblico funzionario,  deve essere avvertita dell’obbligo di chiedere alla competente autorità il permesso di deporre su fatti che  conosce in virtù della sua carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Eccezioni all’obbligo
I. Professione
Art. 124
                            1  Non possono essere obbligati a deporre:  a)    gli ecclesiastici per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio del loro ministero;  b)    gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, i dentisti, come pure gli ausiliari di questi professionisti, le  levatrici per tutto ciò che fu loro confidato nell’esercizio professionale, salvo che esista un obbligo  legale d’informare l’autorità;  c)    gli operatori menzionati all’art. 15 cpv. 2 della legge federale sugli stupefacenti nei limiti in esso indicati.  Le persone menzionate alla lett. b), salvo gli avvocati conformemente all’art. 13 Legge federale sulla libera  circolazione degli avvocati, non possono rifiutare di deporre allorché la persona interessata li proscioglie per  scritto dall’obbligo di serbare il segreto.  [47]
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Parentela
Art. 125
                            Non possono essere obbligati a deporre:  a)    il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche se l’unione domestica registrata è stata  sciolta, o la persona che convive di fatto con l’indiziato o accusato;  [48]  b)    gli ascendenti e discendenti dell’indiziato o accusato, i suoi fratelli e sorelle, i suoi cognati, gli zii ed i  nipoti anche di affinità, i cugini germani, i suoceri, il genero e la nuora.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Interesse del testimone
Art. 126
                            Ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o  per una persona indicata all’art. 125, comportare l’apertura di un procedimento penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Notifica al testimone
Art. 127
                            facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126. Egli ha il diritto di avvalersi della  facoltà di non deporre in qualsiasi momento dell’interrogatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Ammonimento
Art. 128
                            1  Prima dell’esame, il testimone deve essere ammonito di dire la verità e di nulla tacere di quanto  è a sua conoscenza riguardo al fatto per il quale si procede, e deve essere informato sulle conseguenze  penali di una falsa testimonianza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  testimone  è  quindi  interrogato  sul  suo  cognome,  nome,  età,  stato  civile,  professione  e  dimora  ed  occorrendo, su altre circostanze personali e particolarmente sulle sue relazioni con l’indiziato o accusato,  con la parte lesa o con le altre persone interessate nel processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Giuramento o promessa
I. Stadio nel quale sono prestati
Art. 129
                            1  I testimoni prestano giuramento o promessa al dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  giuramento  o  la  promessa  possono  essere  richiesti  anche  nel  periodo  istruttorio  quando  sia  ragionevolmente presumibile che il testimone non potrà presentarsi al dibattimento, o che la sua comparsa  potrà difficilmente aver luogo a motivo della distanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Eccezioni
Art. 130
                            Non devono essere chiamate a prestare giuramento o promessa le persone menzionate all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125 e neppure coloro che non hanno l’età di sedici anni compiuti o che non sono in grado di valutare  l’importanza del giuramento o della promessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Formula
Art. 131
                            1  Il giuramento o la promessa si prestano con la formula seguente letta dal magistrato:  “Giuro di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.  “Prometto di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il testimone, udita la formula, presta il giuramento o la promessa pronunciando le parole “lo giuro” o “lo  prometto”.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Muti e sordi
Art. 132
                            1  I muti che sanno scrivere prestano giuramento o promessa sottoscrivendone la formula.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I muti che non sapessero scrivere, prestano giuramento o promessa con segni o con l’assistenza di un  interprete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se il testimone è sordo, gli viene sottoposta la formula scritta del giuramento o della promessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Audizione separata e confronti
Art. 133
                            1  Ciascun testimone deve, di regola, essere sentito separatamente dagli altri. Anche nel periodo  delle informazioni preliminari e dell’istruzione formale possono essere ordinati confronti con altri testimoni,  con  la  parte  lesa  o  con  l’indiziato  o  accusato  quando  sia  necessario  per  chiarire  qualche  circostanza  importante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I confronti devono svolgersi davanti al magistrato, a meno che non vi sia il consenso delle parti al loro  svolgimento davanti ad altre persone incaricate dell’inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                H. Modalità della deposizione
I. In generale
Art. 134
                            1  suo interrogatorio. Con opportune interrogazioni si cerca di far completare la deposizione e di toglierne  eventuali oscurità e contraddizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non è lecito interrogare il testimone in modo da influire sulle sue risposte. È vietato formulare domande  capziose.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Riconoscimento di persone o di cose
Art. 135
                            Qualora si debba ottenere dal testimone il riconoscimento di persone o di cose, queste gli sono  presentate in modo conveniente. Il testimone deve prima essere invitato a farne un’esatta descrizione ed a  indicare i contrassegni distintivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Interrogatorio di sordi e di muti
Art. 136
                            1  Se il testimone è sordo si sottopongono le domande per scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se è muto è invitato a rispondere per scritto, con segni o con l’assistenza di un interprete.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Impedimento a comparire
Art. 137
                            Le persone che per malattia od infermità sono impedite di comparire sono sentite nella loro  abitazione o nella casa di cura.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Interrogatorio per rogatoria
Art. 138
                            1  L’esame dei testimoni che si trovano fuori del Cantone avviene, di regola, in via di rogatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A questo fine si comunicano all’autorità competente del luogo ove si trova il testimone le domande su cui  deve vertere l’esame e la si invita, in pari tempo, a voler estenderle, a norma delle circostanze, anche a  quei punti che deriveranno dal tenore della deposizione fatta dal testimone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  le  parti  hanno  il  diritto  di  assistere  agli  atti  d’istruzione,  è  loro  comunicato  il  luogo  e  la  data  dell’interrogazione; il difensore e la parte civile possono partecipare all’audizione o presentare per scritto  domande da porre al testimone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Qualora fosse necessaria la comparsa personale del testimone, vi si provvede in conformità dei trattati.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Audizione della parte lesa
Art. 139
                            1  Alla parte lesa sono applicabili le disposizioni concernenti i testimoni.  La parte lesa, il coniuge, il partner registrato, il convivente, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e sorelle  della stessa sono sentiti senza giuramento o promessa, salvo che ad istanza dell’accusato nell’interesse  della sua difesa.  [49]  CAPITOLO IV
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Esecuzione dell’ispezione
Art. 140
                            1  L’ispezione deve essere compiuta ogni qualvolta appaia necessaria per il chiarimento di una  circostanza importante del processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se è necessario entrare in un’abitazione si devono osservare le disposizioni previste per la perquisizione  domiciliare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’ispezione serve alla ricostruzione di un reato, essa deve esser fatta, se possibile, nelle medesime  circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Verbale
                            Art.  141  uniscono rilievi, piani, fotografie, disegni e altri mezzi idonei.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perizia
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Premessa della perizia
Art. 142
                            1  Se occorre stabilire fatti e circostanze, per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni  speciali, sono nominati uno o più periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La perizia può essere chiesta dalle parti e dai loro patrocinatori. Sull’ammissibilità della prova decide il  magistrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La scelta ed il numero dei periti sono determinati dal magistrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le parti possono far assistere alle operazioni peritali periti propri; la domanda dev’essere accolta, sempre  che non comporti ritardi od ostacoli all’opera dei periti giudiziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Periti
I. Obbligo di accettare la nomina
Art. 143
                            1  Il perito scelto non può rifiutare la sua opera quando sia autorizzato all’esercizio della scienza,  dell’arte o del mestiere per cui l’opera stessa è richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cause che dispensano il testimone dal deporre autorizzano il perito a ricusare la sua opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Esclusione e ricusa
Art. 144
                            1  Il perito è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la  esclusione  del  giudice.  Non  è  però  motivo  di  esclusione  la  circostanza  che  il  perito  fu  sentito  come  testimone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato, nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è  fatta dal presidente del Tribunale competente. Il nome dei periti scelti è notificato a coloro cui compete il  diritto di ricusa, a meno che l’urgenza delle circostanze non lo consenta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il motivo di ricusa dev’essere provato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’istanza di ricusa dev’essere presentata al magistrato che ha designato il perito entro tre giorni dalla  conoscenza del motivo di ricusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Giuramento o promessa
                            Art.  145  imparzialmente e secondo scienza e coscienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Quesiti e termine
Art. 146
                            1  Il magistrato designa l’oggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i  quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon  andamento dell’istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali. Se vi è  pericolo che l’esame distrugga l’oggetto da esaminare, una parte sola di esso è consegnata, se possibile, al  perito, il quale ne deve possibilmente conservare una parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il magistrato impartisce al perito un termine per presentare il proprio referto scritto, salvo non sia possibile  la immediata deposizione a verbale. Il termine può essere prorogato su domanda motivata del perito. Gli  art. 29 e 30 sono applicabili se il perito, senza giustificato motivo, non adempie il proprio ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il perito, prima di dare il suo parere, può chiedere altri chiarimenti ed anche l’audizione di testimoni o  dell’accusato. Allo stesso fine durante l’istruttoria o nel pubblico dibattimento, gli può essere permesso di  esaminare gli atti, di assistere alla deposizione dei testimoni e dell’accusato e di rivolgere loro direttamente  delle domande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  perito  può  chiedere  la  collaborazione  di  periti  ausiliari  per  problemi  speciali;  in  tal  caso,  deve  preliminarmente chiedere il consenso del magistrato; sono applicabili gli art. 143, 144 e 145.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Perizia psichiatrica
Art. 147
                            L’accusato può essere sottoposto a perizia psichiatrica, con o senza ricovero presso la Clinica  psichiatrica cantonale, per ordine del magistrato, del presidente della Corte o della Corte.  [50]  La custodia nella Clinica psichiatrica cantonale per i bisogni della perizia non può eccedere la durata di  sessanta giorni.  [51]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Solo eccezionalmente, con l’autorizzazione del magistrato, l’esaminando può essere ricoverato in altro  stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Chiarimenti e nuova perizia
Art. 148
                            1  Tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dai  medesimi  periti  o  da  altri.  Ciò  ha  luogo  specialmente  quando  i  periti  non  sono  concordi  nelle  loro  constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni sono incomplete o se le loro conclusioni  sono contraddittorie. In tal caso il magistrato designa l’oggetto della perizia e assegna al perito un termine  per la presentazione del referto scritto. Per l’esclusione e la ricusa è applicabile l’art. 144.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Esame medico
I. In generale
Art. 149
                            1  I medici che hanno curato la persona da esaminare non possono essere nominati periti; essi  possono essere interrogati per dare informazioni circa le loro constatazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una persona non indiziata può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a esame medico, solo se  l’esame è indispensabile per costatare le tracce o le conseguenze di un reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Ispezione del cadavere
                            Art.  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  dell’inumazione all’ispezione del cadavere, la quale deve essere eseguita da un medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il cadavere è già sepolto, ne è ordinata l’esumazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Autopsia
1. Premesse
Art. 151
                            Deve essere eseguita l’autopsia se dall’ispezione del cadavere e dalle constatazioni del medico  vi sia il sospetto di reato, a meno che il medico abbia potuto accertare l’esatta causa della morte, la natura  delle lesioni e le tracce del reato. In caso di dubbio si deve sempre procedere all’autopsia.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Neonato
Art. 152
                            Nel caso di autopsia di un neonato l’indagine deve specialmente essere diretta a costatare se  esso abbia vissuto all’atto della nascita o dopo di essa e se fosse in stato di vivere fuori del corpo materno.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Esecuzione
Art. 153
                            L’autopsia viene eseguita da un medico legale. Essa non può essere affidata al medico che ha  assistito  il  defunto  nell’ultima  malattia.  Egli  può  essere  chiamato  ad  assistere  all’autopsia  ed  a  dare  spiegazioni sulla malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il parere del medico indica la causa e il momento della morte.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Lesioni
Art. 154
                            Nei casi di lesione personale, il ferito deve essere esaminato da uno o più medici. Il referto  spiega la qualità delle lesioni, il modo con cui vennero prodotte, il tempo in cui presumibilmente furono  inferte e la durata presumibile della malattia e della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Falso in monete e in altri mezzi di pagamento
Art. 155
                            possibile, presentati all’istituto dal quale sono posti in circolazione le vere monete, cartamoneta e altri mezzi  di pagamento del genere, perché esso dia il suo parere sulla contraffazione ed alterazione e sul modo con  cui fu operata.
                        
