Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023
                            Decreto   esecutivo  concernente  la riscossione  e   i  tassi  d’interesse delle imposte   cantonali  valevole   per   il   2023  del  7 dicembre  2022  (stato   1° gennaio   2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’articolo  322  della  legge  tributaria  del  21  giugno  1994   (LT),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rate  e   scadenze  dell'imposta  ordinaria  (art.  240  LT)  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  riscossione   dell’imposta  ordinaria   diretta  dovuta  per  l’anno  fiscale  2023  ha   luogo   in  quattro  rate;    tre  rate    vengono  prelevate  a  titolo    di  acconto  calcolate  sulla  base  dell’importo  presumibilmente  dovuto  o   in base  all’ultima  tassazione;  la    quarta  rata  è a conguaglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   richieste  di pagamento   considerano  gli  accrediti  a   favore  del  contribuente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  termini  di    scadenza  delle   singole  rate  dell’imposta  ordinaria  diretta  sono  fissati  come  segue:  per  la    I  rata  di acconto  il 1° maggio  2023  per  la    II  rata  di acconto  il 1° luglio  2023  per  la    III  rata  di acconto  il 1° settembre   2023  rata  a conguaglio  a   partire  dal  2024,  alla   data   d'intimazione  del  conteggio  Sono  riservate  le  scadenze  speciali    dell’articolo  240  capoverso  5  della  legge    tributaria  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  giugno  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interesse  rimunerativo  sulle  eccedenze   da  restituire  (art.   241  LT)  Art.  2  1  Sul  rimborso    delle    somme    riscosse  in  eccedenza,  risultanti  da    un  conteggio    allestito  dall’autorità  fiscale,  è corrisposto   un   interesse  rimunerativo  annuo  dello  0.10%  dal   giorno  in  cui   è  pervenuto  il   pagamento   fino  al    giorno  della  restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il pagamento  è   stato  effettuato  prima  della  scadenza,   dal  giorno  in    cui  è   pervenuto   e   fino   alla  scadenza,  esso  è rimunerato  alle  condizioni   dell’articolo  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interesse  rimunerativo  sui  pagamenti  eseguiti  prima  della   scadenza  (art.  242  LT)  e   sulla  restituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'imposta  (art.  247  LT)  Art.  3  1  Sui  pagamenti    eseguiti  dal  contribuente  prima  della    scadenza    come  pure    sulla  restituzione  di    un’imposta  non   dovuta  o   dovuta  solo  in    parte,  pagata  per  errore  dal  contribuente,   è  concesso  un  interesse   rimunerativo  dello   0.10%  dal  giorno  in cui  il   pagamento  è pervenuto   fino  al  giorno  della   scadenza   o   della  restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  importi   non   richiesti   non  sono  rimunerati  se  la    restituzione   avviene  entro  30  giorni  dal  momento  in  cui  è   pervenuto  il   pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accrediti  dell’imposta  preventiva  Art.  4  L’imposta  preventiva   sui  crediti  fiscali   sorti  nel  2022  è   accreditata   nel  conteggio  d’imposta  del  medesimo  anno  con  valuta  30   giorni  dopo  l’intimazione  della  rata  a conguaglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versamenti  e   restituzioni   per  imposte  e interessi  al    contribuente,  modalità   e   addebito  delle  spese  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  versamenti  e  le  restituzioni  per    imposte  e  interessi  possono    essere  accreditati  sulla  partita  fiscale   del  contribuente,   fatta   riserva  dell'articolo  8.    Sugli  accrediti  è   riconosciuto  un  interesse  rimunerativo  al    tasso  stabilito  dall'articolo  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  per   i  versamenti   e   le    restituzioni  per  imposte  e interessi  al    contribuente  possono  essere  poste  a carico  del  contribuente;  tali  spese  vanno  in diminuzione   dell'importo  versato  o   restituito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interessi  di  ritardo  (art.  243  LT)  Art.  6  1  Se  l’ammontare  delle    imposte,  delle  multe  e  delle    spese  non  è   pagato  nei  30    giorni  successivi  alla   loro   scadenza,   dalla   fine  di    questo  termine   decorre  un  interesse  di    ritardo  annuo  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  causate  dall’incasso   forzoso  sono  poste  a   carico   del  contribuente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trattenuta  dell'imposta  alla   fonte  Art.  7  Sulla   trattenuta  dell’imposta  alla  fonte  non  sono   riconosciuti   interessi   rimunerativi  anche  nel  caso  di    restituzione  di    eccedenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importi  minimi:  rinuncia   alla  riscossione  (art.  243a  LT)  Art.  8  Gli  interessi  rimunerativi   e di    ritardo  fino  ad  un  importo  di    20   franchi   non  sono  conteggiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  temporale  dei  tassi   di  interesse  Art.  9  1  I  tassi  d’interesse   rimunerativi   degli   articoli   2,  3 e   11   si applicano  a   tutti   i  crediti   fiscali  dei  contribuenti  nell’anno  civile  2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   tasso  d’interesse  di  ritardo   dell’articolo   6 si    applica  a   tutti  i crediti   fiscali  nell’anno   civile  2023;  il  tasso  d’interesse  applicabile   all’inizio  di    una   procedura  d’esecuzione  rimane  tuttavia  valido  sino  alla  chiusura  della   stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acconto  equo  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Qualora  il   presumibile  dovuto  d'imposta  si    discosti  in    modo  significativo   dalla  richiesta  d’acconto  ufficiale,  il   contribuente  ha  la facoltà  di richiedere  il   pagamento  di acconti   equi;  gli  stessi  non  annullano   e sostituiscono  la    richiesta   d’acconto  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  acconti  equi  inferiori  al  dovuto  d’imposta,  sul  saldo  dovuto    fino    a    concorrenza    degli  acconti  ufficiali,  è addebitato  un  interesse  di    ritardo  al tasso  stabilito   dall’articolo  6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  acconti  equi    superiori  a  quelli  ufficiali,  sulla  differenza    è    riconosciuto  un  interesse  rimunerativo  al    tasso  stabilito  dall’articolo  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interesse  rimunerativo  sulle  eccedenze   da  deposito  (art.  253a   LT)  Art.  11  Sulle   somme   di deposito  riscosse  in    eccedenza  è corrisposto  un   interesse  rimunerativo  annuo  del  0.10%  dal   giorno   in    cui  è   pervenuto  il pagamento  fino   al giorno  della  restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  12  Il   presente   decreto  esecutivo,  unitamente  al  suo  allegato,   entra  in vigore  il 1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023  e   si    applica   nell’anno   civile  2023  alle   imposte  dovute  per  gli anni