                        
                    
                    
                    
                H. Falso documentale
Art. 156
                            1  Per accertare l’autenticità o la falsità di una scrittura, come pure per scoprire l’autore della  falsità è ordinata, se occorra, una verifica di scritture per mezzo di perizia. Il magistrato competente ha il  diritto di farsi consegnare da terzi scritture per il confronto ed anche di invitare l’indiziato o accusato a  stendere uno scritto in presenza sua e dei periti o a consegnare precedenti sue scritture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservato l’art. 164 concernente la perquisizione di carte.  CAPITOLO VI
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Perquisizione
I. Premesse
Art. 157
                            1  Il domicilio ai sensi del Codice penale svizzero è inviolabile. Si può procedere a perquisizione  solo quando esistano gravi indizi che vi si trovi nascosto l’autore di un reato o un testimone nei confronti del  quale è stata ordinata la comparizione forzata, oppure che vi si possano rinvenire elementi di prova o tracce  del reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  persone  gravemente  indiziate  di  aver  commesso  un  reato  o  d’essere  in  possesso  di  oggetti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compiuta solo da una persona dello stesso sesso o, se richiesto dalle circostanze, da un medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di ogni perquisizione è tenuto un verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Perquisizione a scopo di arresto
Art. 158
                            1  Ogni funzionario od agente di polizia autorizzato a procedere ad un arresto può effettuare, a  questo scopo, una perquisizione domiciliare, esibendo l’ordine di arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esibizione dell’ordine di arresto non è necessaria in caso di flagrante o quasi flagrante reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Perquisizione domiciliare
1. Premesse
Art. 159
                            La perquisizione domiciliare può aver luogo solo per ordine scritto del magistrato, oppure con il  consenso scritto della persona interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Esecuzione
                            Art.  160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  perquisizioni  si  deve  evitare  ogni  pubblicità,  indagine  o  molestia  che  non  siano  necessarie. Di notte non si fa luogo a perquisizione domiciliare, salvo vi sia pericolo nel ritardo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se l’abitazione che dev’essere perquisita è chiusa, i suoi occupanti sono invitati in nome della legge ad  aprirla. In caso di rifiuto o di ritardo è aperta con la forza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona la cui abitazione viene perquisita è invitata ad assistervi. Qualora fosse impedita, o se la sua  presenza non fosse opportuna, essa è invitata a designare una persona che deve assistervi in sua vece. Se  questo è impossibile, l’invito è diretto ad un membro adulto della famiglia, e, in mancanza, al sindaco o  municipale  o  funzionario  comunale  designato  dal  municipio.  Se  nella  perquisizione  nulla  si  rinviene  di  sospetto ne è data analoga dichiarazione alla parte interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Sequestro
I. Premesse e verbale
Art. 161
                            1  Il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per  l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono da sequestrare segnatamente:  a)    gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il  relativo ricavo;  b)    gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69-72 CPS.  [52]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono essere sequestrati oggetti e valori destinati a garantire il pagamento delle spese processuali e  delle eventuali multe, se ciò sia adeguato alle circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il sequestro di cose mobili in possesso dell’accusato avviene con il deposito delle stesse presso il Ministero  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il verbale indica i motivi dell’ordine di sequestro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Al detentore degli oggetti sequestrati può essere ordinato di non render noti il sequestro o i motivi dello  stesso, fino ad autorizzazione scritta, al proprietario o al possessore delle cose sequestrate, quando ciò sia  richiesto da importanti ragioni di inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Obbligo di consegna ed eccezione
allo stesso
                            [53]  Art. 162  [54]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  qualvolta ne sia richiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  rifiuto,  vi  può  essere  costretto  con  le  pene  applicate  ai  testimoni  che  rifiutano  di  rendere  testimonianza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tali pene non si applicano contro quelle persone che hanno facoltà di rifiutarsi di deporre come testimone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Resta riservata la possibilità di procedere al sequestro mediante perquisizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Elenco, custodia e confisca anticipata
                            [55]  Art. 163  Gli oggetti sequestrati devono essere elencati e custoditi in modo che non ne sia possibile  l’alterazione o la sottrazione; se essi sono per loro natura soggetti ad alterazione o corruzione, se ne forma  un’esatta descrizione e vengono sottoposti a perizia.  Anteriormente al giudizio di merito, il Giudice della Pretura penale decide, sentito l’interessato, sull’istanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sequestrati, che per loro natura sono soggetti ad alterazione o a corruzione e il cui mantenimento nello  stato originario comporti spese importanti o notevoli difficoltà pratiche; contro la decisione del Giudice della  Pretura penale è dato ricorso, entro il termine di dieci giorni, alla Corte di cassazione e revisione penale.  Il Giudice può assumere prove d’ufficio.  Se la sentenza di merito accerta che la confisca era illegittima, ciò che rimane degli oggetti confiscati è  restituito agli aventi diritto; in tal caso, la sentenza di merito decide sull’eventuale risarcimento a favore degli  interessati  in  base  ai  correnti  prezzi  di  mercato  applicati,  al  momento  della  sentenza,  agli  oggetti  in  questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Sequestro di documenti
Art. 164
                            Trattandosi di perquisizione di carte, si ha cura che il loro contenuto non giunga alla conoscenza  di persone che non ne hanno diritto. Se il detentore o l’avente diritto delle carte non vuole permetterne  l’esame, esse sono ritirate dall’autorità sotto suggello e si provoca la decisione del Giudice dell’istruzione e  dell’arresto se debbano essere perquisite o restituite. Consentita la perquisizione, devono essere restituite  tutte le carte estranee al processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Decadenza
Art. 165
                            1  L’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli  oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella  sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione decade il sequestro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in  giudicato. Gli possono essere restituiti prima con il consenso del Procuratore pubblico e dell’accusato. Se il  diritto  alla  restituzione  è  contestato  o  dubbio,  l’autorità  competente  ordina  il  deposito  e  può  rinviare  il  richiedente a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a  quest’ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del sequestro.  CAPITOLO VII  Controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A. Sorveglianza della  corrispondenza postale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e del  traffico delle telecomunicazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                I. In generale
                            Art. 165a  [57]  La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è regolata  dalla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Competenze
                            Art. 165b  [58]  Il Procuratore pubblico è competente a ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale  e del traffico delle telecomunicazioni.  L’autorità d’approvazione dell’ordine di sorveglianza è il Giudice dell’istruzione e dell’arresto.  La  persona  contro  la  quale  è  stata  rivolta  la  sorveglianza  può  ricorrere,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione dell’avvenuta sorveglianza, alla Camera dei ricorsi penali.  Il Tribunale di appello designa, ogni due anni, il giudice, con il relativo supplente, che dirige la selezione in  caso  di  sorveglianza  di  una  persona  che  può  rifiutarsi  di  testimoniare  poiché  vincolata  dal  segreto  professionale; il magistrato cui è attribuita una simile incombenza e il supplente devono essere scelti fra i  giudici  del  Tribunale  di  appello  che  non  sono  membri  del  Tribunale  penale  cantonale,  della  Corte  di  cassazione e di revisione penale e della Camera dei ricorsi penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Uso di apparecchi tecnici di sorveglianza
I. Condizioni
                            [59]  Art. 166  Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza se:  [60]  a)    il procedimento penale concerne un crimine o un delitto oppure un reato commesso per mezzo del  telefono, la cui gravità o particolarità giustifica l’intervento, e  b)    determinati fatti rendano la persona da sorvegliare sospetta di essere autrice o compartecipe del reato,  e  c)    le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate senza la sorveglianza o altre operazioni di  inchiesta siano rimaste infruttuose.  [61]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [62]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  annotazioni  non  necessarie  per  l’inchiesta  sono  conservate  separatamente  e  distrutte  a  procedura  ultimata a cura dell’autorità che le ha ordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Approvazione
                            Art.  167  Entro  ventiquattro  ore,  il  Procuratore  pubblico  sottopone  per  approvazione  al  Giudice  dell’istruzione  e  dell’arresto  una  copia  della  decisione,  corredata  degli  atti  e  brevemente  motivata,  che  stabilisce l’uso di apparecchi tecnici di sorveglianza.  [63]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione vige per al massimo sei mesi; il Procuratore pubblico può prorogarla di volta in volta di altri  sei mesi. La decisione di proroga, corredata degli atti e motivata, dev’essere sottoposta per approvazione al  Giudice dell’istruzione e dell’arresto dieci giorni prima della scadenza del termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Procuratore pubblico pone fine alla sorveglianza appena essa non sia più necessaria o qualora la sua  decisione sia revocata.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Esame e decisione
Art. 168
                            1  Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto esamina la decisione in base alla motivazione e agli atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se concorda con la decisione emette un decreto che l’approva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se accerta che è stato violato il diritto federale o il diritto cantonale, compreso l’eccesso o l’abuso del  potere d’apprezzamento, revoca la decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Egli  può  autorizzare  provvisoriamente  la  sorveglianza;  in  tal  caso  assegna  al  Procuratore  pubblico  un  breve termine per giustificare la misura mediante completamento degli atti o discussione orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il decreto è motivato sommariamente e notificato al Procuratore pubblico entro cinque giorni dall’inizio della  sorveglianza o, in caso di proroga, prima dell’inizio di questa data.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Prevenzione
Art. 169
                            Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza, se determinate  circostanze  facciano  presumere  che  si  stia  preparando  un  crimine  o  un  delitto,  la  cui  gravità  giustifica  l’intervento.  [64]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli art. 166 a 168 si applicano per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Segretezza e comunicazione
Art. 170
                            1  La procedura è segreta anche nei confronti della persona in causa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto vigila affinché sia posto fine alla sorveglianza dopo la scadenza del  termine o quando non sia più compatibile con lo scopo dell’inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante l’istruzione il Procuratore pubblico deve render nota alla persona in causa l’avvenuta sorveglianza  al termine della sorveglianza stessa, se non vi si oppongono gravi motivi di inchiesta. I motivi della mancata  informazione devono essere sottoposti al Giudice dell’istruzione e dell’arresto per approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’informazione sull’avvenuta sorveglianza deve essere data in ogni caso alla fine dell’istruttoria. L’accusato  e il suo difensore possono fare richiesta di prendere visione della documentazione relativa.  Art. 171       ...  [65]
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Avviso in caso di pericolo
Art. 172
                            Il Procuratore pubblico deve informare immediatamente l’autorità competente se dall’istruzione  del processo risulta un pericolo imminente per la vita o l’integrità delle persone, per esempio a causa di  pericolo di crollo di una costruzione, a causa di inquinamento di acque potabili o di costruzioni stradali  pericolose.  TITOLO VI  Procedimento di istruzione  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Premesse
Art. 173
                            L’apertura di un’istruzione formale giudiziaria è vincolata alla condizione che sia stata promossa  l’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Oggetto
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Irrevocabilità
Art. 175
                            1  La promozione dell’accusa non può essere ritirata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa deve sfociare tempestivamente nella decisione di rinvio a giudizio o di abbandono.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Trattamento delle persone coinvolte
nel procedimento
Art. 176
                            1  Le autorità devono accertare con la medesima diligenza le circostanze a favore dell’indiziato o  accusato e quelle a suo sfavore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni misura coercitiva deve essere applicata nel rispetto del principio di proporzionalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’accusato è detenuto, il procedimento deve essere condotto celermente senza rispettare l’ordine dei  procedimenti pendenti e senza interruzione. Questa norma è applicabile anche se l’accusato ha chiesto  d’anticipare l’esecuzione della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Segretezza dell’istruzione
Art. 177
                            1  Il procedimento di istruzione non è pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I magistrati, i funzionari, i periti designati dall’autorità e gli interpreti sono obbligati a mantenere il segreto  sulle operazioni compiute o alle quali hanno partecipato o assistito o di cui sono venuti a conoscenza  nell’esercizio delle loro funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Procuratore pubblico, preannunciandone il contenuto al difensore e alla parte civile, può informare il  pubblico, tramite un comunicato o altre forme appropriate, se preminenti interessi generali lo esigono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Procuratore pubblico e, dietro sua autorizzazione, gli organi di polizia possono fare appello a pubblica  collaborazione per l’accertamento di un reato.  CAPITOLO II
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Notizia al Procuratore pubblico
Art. 178
                            1  Quando il Procuratore pubblico conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto  che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia  il caso di promuovere l’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali acquisizioni di prove e giudizi preliminari devono essere solleciti.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Polizia giudiziaria
                            Art.  179
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La polizia cantonale, nell’attuazione dei suoi compiti di polizia giudiziaria, agisce sotto la  direzione del Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  procede  in  caso  di  urgenza  ad  accertare  l’esistenza  di  reati,  assicurandone  le  prove,  e  ad  identificarne gli autori, con immediata segnalazione al Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sua attività è regolata dalla legislazione sulla polizia ritenuto il rispetto di quanto disposto dal presente  codice.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Tentativo di conciliazione nei reati a
querela di parte
Art. 180
                            1  Trattandosi di reati a querela di parte, il Procuratore pubblico può, se lo ritiene opportuno,  trasmettere  preliminarmente  gli  atti  al  Giudice  di  pace  per  un  tentativo  di  conciliazione  da  compiere  sollecitamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il tentativo di conciliazione non dà esito favorevole, il Procuratore pubblico procede ai sensi dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            178.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Denuncia dell’autorità
Art. 181
                            Ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di  un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i  verbali e gli atti relativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Danno all’integrità della persona per
sospetto di reato
Art. 182
                            I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici come pure gli ausiliari di questi professionisti, che  nell’esercizio della loro professione hanno il sospetto di malattia, lesione o morte per causa di reato, sono  tenuti  a  farne  immediato  rapporto  al  Procuratore  pubblico  ed  a  trasmettergli  gli  atti  relativi,  riservate
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Informazioni preliminari
I. In generale
Art. 183
                            all’assunzione di prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Conclusione
Art. 184
                            1  Se il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trova  motivi  sufficienti  per  promuovere  l’accusa,  vi  provvede  sollecitamente  con  comunicazione  formale  all’accusato e avviso alle parti, e procede all’istruzione del processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso contrario, notifica alla parte civile, alla parte lesa, al denunciato rispettivamente al querelato che  non fa luogo al procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’arresto equivale a promozione dell’accusa: con l’intimazione dell’ordine di arresto è dato alle parti avviso  della promozione dell’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Non luogo a procedere
I. Forma del decreto
Art. 185
                            [66]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  che il denunciato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il  termine del rimedio di cui all’art. 186 decorre dall’intimazione della motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all’art. 186.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza di promozione dell’accusa
Art. 186
                            1  La parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere,  presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Camera dei ricorsi penali decide sull’istanza dopo averla trasmessa al denunciato e al Procuratore  pubblico per le osservazioni da presentare entro dieci giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’istanza è accolta, l’istruzione del processo ha luogo per opera di altro Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove,  dei ricorsi penali ordina al Procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Riapertura del procedimento
Art. 187
                            1  Il procedimento, da cui si è desistito ai sensi dell’art. 184 cpv. 2, è ripreso a giudizio del  Procuratore pubblico, quando si scoprono nuove prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Valgono le disposizioni che reggono le informazioni preliminari.  CAPITOLO III  Promozione dell’accusa e istruzione formale
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Contenuto della promozione dell’accusa
Art. 188
                            La promozione dell’accusa deve indicare:  a)    le generalità dell’accusato, atte ad identificarlo;  b)    la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica;  c)    l’autorità che l’ha emanata;  d)    eventualmente il querelante, la parte lesa o la parte civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Scopo dell’istruzione formale
Art. 189
                            L’istruzione del procedimento ha per scopo di sottoporre ad un preventivo esame l’accusa  contro una determinata persona, in modo che si possa pronunciare o la desistenza del procedimento o lo  stato di accusa, e di assicurare la non interrotta assunzione delle prove nel pubblico dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Estensione a persone o fatti
Art. 190
                            1  Se nel corso dell’istruzione si manifesta la necessità di estenderla ad una persona non indicata  nella promozione dell’accusa, il Procuratore pubblico procede come all’art. 184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La connessione è presunta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’estensione ad un altro fatto o a un’altra qualifica giuridica può avvenire con notifica a verbale. Il relativo  verbale, se del caso per estratto, è intimato al difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Ricorso contro la promozione dell’accusa
Art. 191
                            1  Nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, può essere presentato ricorso alla Camera dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell’azione od omissione incriminata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione della Camera dei ricorsi penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Competenza
Art. 192
                            1  Di regola il procedimento deve essere avviato, condotto e concluso dal Procuratore pubblico  che ha promosso l’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Procuratore pubblico responsabile di un procedimento può farsi sostituire temporaneamente o assistere  da un altro Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Conduzione dell’istruzione formale
Art. 193
                            Il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto dei diritti  delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Competenze delegate
                            Art.  194            Il  Procuratore  pubblico  può  sotto  sua  responsabilità  incaricare  o  delegare  funzionari  del  Ministero pubblico o funzionari di polizia all’assunzione di prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                H. Verbale delle operazioni
Art. 195
                            Di tutte le operazioni di istruzione formale, il Procuratore pubblico tiene verbale cronologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                I.Completazione dell’istruzione formale
Art. 196
                            1  Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto lo scopo dell’istruzione formale, ne dà avviso  alle parti, informandole che possono prendere conoscenza degli atti e formulare entro un termine da lui  fissato, non inferiore a quindici giorni e prorogabile, istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi  di prova da assumere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A richiesta gli atti sono consegnati ai patrocinatori, eventualmente in parte, per un tempo determinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’istruzione è ripresa, il Procuratore pubblico può assumere nuove prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Acquisiti i complementi, si procede come ai precedenti capoversi, limitatamente al loro oggetto ed alle loro  risultanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro le decisioni del Procuratore pubblico è dato reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                L. Chiusura dell’istruzione formale
Art. 197
                            Alla scadenza inutilizzata del termine di cui all’art. 196 cpv. 1, il Procuratore pubblico notifica alle  parti la chiusura dell’istruzione formale.  TITOLO VII  Rinvio a giudizio e abbandono  Accusa
                        
                        
                    
                    
                    
                A. In generale
Art. 198
                            1  il decreto o atto di accusa oppure pronunciare l’abbandono del procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  parziale  abbandono  nello  stesso  procedimento  deve  essere  pronunciato  con  decisione  separata  dal  decreto o atto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Atto di accusa
I. Principio
Art. 199
                            L’atto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato al Tribunale di merito competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Contenuto
Art. 200
                            1  L’atto di accusa deve indicare:  a)    il cognome, nome, paternità, età, professione, nazionalità e domicilio dell’accusato;  b)    l’azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa  e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale;  c)    gli articoli della legge penale applicabile;  d)    le Assise davanti alle quali deve aver luogo il dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’atto di accusa è unito l’elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Ricorso
1. Casi
                            dall’accusato e dalla parte civile ricorso alla Camera dei ricorsi penali, con contemporanea trasmissione al  presidente della Corte competente, per opporre:  a)    la nullità dell’atto di accusa per vizio di forma;  b)    l’incompetenza delle Assise indicate nell’atto di accusa;  c)    le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ricorso ha effetto sospensivo: il presidente della Corte competente trasmette gli atti alla Camera dei  ricorsi penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Nullità dell’atto di accusa
Art. 202
                            perché presenti un nuovo atto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Incompetenza della Corte
Art. 203
                            1  Corte d’assise competente, con trasmissione degli atti al suo presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se deve essere emanato un decreto di accusa, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico per la sua  completazione come all’art. 208 e per nuova intimazione alle parti per eventuale opposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Eccezioni
Art. 204
                            La fondatezza dell’eccezione comporta l’abbandono o la sospensione del procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Reiezione
Art. 205
                            La reiezione del ricorso è pronunciata con decreto non motivato e non è definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Trasmissione
Art. 206
                            1  L’atto di accusa con l’incarto dell’istruzione formale è trasmesso al giudice competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Analogamente procede la Camera dei ricorsi penali, dopo la decisione del ricorso contro l’atto di accusa,  salvo il caso dell’art. 202.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Decreto di accusa
I. Principio
1. In generale
Art. 207
                            [68]  Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato alla Pretura penale in materia di  contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico  ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il  lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore;  il cumulo con la multa è sempre possibile  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Con il decreto di accusa possono essere pronunciate le misure previste dagli art. 67b-73 CPS.  Non  possono  essere  pronunciate,  sotto  pena  di  nullità,  pene  detentive  né  revoche  della  sospensione  condizionale  delle  stesse,  senza  che  l’accusato  sia  stato  informato  del  diritto  di  essere  interrogato  dal  Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Semplificazione della procedura
                            Art. 207a  a)    dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l’accusa e senza procedere all’istruzione formale;  b)    prima della chiusura dell’istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Contenuto
Art. 208
                            1  Il decreto di accusa deve indicare oltre a quanto previsto dall’art. 200:  a)    la proposta della pena e della sua eventuale sospensione condizionale;  b)    l’eventuale indennizzo alla parte civile;  c)    l’eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;  d)    le eventuali misure previste dagli art. 67b-73 CPS;  [70]  e)    l’avvertenza che le proposte del decreto di accusa si riterranno accettate ed acquisteranno forza di  cosa  giudicata  se  l’accusato  o  la  parte  civile  non  avranno  presentato  al  Procuratore  pubblico  opposizione scritta entro quindici giorni dall’intimazione;  f)     l’avvertenza che possono essere chiesti la nomina immediata di un difensore d’ufficio e il gratuito  patrocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Intimazione
Art. 209
                            Il Procuratore pubblico intima il decreto di accusa all’accusato, al difensore e alla parte civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Opposizione
Art. 210
                            1  L’opposizione non deve essere motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può essere presentata opposizione parziale, contro singoli dispositivi del decreto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’opposizione può essere ritirata finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza.  Rimane riservata l’attribuzione delle spese dalla stessa cagionate.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Trasmissione
Art. 211
                            Se viene interposta opposizione, il Procuratore pubblico trasmette senza indugio il decreto di  accusa con l’incarto dell’istruzione formale alla Pretura penale.  Il Procuratore pubblico non è obbligato a presenziare al dibattimento.  [72]  Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento deve notificarlo alla Pretura penale  entro tre giorni dall’ordinanza sulle prove.  [73]
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Ricorso
Art. 212
                            Contro il decreto di accusa è dato il ricorso per i motivi e secondo quanto disposto dagli art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201-205, applicati per analogia, senza contemporanea trasmissione alla Pretura penale, ritenuto che la  Camera dei ricorsi penali ritrasmette sempre gli atti al Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ricorso sospende la decorrenza dei termini per la presentazione dell’opposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Rinvio a giudizio secondo il diritto
penale amministrativo
                            Art.  213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il rinvio a giudizio dell’amministrazione federale in causa tiene luogo di atto o decreto di  accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le  disposizioni  speciali  degli  art.  73  e  seguenti  della  legge  federale  sul  diritto  penale  amministrativo.  CAPITOLO II  Abbandono
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Abbandono del procedimento
I. Contenuto e forma del decreto
                            [75]  Art. 214  [76]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se, dopo compiuta l’istruzione, il Procuratore pubblico non ritiene di presentare l’atto o il  decreto di accusa, egli pronuncia l’abbandono del procedimento penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il decreto di abbandono può essere notificato senza motivazione, menzionando che l’accusato e la parte  civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216 decorre dall’intimazione della motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all’art. 216.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Notifica
Art. 215
                            Il Procuratore pubblico notifica il decreto di abbandono all’accusato, al difensore e alla parte  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Proposta di atto di accusa
1. Generalità
Art. 216
                            1  Entro dieci giorni dall’intimazione del decreto di abbandono, la parte civile può proporre alla  Camera dei ricorsi penali un atto di accusa, accompagnato da memoriale di motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rilevati vizi di forma, la Camera dei ricorsi penali rinvia l’atto di accusa al proponente, perché lo emendi  entro dieci giorni. La competenza del giudice di merito è verificata e definita d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  procedimento  di  accusa  per  i  reati  connessi  con  quelli  oggetto  dell’abbandono  è  sospeso  sino  a  decisione sulla proposta di atto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Questo rimedio non è ammesso per le contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Osservazioni ed eccezioni
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di dieci giorni per le osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nello stesso termine l’accusato può sollevare le eccezioni di cui all’art. 201 cpv. 1 lett. c), che sono decise  dalla Camera dei ricorsi penali con un unico giudizio, con riferimento agli art. 204 e 205.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Delibazione
Art. 218
                            1  Se ammette l’atto di accusa, la Camera dei ricorsi penali trasmette gli atti al giudice del merito  competente, con decreto non motivato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  incombenti  di  accusa  sono  assunti  dal  Procuratore  pubblico  diverso  da  quello  che  ha  pronunciato  l’abbandono.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Decreto di accusa
Art. 219
                            fino  a  novanta  aliquote  o  il  lavoro  di  pubblica  utilità  fino  a  360  ore,  la  Camera  dei  ricorsi  penali  può  trasformare l’atto di accusa in decreto di accusa.  [77]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In tal caso gli atti sono trasmessi con decreto non motivato al Procuratore pubblico competente secondo  l’art. 218 cpv. 2, affinché proceda come agli art. 208 e 209.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Crescita in giudicato
Art. 220
                            1  Il decreto di abbandono ha forza di cosa giudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservata la revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Revoca del decreto di abbandono
I. Proposta
Art. 221
                            1  Quando si scoprono fatti o mezzi di prova rilevanti, non emersi nell’istruzione formale e finché  l’azione penale non sia prescritta, il Procuratore pubblico e la parte civile possono proporre alla Camera dei  ricorsi penali la revoca del decreto di abbandono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non è ammessa revoca in caso di contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Osservazioni
                            Art.  222
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  proposta  di  revoca  è  intimata  alle  parti  con  il  termine  di  dieci  giorni  per  presentare  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la Camera dei ricorsi penali accerta pericolo di collusione, non si fa luogo a scambio di allegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Decisione
Art. 223
                            1  dell’istruzione formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È ammissibile una revoca parziale rispetto alla promozione dell’accusa che ha fatto oggetto di abbandono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La proposta respinta non può essere rinnovata per gli stessi motivi.  TITOLO VIII
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Ordinanza di apertura
Art. 224
                            1  Il presidente della Corte competente, entro tre giorni dalla ricevuta dell’atto o del decreto di  accusa, notifica all’accusato, al suo difensore e alla parte civile un’ordinanza, con la quale intima l’atto di  accusa rispettivamente comunica l’opposizione al decreto di accusa e dà le avvertenze di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare sono assegnati e iniziano a decorrere i termini degli articoli seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Difensore
Art. 225
                            L’accusato, che ne è sprovvisto, è invitato a designare nel termine di tre giorni il difensore,  riservate le norme sulla difesa d’ufficio e sul gratuito patrocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Assessori-giurati
Art. 226
                            1  Le parti sono citate alla seduta pubblica di estrazione degli assessori- giurati, con l’avvertenza  all’accusato che nei processi davanti alle Assise correzionali può rinunciarvi, con l’accordo del difensore e  del Procuratore pubblico.  [78]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rinuncia può avvenire anche dopo l’estrazione e sino all’apertura del dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Notifica di prove
I. In generale
                            Art.  227
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate con l’atto di  accusa,  devono  notificarle  al  presidente  entro  dieci  giorni.  Il  presidente  ad  istanza  di  parte  proroga  convenientemente questo termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro  lo  stesso  termine  le  parti  possono  formulare  opposizione  all’uso  in  sede  dibattimentale  di  altre  risultanze dell’istruzione formale. La decorrenza inutilizzata del termine eventualmente prorogato significa  accettazione  dell’uso  dibattimentale  delle  risultanze  scritte  dell’istruzione  formale,  per  le  prove  di  cui  il  Procuratore pubblico non chiede esplicitamente l’assunzione con l’atto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La richiesta di assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con l’istruzione formale deve  essere motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di abuso, le prove irrilevanti possono essere respinte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il presidente può disporre d’ufficio l’assunzione di prove al dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’ammissione  e  la  reiezione  di  prove  notificate  e  la  loro  assunzione  d’ufficio  è  decisa  con  ordinanza,  intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Riserva
Art. 228
                            1  Prove possono sempre essere chieste o prodotte oltre i termini dell’articolo precedente e sino  alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, ritenuto che -salvo rilevanza e novità- la parte proponente non  può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sull’ammissibilità  della  richiesta  formulata  al  dibattimento  decide  la  Corte,  che  ha  pure  la  facoltà  di  assumere prove non precedentemente notificate o ammesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Assenza dal processo
Art. 229
                            1  presenziare al dibattimento, se sono fatte valere preminenti ragioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione dell’ordinanza di cui all’art. 224 cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Può ancora essere presentata sino all’apertura del dibattimento, entro dieci giorni dall’insorgere di nuovi  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assenza non può essere autorizzata senza il consenso di tutte le parti, se l’istanza è presentata dopo  l’intimazione delle citazioni al processo. In tal caso, una decisione negativa non può essere impugnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Aggiornamento del dibattimento
Art. 230
                            1  Il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell’atto o del  decreto di accusa al presidente della Corte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di intervento degli assessori-giurati, il termine è prolungato di regola sino a sessanta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le citazioni sono staccate dal presidente al più tardi dieci giorni prima del dibattimento, riservata la notifica  ritardata di testimoni e periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Organizzazione del dibattimento
Art. 231
                            1  Il presidente può fissare con ordinanza il programma del dibattimento, con particolare riguardo  all’ordine e ai tempi dell’assunzione delle prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Procuratore pubblico ed i patrocinatori possono essere convocati in udienza per questi incombenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Questi provvedimenti possono essere contestati unicamente dinanzi alla Corte.  CAPITOLO II  Dibattimento
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Direzione
                            Art.  232
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La direzione del dibattimento spetta al presidente. Quando un suo provvedimento venga  impugnato, la Corte decide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presidente veglia affinché il comportamento e l’abbigliamento delle parti siano rispettosi della Corte.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Presenza dei giudici e delle parti
                            Art.  233
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  dibattimento  devono  essere  presenti,  senza  interruzione,  tutte  le  persone  chiamate  a  pronunciare la sentenza, il Procuratore pubblico, l’accusato e il difensore. È riservato l’art. 229.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Corte  può  permettere  al  Procuratore  pubblico  o  al  segretario  di  farsi  sostituire  per  parte  del  procedimento da un sostituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Queste decisioni sono definitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Costituzione delle Assise
Art. 234
                            1  Il presidente costituisce innanzitutto le Assise, deferendo il giuramento o la promessa agli  assessori-giurati giusta la formula seguente:  “Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento  dalle sole risultanze del dibattimento, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio  giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non intrattenermi con nessuno sul processo prima  che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della  Corte”.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara “lo giuro” oppure “lo  prometto”.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Accusato
I. In generale
                            Art.  235
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accusato compare sciolto al dibattimento. Se è in arresto è accompagnato da agenti di  polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Iniziato il dibattimento, il presidente ordina le misure opportune per impedire che l’accusato a piede libero  si allontani durante le interruzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Misure disciplinari nei suoi confronti
Art. 236
                            1  Se l’accusato si comporta in modo da turbare il regolare svolgimento dell’udienza, e vi persiste  nonostante l’ammonimento del presidente, la Corte delle assise può decidere che il dibattimento prosegua  senza la sua presenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il provvedimento può essere revocato ad istanza del difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Rinvio e sospensione del dibattimento
Art. 237
                            1  Sulla domanda di rinvio o di sospensione del dibattimento decide la Corte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rinvio  e  la  sospensione  possono  essere  accordati  solo  per  tempo  determinato  e  per  uno  dei  motivi  seguenti:  a)    malattia o grave impedimento dell’accusato o del suo difensore;  b)    malattia od altro grave impedimento a comparire di un testimone o perito o della parte lesa citata come  testimone, qualora la deposizione sia importante per il processo e non possa essere altrimenti supplita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel caso di duraturo impedimento dell’accusato, si può procedere al giudizio; sono in tal caso applicabili le  norme previste per la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Interruzione del dibattimento
Art. 238
                            Il presidente può accordare brevi interruzioni del dibattimento, non superiori ai tre giorni, in  particolare per le esigenze del processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Formalità iniziali
                            Art.  239
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  professione e stato civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il segretario legge l’atto d’accusa; all’accusato che non comprende la lingua italiana l’atto di accusa è  tradotto nella sua lingua materna o in altra lingua a lui nota, a meno che egli non vi rinunci perché già gli è  stato tradotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il presidente spiega ai giurati il significato dell’atto d’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ai giurati vengono messi a disposizione l’atto d’accusa, il Codice penale e il Codice di procedura penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il presidente procede poi all’appello dei testimoni e dei periti citati.
                        
                        
                    
                    
                    
                H. Testimoni
Art. 240
                            1  processo e di non assistere al dibattimento prima di essere interrogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presidente provvede ad impedire eventuali intese fra i testimoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con  l’autorizzazione  del  presidente  i  periti  possono,  anche  prima  del  loro  interrogatorio,  assistere  al  dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A seconda delle circostanze, può essere imposto al querelante ed alla parte lesa di allontanarsi dalla sala
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Reperti
Art. 241
                            Di regola si devono portare nelle sala d’udienza gli oggetti uniti agli atti come mezzi di prova e  strumenti del reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                L. Interrogatorio
I. Accusato
                            Art.  242
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accusato  è  interrogato  dal  presidente.  I  membri  della  Corte,  il  Procuratore  pubblico,  il  difensore e la parte civile possono successivamente porre domande all’accusato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso di più accusati l’ordine del loro interrogatorio è stabilito dal presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante l’interrogatorio di un accusato, gli altri possono essere allontanati dalla sala d’udienza quando il  presidente lo reputi opportuno per la ricerca della verità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ultimato l’interrogatorio separato, le parti possono rivolgere domande ai singoli accusati al fine di chiarire le  eventuali contraddizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Parte lesa, testimoni e periti
Art. 243
                            1  Dopo l’interrogatorio dell’accusato, si procede all’esame della parte lesa, dei testimoni e dei  periti, nell’ordine stabilito dal presidente, incominciando, di regola, da quelli presentati con l’atto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I testimoni ed i periti di accusa sono interrogati dapprima dal Procuratore pubblico, poi dalla parte civile,  infine dal difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il difensore ha tuttavia il diritto di interrogarli prima della parte civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I testimoni ed i periti notificati dalla parte civile sono sentiti in seguito, interrogati prima da essa, poi dal  Procuratore pubblico e infine dal difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il difensore interroga per primo i testimoni e periti notificati dalla difesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il presidente ed i membri della Corte hanno facoltà di rivolgere domande all’accusato, alla parte lesa, ai  testimoni e ai periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’accusato ha la facoltà di rivolgere direttamente delle domande.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Confronto fra testimoni
Art. 244
                            1  Il presidente può ordinare il confronto di testimoni quando le loro deposizioni non concordino su  circostanze rilevanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I testimoni e i periti non possono allontanarsi se non quando siano stati licenziati dal presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le parti hanno pure diritto di richiedere che determinati testimoni siano allontanati, dopo il loro esame,  dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri  testimoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Disciplina dell’interrogatorio
Art. 245
                            1  Il presidente deve proteggere l’accusato, la parte lesa, i testimoni ed i periti contro gli abusi  delle  parti  nell’interrogatorio.  La  Corte  può  privare  una  parte  del  diritto  di  continuare  direttamente  nell’interrogatorio. Le domande sono allora proposte per mezzo del presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presidente  può  vietare  domande  non  pertinenti  all’oggetto  del  processo.  Nascendo  contestazioni,  la  Corte decide.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Falsa testimonianza
Art. 246
                            registrata a verbale, letta al testimone e da lui firmata. Il presidente può ordinare l’arresto del testimone.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Deposizioni in istruttoria
                            Art.  247
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  deposizioni  fatte  in  istruttoria  non  possono  essere  lette  al  pubblico  dibattimento,  ad  eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale o quando  non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di  legge, riservati gli art. 227 e 228.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’accusato possono prospettarsi le dichiarazioni che ha fatto nell’istruttoria al fine di dare chiarimenti. Ai  testimoni  possono  pure  prospettarsi  le  dichiarazioni  fatte  nell’istruttoria,  quando  la  loro  deposizione  al  pubblico dibattimento differisca da quelle sopra punti essenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                VII. Impedimento del testimone
Art. 248
                            Se un testimone è impedito di comparire al dibattimento per causa di malattia, può essere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            all’udienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                VIII. Lettura di atti processuali
Art. 249
                            1  Al dibattimento si devono leggere le parti dei verbali delle ispezioni, perquisizioni e perizie, delle  sentenze penali e dei documenti scritti che servono come mezzo di prova nel processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo la lettura degli atti, l’accusato ha diritto di fare dichiarazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dinanzi al giudice unico non si procede a lettura di atti dell’istruzione formale, salvo su richiesta di parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                M. Nuovi fatti o nuova valutazione
giuridica dei fatti
Art. 250
                            1  Se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena  eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla  base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se dai dibattimenti risulta, invece, che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato  nell’atto di accusa, su istanza del Procuratore pubblico ed anche d’ufficio la Corte deve ordinare un rimando  del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non si fa luogo al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se in  pari tempo l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave,  rinuncia al rimando.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo  stesso  avviene  quando,  nel  corso  del  dibattimento,  l’accusato  risulta  colpevole  di  altro  reato  non  contemplato nell’atto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                N. Arringhe e conclusioni delle parti
                            Art.  251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  all’oggetto dell’accusa. La parte civile prende la parola dopo il Procuratore pubblico. La difesa risponde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Procuratore pubblico e la parte civile hanno il diritto di replicare e la difesa di duplicare. Eccezionalmente  il presidente può autorizzare un difensore a replicare all’arringa di un altro difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Procuratore pubblico prende conclusioni sulla questione della colpevolezza e della pena. La parte civile  sulla colpevolezza e sul risarcimento dei danni. La difesa su tutti e tre i punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La parte civile non assistita al dibattimento da un avvocato può chiedere al Procuratore pubblico di prender  conclusioni sul risarcimento dei danni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se vi sono più accusati e i loro difensori non si accordano sull’ordine della parola, il presidente lo stabilisce  avendo riguardo alla gravità dell’accusa, per modo che il difensore del più gravemente accusato abbia per  ultimo la parola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Al termine del loro intervento, le parti possono presentare un testo scritto che contiene le conclusioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                O. Dichiarazioni dell’accusato
Art. 252
                            L’accusato, dopo che ha parlato il suo difensore, deve essere interpellato se abbia qualche cosa  da aggiungere in sua difesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                P. Quesiti
I. Loro formulazione
                            Art.  253
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conclusa  la  discussione,  il  presidente  propone  i  quesiti  che  devono  essere  sottoposti  al  giudizio della Corte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  parti  possono  presentare  proposte  di  modificazione,  sulle  quali  la  Corte  giudica  immediatamente  annunciando verbalmente le decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Contenuto
Art. 254
                            1  dell’accusa, con tutti gli elementi costitutivi del reato, le circostanze che determinano l’esistenza di una  specie particolare di reato, o l’applicazione di una pena diversa, e quelle che escludono o diminuiscono  l’imputabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se vi sono più accusati i quesiti sono formulati singolarmente per ognuno di essi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Q. Verbale
I. Contenuto
Art. 255
                            1  Il verbale del dibattimento è tenuto dal segretario.  Esso deve contenere:  a)    il luogo ed il giorno del dibattimento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)    il nome dell’accusato, del difensore, della parte civile e del suo rappresentante e patrocinatore;  e)    il nome dei testimoni, periti ed interpreti assunti e se hanno prestato giuramento;  f)     se il dibattimento è stato pubblico, o se ne fu esclusa la pubblicità e per quale motivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Deve  inoltre  indicare  sommariamente  lo  svolgimento  del  dibattimento,  nonché  l’osservanza  di  tutte  le  formalità essenziali; deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e  conclusioni presentate nel corso del dibattimento, le decisioni pronunciate ed il dispositivo della sentenza; a  richiesta di una parte, la verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel verbale sono riportate le risposte dell’accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni:  a)    nei casi previsti dagli art. 246 e 248;  b)    se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento, o modificano al dibattimento  quanto hanno dichiarato in istruttoria;  c)    d’ufficio o su richiesta delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Efficacia probatoria e impugnazione
                            Art.  256
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’osservanza delle formalità prescritte per il dibattimento può essere provata soltanto per  mezzo del verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contenuto del verbale può essere impugnato soltanto con denuncia di falso.  CAPITOLO III  Sentenza
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Deliberazione della Corte
I. Discussione e decisione
Art. 257
                            1  diritto, rispondendo ai quesiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presidente sottopone a deliberazione prima le questioni di fatto, poi le questioni di diritto, da ultimo le  questioni della pena e del risarcimento. Tutti i membri della Corte devono votare su quest’ultime questioni,  qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto. Prima votano gli assessori-giurati in ordine alfabetico,  poi i giudici a latere. Il presidente vota per ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte di assise se non alla maggioranza dei  suoi membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I dispositivi della sentenza sono redatti dal presidente e letti subito in seduta pubblica, alla presenza della  Corte al completo, del Procuratore pubblico, dell’accusato e del difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il presidente espone i motivi essenziali del giudizio; qualora vi fosse discordanza fra la motivazione orale e  quella scritta (art. 260), determinante è quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Verbale
Art. 258
                            1  I dispositivi sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro  è impedito di firmare ne è annotato il motivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il verbale indica il nome del giudice incaricato della redazione della sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Apprezzamento delle prove
Art. 259
                            Sul valore delle prove raccolte, la Corte d’assise decide secondo il suo libero convincimento in  base alle risultanze del pubblico dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Sentenza
I. Contenuto
Art. 260
                            1  La sentenza è pronunciata in nome della Repubblica e Cantone del Ticino e deve enunciare:  a)    il giorno, il mese, l’anno ed il luogo in cui fu pronunciata;  b)    la denominazione della Corte d’assise ed i nomi dei membri che la compongono;  c)    il nome del Procuratore pubblico, della parte civile e del suo patrocinatore;  d)    il cognome, nome, la paternità, l’età, la professione, la nazionalità e il domicilio dell’accusato;  e)    il nome del difensore;  f)     il contenuto essenziale dell’atto d’accusa;  g)    il giorno del dibattimento;  h)    le proposte conclusionali del Procuratore pubblico, della parte civile e della difesa;  i)     la decisione della Corte sulla questione della colpabilità, sui risarcimenti e sulle spese, rispondendo ad  ogni singolo quesito;  l)     le norme della legge penale applicate;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sentenza si fonda sui fatti indicati nell’atto di accusa, riservato l’art. 250.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei motivi sono concisamente esposti i fatti che la Corte ritiene provati o non provati e per quali ragioni, e  le considerazioni di diritto.  Nei processi celebrati davanti alle Assise correzionali, la sentenza può essere notificata senza motivazione  se l’accusato, il Procuratore pubblico e la parte civile vi rinunciano con notifica scritta entro cinque giorni  dalla comunicazione orale dei dispositivi; la rinuncia decade con la presentazione della dichiarazione di  ricorso per cassazione.  Nei processi celebrati davanti al giudice della Pretura penale, la sentenza è notificata senza motivazione,  riservata la facoltà dell’accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di chiederla con notifica scritta  entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi.  [80]
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Sentenza di condanna
Art. 261
                            La sentenza di condanna deve precisare:  a)    l’azione o l’omissione di cui l’accusato è ritenuto colpevole con la indicazione delle circostanze che  motivano il titolo del reato e l’applicazione di una determinata sanzione penale;  b)    la pena, le misure e la revoca della sospensione condizionale a cui l’accusato viene condannato.  [81]
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Sentenza di assoluzione
Art. 262
                            La sentenza di assoluzione deve indicare nel dispositivo solo il proscioglimento dell’accusato  dall’accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Redazione e intimazione
Art. 263
                            1  La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno; è firmata  dal presidente e dal segretario ed è intimata all’accusato, al suo difensore, al Procuratore pubblico ed alla  parte civile entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, sotto pena di nullità.  Il termine di intimazione è di trenta giorni, sotto pena di nullità, per i dibattimenti che si svolgono con il  concorso di assessori-giurati.  [82]
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Pubblicazione
Art. 264
                            1  Comunicati oralmente i dispositivi della sentenza, il presidente avverte le parti del diritto di  presentare per il suo tramite la dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il  termine di cinque giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assenza del Procuratore pubblico e del difensore non invalida la pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’accusato e il suo difensore non sono presenti, il presidente assume due testimoni alla pubblicazione.  Nei  processi  davanti  alle  Assise  correzionali,  il  presidente,  comunicati  oralmente  i  dispositivi,  avverte  inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono rinunciare ad esigere la motivazione della  sentenza.  Nei  processi  davanti  al  giudice  della  Pretura  penale,  quest’ultimo,  comunicati  oralmente  i  dispositivi,  avverte  inoltre  le  parti  che,  entro  il  termine  di  cinque  giorni,  possono  chiedere  la  motivazione  della  sentenza.  CAPITOLO IV  Pretese civili
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Indagini sul danno
Art. 265
                            L’autorità penale deve, senza ritardare il corso dell’azione penale, estendere le sue indagini alle  circostanze che hanno influenza nella determinazione del danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Giudizio sulle pretese di diritto civile
                            Art.  266            Nella  sentenza  di  condanna  la  Corte  d’assise,  ad  istanza  della  parte  civile,  decide  contemporaneamente sulle pretese di diritto civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Rinvio al foro civile; risarcimento parziale
Art. 267
                            1  Se  la Corte non stima sufficienti i dati del processo per tale decisione, rimette la parte civile al  foro civile. Contro questa decisione non è dato rimedio di diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In tale caso, la Corte può accordare alla parte civile un risarcimento parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Legittimazione
Art. 268
                            1  Contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte  civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal  Codice di procedura civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro la condanna al risarcimento parziale è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Termini
Art. 269
                            I termini per il ricorso decorrono dalla crescita in giudicato della sentenza penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Restituzione alla parte lesa
I. Per sentenza penale o decisione dell’inquirente
                            Art.  270
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La sentenza ordina la restituzione alla parte danneggiata degli oggetti riconosciuti di sua  proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la restituzione al danneggiato, prima della pubblicazione della sentenza, degli oggetti sottratti, vale  l’art. 165 cpv. 2 e 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Per giudizio civile
Art. 271
                            La domanda diretta ad ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è demandata al foro civile  nei seguenti casi:  a)    se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato;  b)    se più danneggiati se ne contendono la proprietà;  c)    se il danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Assoluzione
Art. 272
                            Se l’accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento.  CAPITOLO V  [85]  Sentenza del giudice della Pretura penale sulla opposizione al decreto di accusa
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Atti preparatori del giudice
della Pretura penale
                            [86]  Art. 273  [87]  Le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della  Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Dibattimento
Art. 274
                            [88]  Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento, deve notificarlo al giudice e alle parti  entro tre giorni dall’intimazione dell’ordinanza sulle prove.  Il giudice dirige il dibattimento, interroga la parte civile e l’accusato; assume le prove e dà la parola al  Procuratore pubblico, alla parte civile, al difensore e da ultimo all’accusato; le parti e il Procuratore pubblico  possono pure rivolgere interpellanze ai testimoni ed ai periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Verbale
Art. 275
                            1  Il verbale dell’udienza è tenuto da un addetto alla cancelleria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il verbale deve contenere:  a)    il luogo e il giorno del dibattimento;  b)    il nome e il cognome del giudice, del Procuratore pubblico e del difensore;  c)    la data e le conclusioni del decreto d’accusa;  d)    il nome dell’accusato e della parte civile;  e)    i nomi dei testimoni e dei periti assunti e l’elenco delle altre prove esperite;  f)     le domande presentate all’udienza;  g)    la nota degli atti, documenti ed oggetti inerenti al processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Sentenza
Art. 276
                            Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata  verbalmente  nei  dispositivi  e  con  esposizione  dei  motivi  essenziali  all’accusato,  alla  parte  civile  ed  al  Procuratore pubblico.  [90]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine  di cinque giorni, la motivazione della sentenza.  [91]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sentenza motivata dev’essere intimata, sotto pena di nullità, entro venti giorni dalla comunicazione orale  dei dispositivi, all’accusato, al suo difensore, alla parte civile e al Procuratore pubblico con l’indicazione del  rimedio di diritto e del termine entro il quale può essere proposto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il giudice pronuncia, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli  atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli indennizzi alla parte civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [92]
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Giudizio contumaciale
Art. 277
                            Non comparendo l’accusato nel giorno fissato per il dibattimento, il giudice sente il denunciante,  eventualmente  il  Procuratore  pubblico,  e,  se  presenti,  i  testimoni,  i  periti  e  il  difensore,  e  giudica  in  contumacia in base alle risultanze degli atti.  [93]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Degli atti processuali è tenuto verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dalla emanazione della sentenza, presentare al  giudice istanza per un nuovo giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se l’accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi  regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, il giudice non entra nel merito dell’istanza di nuovo  giudizio  e  dichiara  definitivamente  valida  la  sentenza  contumaciale;  la  citazione  deve  rendere  edotto  l’accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.  [94]  Il giudizio contumaciale di condanna diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l’accusato abbia  avuto  conoscenza  della  citazione  per  il  dibattimento;  per  le  spese  e  per  i  risarcimenti,  il  giudizio  è  immediatamente esecutivo.  [95]
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Rimedi di diritto
Art. 278
                            Contro la sentenza del giudice della Pretura penale sono ammessi il ricorso per cassazione e  la domanda di revisione.  [96]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono applicabili le norme del titolo IX, capitolo III e IV.  TITOLO IX  Rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                A. In materia di libertà personale
Art. 279
                            Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente in materia di privazione e di limitazione della  libertà personale, come alle disposizioni del titolo IV.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Reclamo
I. In generale
Art. 280
                            1  Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso il reclamo al  Giudice dell’istruzione e dell’arresto, salvo contraria disposizione di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono legittimati al reclamo le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Modalità
                            Art.  281
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  reclamo  è  presentato  al  Giudice  dell’istruzione  e  dell’arresto  entro  dieci  giorni  dalla  conoscenza del provvedimento o fintanto che dura l’omissione impugnata, in tante copie quante sono le  parti più una per il giudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del Giudice  dell’istruzione e dell’arresto.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Procedura scritta
Art. 282
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide sollecitamente con sentenza succintamente motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Procedura orale
                            Art.  283  Invece  dell’assegnazione  di  un  termine  per  le  osservazioni,  o  in  ogni  caso  se  lo  ritiene  opportuno, il Giudice dell’istruzione e dell’arresto può citare le parti ad udienza di contraddittorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al termine dell’udienza il Giudice dell’istruzione e dell’arresto decide con nota a verbale. Può rinviare la  decisione a sentenza come all’art. 282 cpv. 2.  CAPITOLO II  Competenze e procedura dinanzi  alla Camera dei ricorsi penali
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Competenze
Art. 284
                            1  La Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso:  a)    contro le decisioni del Giudice dell’istruzione e dell’arresto e contro i provvedimenti del presidente del  Tribunale competente in materia di privazione della libertà personale, nonché contro le decisioni del  Giudice dell’istruzione e dell’arresto in materia di sequestri;  b)    contro il decreto di non luogo a procedere, la promozione dell’accusa, il decreto di abbandono e l’atto o  decreto di accusa;  c)    contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico  dibattimento, salvo contraria disposizione di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esercita le altre competenze attribuitele dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Salvo contraria disposizione speciale sono applicate le norme procedurali che seguono.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Ricorso
I. Modalità
Art. 285
                            1  Il ricorso è presentato alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla conoscenza della  decisione  o  del  provvedimento  rispettivamente  fintanto  che  dura  l’omissione  impugnata,  in  tante  copie  quante sono le parti più una per il giudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non  ha  effetto  sospensivo,  salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti  o  salvo  contraria  decisione  del  presidente della Camera dei ricorsi penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura
Art. 286
                            1  Il ricorso è intimato al Procuratore pubblico, alle altre parti interessate e —nel caso dell’art. 284  cpv.  1  lett.  c)  –al  presidente  del  Tribunale  competente  con  un  termine  massimo  di  dieci  giorni  per  presentare eventuali osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla procedura ricorsuale è applicabile l’art. 283 cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’udienza presenzia il presidente della Camera dei ricorsi penali o un giudice delegato, che la presiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del  diritto.  CAPITOLO III
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Legittimazione
Art. 287
                            1  Il Procuratore pubblico, l’accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione  contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La parte civile può interporre il ricorso soltanto contro una sentenza di assoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Motivi di cassazione
Art. 288
                            Il ricorso per cassazione è ammesso:  a)    per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza;  b)    per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile;  c)    per arbitrio nell’accertamento dei fatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Ricorso per cassazione
I. Modalità
Art. 289
                            1  La dichiarazione di ricorso deve essere presentata per scritto, nel termine di cinque giorni dalla  comunicazione orale dei dispositivi, al presidente della Corte delle assise che ha pronunciato la sentenza, il  quale entro tre giorni ne dà comunicazione agli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            scritta, presentandola in triplice esemplare, alla stessa autorità cui è stata notificata la dichiarazione di  ricorso, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ricevuta la motivazione del ricorso il presidente trasmette l’intero incarto, con il verbale, al presidente della  Corte di cassazione e revisione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La mancata presentazione della motivazione fa decadere il ricorso. In tal caso il presidente della Corte  delle  assise  decreta  la  decadenza  del  ricorso,  esentando  il  ricorrente  da  tasse  di  giustizia  e  spese  processuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Effetto sospensivo
Art. 290
                            1  contraria dichiarazione dell’accusato stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ricorrente incarcerato può chiedere la revoca dell’arresto al presidente della Corte di cassazione, il quale  decide entro brevi termini.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Procedimento preparatorio
Art. 291
                            1  ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli altri casi il presidente della Corte di cassazione e revisione penale notifica, entro cinque giorni, la  motivazione del ricorso agli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro  venti  giorni  dalla  notifica  della  motivazione  del  ricorso  è  facoltà  delle  altre  parti  interessate  di  presentare per scritto le proprie osservazioni al presidente della Corte di cassazione e revisione penale, che  le notifica agli interessati entro tre giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Seduta pubblica
Art. 292
                            1  Entro dieci giorni della notifica delle osservazioni o dalla scadenza infruttuosa del termine per  presentarle è facoltà di una parte di chiedere lo svolgimento del dibattimento pubblico davanti alla Corte di  cassazione e revisione penale, che lo deve ordinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dibattimento può anche essere ordinato d’ufficio dalla Corte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In ogni caso la Corte comunica alle parti la data della deliberazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Dibattimento
Art. 293
                            Se tutte le parti sono presenti, viene data la parola al ricorrente per l’esposizione del ricorso ed  alle altre parti per la risposta. Replica e duplica sono concesse soltanto in casi eccezionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se sono stati interposti ricorsi per cassazione dal Procuratore pubblico e dalle parti, o da più accusati, il  presidente decide l’ordine di parola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se è presente una sola parte, essa ha il diritto di esporre le sue ragioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Giudizio
I. In generale
                            Art.  294
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Costatata  la  non  comparsa  o  chiuso  il  dibattimento,  la  Corte  procede  alla  deliberazione,  decidendo con una sola sentenza tutti i titoli di cassazione. La Corte decide entro tre mesi dalla data alla  quale le vennero trasmessi il ricorso e gli atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione è firmata al protocollo da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito  di firmare, se ne indica il motivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice da lui designato.  Il dispositivo della sentenza è comunicato per scritto alle parti entro quarantotto ore e diventa esecutivo da  questa comunicazione. Se ne dà copia all’autorità di esecuzione della pena.  [97]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La sentenza completata con i motivi è notificata successivamente alle parti, al più tardi entro un mese dalla  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ogni sentenza della Corte di cassazione viene spedita in copia al presidente della Corte delle assise o al  giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Se non vi è dibattimento si procede per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Limiti dell’esame
Art. 295
                            1  La Corte non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente; essa è vincolata dagli  accertamenti di fatto del giudice del merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa non è vincolata dalle motivazioni fatte valere dalle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
Art. 296
                            1  In caso di accoglimento del ricorso, la Corte riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi  per il nuovo giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito; questa sarà composta da altri giudici e  giurati,  a  meno  che  la  cassazione  sia  stata  pronunciata  unicamente  per  insufficiente  motivazione  della  sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Per gli accusati che non hanno
presentato ricorso
Art. 297
                            Se la sentenza, cassata in favore di un accusato per errata applicazione della legge, interessa  altri accusati che non hanno presentato ricorso, la decisione deve estendersi anche a questi.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Rinvio ordinato dal Tribunale federale
                            Art.  298       Le disposizioni di cui all’art. 296 si applicano anche ai casi di rinvio ordinati dal Tribunale  federale.  CAPITOLO IV  Revisione
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Sentenza di condanna
I. Casi
Art. 299
                            La revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo:  a)    quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa  testimonianza, da corruzione, e, in genere, da reato di terza persona;  b)    quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa;  c)    quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo  (art. 397 CPS);  d)    quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto  un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei  diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto  mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni  dalla notificazione della decisione motivata delle autorità europee.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Legittimazione
Art. 300
                            1  La domanda di revisione può essere presentata, in ogni tempo durante o dopo l’espiazione  della condanna, dal Procuratore pubblico o dal condannato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Verificandosi uno dei casi previsti dall’art. 299 lett. a), b) e c), il Procuratore pubblico è tenuto a presentare  la domanda di revisione appena ne abbia avuto la notizia.  Dopo la morte del condannato, la domanda può essere presentata dal coniuge, dal partner registrato, dagli  ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e da chiunque dimostri un interesse legittimo.  [98]
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Procedimento per il giudizio della Corte
Art. 301
                            1  La domanda di revisione con gli atti a cui si appoggia è diretta al presidente della Corte di  cassazione e di revisione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla procedura sono applicate per analogia le disposizioni degli art. 291 e seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Occorrendo, la Corte nomina un giudice relatore perché esamini i fatti prodotti, compia l’istruzione e faccia  rapporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  parti  hanno  il  diritto  di  partecipare  all’assunzione  delle  prove  da  parte  della  Corte  di  cassazione  e  revisione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Corte può inoltre ordinare che sia sospesa l’esecuzione della sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Giudizio sul merito
1. Rinvio
                            Art.  302  Se la domanda di revisione è accolta, la Corte rimette il giudizio alle Assise competenti  secondo l’atto di accusa, costituite da altri giudici e giurati, o a un altro giudice della Pretura penale.  [99]  Se  viene  accolta  una  domanda  di  revisione  di  un  decreto  di  accusa  cresciuto  in  giudicato,  la  Corte  trasmette  gli  atti  al  Procuratore  pubblico  competente  in  via  di  supplenza  secondo  l’art.  66  della  legge  sull’organizzazione giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 303
                            1  Se il condannato a favore del quale è stata domandata la revisione è morto, la Corte decide  senza rimando alle Assise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riconosciuta  l’innocenza  del  condannato,  la  sentenza  di  condanna  è  annullata  e  la  sua  memoria  è  riabilitata.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Effetti del nuovo giudizio
                            Art.  304
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se il condannato viene assolto con la nuova sentenza, quella precedente di condanna è  annullata con tutti i suoi effetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al condannato si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se il condannato è confermato colpevole, la precedente sentenza di condanna rimane in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Pubblicazione
Art. 305
                            1  Le sentenze che annullano o riducono una condanna sono pubblicate in modo adeguato, su  richiesta degli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli interessati devono essere avvertiti del diritto di chiedere la pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Sentenza di assoluzione
I. Casi e legittimazione
Art. 306
                            Finché l’azione penale non è prescritta il Procuratore pubblico e la parte lesa possono chiedere  la revisione di una sentenza di assoluzione, quando sia provato con sentenza definitiva che l’assoluzione fu  determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da  reati dell’accusato o di terza persona, o quando l’accusato fa una confessione degna di fede.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Riassunzione del procedimento
Art. 307
                            1  Ammessa la revisione della sentenza di assoluzione, il procedimento viene riassunto allo stadio  d’istruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La domanda di revisione respinta una volta non può essere rinnovata per lo stesso motivo.  TITOLO X  Procedimenti speciali  Procedura contro gli assenti
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Procedimento davanti alla Corte
I. Citazione edittale
1. Contenuto
Art. 308
                            Il presidente della Corte d’assise, ricevuto l’atto di accusa, ordina una pubblicazione che deve  contenere:  a)    nome, cognome, età, luogo di nascita, condizione e professione dell’accusato;  b)    l’indicazione del reato portato dall’atto di accusa;  c)    l’intimazione all’accusato di comparire davanti alle Assise entro il termine fissato, non minore di un  mese e non maggiore di sei mesi;  d)    la comminatoria che, in caso di non comparsa, si procederà al giudizio contumaciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Pubblicazione
Art. 309
                            La citazione viene affissa nel luogo di dimora ultima dell’accusato e pubblicata per due volte nel  Foglio ufficiale del Cantone, con un intervallo di almeno quindici giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Fuga dopo emanazione dell’atto di accusa
Art. 310
                            Chi si è reso latitante dopo la trasmissione dell’atto di accusa al presidente viene citato a norma  degli art. 308 e 309.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Presenza dell’accusato
Art. 311
                            Se l’accusato si presenta o viene arrestato, contro di lui si procede nelle forme ordinarie davanti  alle Assise.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Giudizio
Art. 312
                            Se l’accusato non si presenta, la Corte di assise, verificata la regolarità della citazione, procede  al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il Procuratore pubblico, la  parte civile ed il difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Contumacia dell’accusato a piede libero
Art. 313
                            1  Nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente citato, non  compare all’udienza della Corte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In questo caso, quando la Corte ritenga che l’accusato è impedito di comparire per i motivi di cui all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            237, può rinviare il processo, sentiti il Procuratore pubblico e il difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Accusati presenti e contumaci
Art. 314
                            1  Quando tra gli accusati nello stesso procedimento ve ne sono di presenti e di assenti, si  procede  contro  i  presenti  nelle  forme  consuete,  osservando  però  nella  citazione  i  termini  propri  ai  contumaci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il giudizio è unico per gli assenti e i presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezionalmente e quando la citazione contumaciale recasse soverchio ritardo, il presidente delle Assise  può ordinare la disgiunzione dei procedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Pubblicazione della sentenza
Art. 315
                            Il dispositivo della sentenza contumaciale è pubblicato nel Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Revoca della contumacia
                            Art.  316
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  chiedere la revoca della sentenza contumaciale e che si faccia luogo alla procedura ordinaria del pubblico  dibattimento. L’istanza deve essere presentata entro i termini di prescrizione dell’azione penale applicati per  analogia e decorrenti dal giudizio contumaciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  condannato  è  in  stato  d’arresto,  deve  essere  immediatamente  avvertito  del  diritto  di  chiedere  la  revoca della sentenza contumaciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’istanza di revoca è fatta al presidente del Tribunale penale cantonale, il quale dà le disposizioni per il  pubblico  dibattimento  e  può  prorogare  i  termini  affinché  l’accusato  abbia  il  tempo  occorrente  alla  preparazione della sua difesa.  Se l’accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi  regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, la Corte d’assise non entra nel merito dell’istanza di  nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto  l’accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.  [101]  CAPITOLO II  Procedura abbreviata  [102]
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Istanza di procedura abbreviata
                            Art. 316a  [103]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  dell’atto di accusa, che si proceda nei suoi confronti con procedura abbreviata; l’istanza deve essere firmata  anche dal difensore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Procuratore pubblico decide discrezionalmente e senza obbligo di motivazione se respingere o dare  seguito alla domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Informazione alle parti lese
                            Art. 316b  [104]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  eventuali parti civili, fissando un termine di dieci giorni per presentare le loro domande di risarcimento, con  l’avvertenza che, in caso di silenzio, verranno demandate al foro civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservati i diritti delle vittime di reati che ledono direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Atto di accusa
I. Principio
                            Art. 316c  [105]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  accusa in base alle informazioni raccolte, senza far capo alle formalità previste dagli  art. 196 e 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ottenuto il consenso delle parti, il Procuratore pubblico - con l’atto di accusa - deferisce formalmente  l’accusato  alla Corte delle Assise correzionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)    una proposta di pena detentiva superiore a tre mesi e non superiore a tre anni, di pena pecuniaria  superiore a novanta aliquote giornaliere o di lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore e la loro  eventuale sospensione condizionale;  b)    ...  c)    l’eventuale indennizzo alla parte civile;  d)    l’eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;  e)    le eventuali proposte di misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’atto di accusa devono essere allegati gli atti del procedimento, come pure le dichiarazioni di consenso  dell’accusato, del suo difensore e delle parti civili; tali dichiarazioni devono contenere l’avvertenza che esse  non sono revocabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Dibattimento
I. Atti preparatori
                            Art. 316e  [108]  Il presidente della Corte competente notifica l’atto di accusa entro tre giorni dalla  ricevuta all’accusato, al suo difensore e alla parte civile, fissando il dibattimento di regola entro venti giorni  da quando l’atto di accusa gli è stato trasmesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Svolgimento
                            Art.  316f  [109]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  dibattimento  devono  essere  presenti  il  Procuratore  pubblico,  l’accusato  e  il  difensore  e,  solo  se  lo  desiderano, le parti civili e i loro patrocinatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presidente procede all’interrogatorio dell’accusato e all’esame degli atti e decide immediatamente, senza  assumere altre prove e senza far procedere alle arringhe.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Sentenza
                            Art. 316g  [110]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il presidente valuta liberamente la legalità e l’opportunità della procedura abbreviata,  come pure il fondamento e l’adeguatezza di fatto e di diritto dell’atto di accusa e delle proposte di pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presidente comunica il suo giudizio alle parti seduta stante e ne espone verbalmente i motivi essenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di conferma dell’atto di accusa, il dispositivo viene intimato alle parti entro dieci giorni.  In caso contrario, gli atti vengono rinviati al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo  l’art.  66  della  legge  sull’organizzazione  giudiziaria  per  la  riattivazione  del  procedimento  secondo  la  procedura ordinaria.  [111]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro la sentenza non è dato il rimedio del ricorso per cassazione.  CAPITOLO III  [112]  Indennità
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Diritto all’indennità
I. Dell’accusato
                            Art.  317            L’accusato  prosciolto  ha  diritto  a  un’indennità  nella  forma  della  rifusione  delle  spese  di  patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Detenzione illegale
Art. 318
                            Chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Revisione
Art. 319
                            Se in seguito alla revisione di un processo penale viene pronunciata l’assoluzione o una pena  inferiore a quella subita, il condannato ha diritto a un’indennità ai sensi degli art. 317 e 318.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Motivi di riduzione e
di esclusione del danno
                            Art. 319a  L’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa  dell’accusato prosciolto; egli deve fare quanto nelle sue possibilità per contenere il danno.  La rifusione delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Procedura
I. Autorità competente
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            penali; l’azione è diretta contro lo Stato, che può farsi rappresentare da propri funzionari.  La Camera dei ricorsi penali decide sull’ammissibilità e sull’ammontare dell’indennità, applicando a titolo  suppletivo i principi della responsabilità civile.  Gli accordi tra le parti sul versamento di indennità sono giuridicamente validi solo se ratificati dalla Camera  dei ricorsi penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Termini
                            Art.  320  La  domanda  d’indennità  ai  sensi  dell’art.  317  deve  essere  presentata  entro  un  anno  dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.  La domanda d’indennità ai sensi dell’art. 318 deve essere presentata entro un anno dalla decisione che  accerta l’illegalità della detenzione.  La  domanda  d’indennità  ai  sensi  dell’art.  319  deve  essere  presentata  entro  un  anno  dalla  sentenza  emanata a seguito della revisione.  [118]
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Norme procedurali
                            Art. 320a  [119]  [120]  La Camera dei ricorsi penali fissa il termine per la presentazione della risposta; la  mancata presentazione della risposta e la presentazione di una risposta generica non precludono lo Stato  dagli ulteriori atti procedurali e non equivalgono all’ammissione dei fatti addotti nella petizione.  La Camera dei ricorsi penali in via eccezionale può ordinare un ulteriore scambio di allegati, può indire  un’udienza  e  può  concedere  alle  parti  la  facoltà  di  presentare  un  allegato  conclusionale;  essa  può  assumere prove d’ufficio.  Di  principio  sono  ammesse  solo  le  prove  documentali;  in  via  eccezionale,  quando  non  è  possibile  dimostrare altrimenti un fatto, possono essere ammessi l’audizione di testimoni, le perizie e il richiamo di  incarti.  I funzionari incaricati di preparare la risposta hanno il diritto di accedere agli atti del procedimento penale.  Il codice di procedura civile e la legge sulla tariffa giudiziaria si applicano per analogia per la forma degli  atti, per l’assunzione delle prove e per le spese e le ripetibili.  Nell’ambito della procedura va sentito il Procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Successione nel diritto
                            [121]  Art. 321       In caso di morte dell’avente diritto, l’azione passa ai suoi eredi.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Regresso
                            [122]  Art.  322  rimborsare in tutto o in parte l’indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o  negligenza grave; il giudizio spetta all’autorità che ha accordato l’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Indennità alla parte lesa
                            [123]  Art. 323  [124]  L’assegnazione di un’indennità alla parte lesa in conformità dell’art. 73 CPS è decretata:  a)    dal presidente del Tribunale penale cantonale se il reato è di competenza della Corte delle assise  criminali o della Corte delle assise correzionali;  b)    dal giudice della Pretura penale negli altri casi;  c)    ...  L’istanza è presentata per scritto; è notificata all’autorità designata dal Consiglio di Stato ed al condannato  per le loro osservazioni da presentare entro il termine di dieci giorni.  CAPITOLO IV  [125]  Riabilitazione, grazia e casellario giudiziale
                        
                        
                    
                    
                    
                A. ...
Art. 324
                            ...  [126]  Art. 325-327     ...  [127]
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Grazia
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4-5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Casellario giudiziale
                            Art.  329  [128]  Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al  Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.  CAPITOLO V  Cauzione preventiva
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  330  [130]  Il  Giudice  dell’istruzione  e  dell’arresto  è  l’autorità  competente  per  esigere  la  cauzione  preventiva da chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto, quando vi è motivo per  temere che la minaccia venga attuata o quando una persona già condannata per un crimine o un delitto  manifesta l’intenzione di ripeterlo (art. 66 CPS).  CAPITOLO VI  [131]  Diritto penale amministrativo
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
Art. 331
                            Quale agente ufficiale che deve essere presente alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità  degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo è designato il sindaco o un membro del  municipio del comune dove trovasi l’immobile.  Il Procuratore pubblico è l’autorità competente ad emanare l’ordine di arresto in conformità dell’art. 53 della  legge precitata. Sono riservate le competenze del Giudice dell’istruzione e dell’arresto.  TITOLO XI  Disposizioni speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                A. ...
Art. 332
                            ...  [132]
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Assistenza riabilitativa
                            [133]  Art. 333  [134]    L’istituto dell’assistenza riabilitativa secondo gli art. 93 e 376 CPS è assicurato dal Consiglio  di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l’organizzazione e le norme di funzionamento.  Art. 334-335       ...  [135]
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Querela per il reato di trascuranza
degli obblighi di mantenimento
                            Art.  336  [136]  trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall’art. 217 CPS.  TITOLO XII  Esecuzione dei giudizi
                        
                        
                    
                    
                    
                A. In generale
Art. 337
                            Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il  Cantone. La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell’ordine  giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.  Per l’esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni  degli art. 356 e seguenti del CPS.  [137]
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Pene detentive
                            [138]  [139]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure di cui agli art. 59, 60,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61, 63 e 64 CPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [140]
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Giudice dell’applicazione della pena
I. Competenze
                            [141]  Art. 339  [142]  Il Giudice dell’applicazione della pena è competente:  a)    a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena  pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione  dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36 cpv. 3 CPS);  b)    a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva (art. 39 cpv. 1  CPS);  c)    a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CPS);  d)    a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c cpv. 1-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 e 6 CPS);  e)    a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o a  prolungare l’assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove  (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CPS);         a revocare la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell’internamento (art. 46  cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CPS);  f)     a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull’esecuzione della pena sospesa (art. 63b  CPS);  g)    ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di  una misura terapeutica ambulatoriale o dell’internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56  cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CPS;  h)    a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena;  i)     ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria  (art. 62 e 62d cpv. 1 CPS) o dall’internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e il 64b CPS);  j)     ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89 cpv. 3 e 95 cpv. 3 - 5 CPS);  [143]  k)        ad  esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni  che  il  diritto  federale  riserva  al  giudice  dopo  la  crescita  in  giudicato  della  sentenza  penale,  esclusi  i  casi  in  cui  il  diritto  federale  assegna  espressamente  la  competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.  Le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza del  presidente della Corte qualora questa abbia giudicato con l’intervento degli assessori-giurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura
Art. 340
                            [144]  Nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena il condannato ha il diritto di  essere  sentito  e  di  esaminare  gli  atti;  quest’ultima  facoltà  gli  può  essere  negata  solamente  se  vi  si  oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.  Il  condannato  può  valersi  dell’assistenza  di  un  difensore:  sono  applicabili  le  norme  della  legge  sul  patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria concernenti l’accusato; il giudice dell’applicazione della pena  è competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio d’ufficio e al gratuito patrocinio.  Il giudice dell’applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell’autorità di esecuzione della  pena.  Il giudice dell’applicazione della pena decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o  altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica  stazionaria o all’internamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Ricorso
                            Art.  341  Contro  le  decisioni  del  giudice  dell’applicazione  della  pena  il  condannato  e  il  Ministero  pubblico possono interporre ricorso:  a)    alla Corte di cassazione e revisione penale nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lett. a, b e k;  b)    alla Camera dei ricorsi penali nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lett. c-j.  Il ricorso è presentato in tre copie entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.  Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo contraria decisione del presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            presentare eventuali osservazioni.  Per il rimanente è applicabile per analogia l’art. 286 cpv. 2 e 3; per la procedura davanti alla Camera dei  ricorsi penali è inoltre applicabile l’art. 286 cpv. 4; per la procedura davanti alla Corte di cassazione e  revisione penale è inoltre applicabile l’art. 288.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Competenza per il mantenimento
della carcerazione
                            [146]  Art.  342  [147]  liberazione condizionale, l’autorità di esecuzione della pena può, se v’è il pericolo di fuga, chiedere alla  Camera dei ricorsi penali, con istanza motivata, il mantenimento in carcere dell’interessato.  In caso di mantenimento della carcerazione, l’interessato può chiedere in ogni tempo, mediante istanza  diretta all’autorità di esecuzione della pena, di essere messo in libertà provvisoria; la decisione negativa può  essere impugnata mediante ricorso alla Camera dei ricorsi penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Commissione per l’esame
dei condannati pericolosi
I. Composizione e organizzazione
                            [148]  Art.  343  [149]  È  istituita  la  Commissione  per  l’esame  dei  condannati  pericolosi,  che  è  nominata  dal  Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.  Essa  si  compone  di  un  giudice  del  Tribunale  penale  cantonale,  di  un  procuratore  pubblico,  di  un  rappresentante dell’autorità di esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di  un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente.  La Commissione si organizza da sé.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Competenze
                            [150]  Art.  344  [151]  La  Commissione  riferisce  sulla  personalità  del  condannato  nei  casi  previsti  dal  diritto  federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75a cpv. 1 CPS).  Essa interviene su domanda del giudice dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione della  pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Casi particolari
I. Art. 67 e 67a CPS
                            [152]  Art.  345  L’interdizione  dell’esercizio  di  una  professione,  di  un’industria  o  di  un  commercio  deve  essere comunicata al Consiglio di Stato (art. 67 CPS).  Il giudice dell’applicazione della pena è l’autorità competente per decidere l’attenuazione e la soppressione  dell’interdizione (art. 67a cpv. 3-5 CPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Art. 67b CPS
                            [154]  Art. 346    Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all’autorità designata dal  Consiglio di Stato (art. 67b CPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Pubblicazioni
                            [156]  Art. 347    Le pubblicazioni previste dagli art. 60 e 70 CPS sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine  differente del giudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                G. Misure nei casi di incapacità e di
scemata imputabilità
                            [158]  Art. 348    Nei casi di incapacità e di scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 CPS, le misure previste  negli art. 59-61, 63, 64, 67 e 67b CPS sono di competenza:  a)    della Corte o del magistrato giudicante in caso di assoluzione per impunibilità dell’agente o di condanna  di persona di responsabilità scemata;  b)        del  presidente  del  Tribunale  penale  cantonale  in  caso  di  decreto  di  abbandono  del  Procuratore  pubblico per impunibilità dell’agente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                H. Revoca della sospensione
condizionale della pena
Art. 349
                            [160]  La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art. 46 CPS è  pronunciata:  a)    dalla Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo  di prova;  b)    negli altri casi dal giudice dell’applicazione della pena.  La proposta di revoca è presentata dal Procuratore pubblico nel caso di cui alla lett. a), dal Procuratore  pubblico  o  dall’autorità  di  esecuzione  della  pena  nei  casi  di  cui  alla  lett.  b)  del  primo  capoverso.  Il  condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Confisca
Art. 350
                            Nei casi di cui agli art. 69-72 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura  penale.  [161]  Quando la confisca sia ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito, la  competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale; la domanda di confisca è presentata dal  Procuratore pubblico.  Nel caso di cui al cpv. 2, si applicano le norme della procedura civile; il tribunale può sempre assumere  prove d’ufficio.  Sono riservati i diritti particolari della parte lesa o di terzi giusta l’art. 70 CPS, da far valere nelle vie civili  ordinarie.  [162]  TITOLO XIII
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione transitoria
Art. 351
                            1  anteriore solo quando sia già stato emanato l’atto di accusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In tutti gli altri casi è applicata la presente legge, restando però ferma la validità degli atti precedentemente  compiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.  [163]  Pubblicato nel BU  1995  , 483.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
[2]
Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
[3]
Cpv. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
[4]
Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
[5]
Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
[6]
Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
[7]
Art. abrogati dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
[8]
Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
[9]
Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 125.
[10]
Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
[11]
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4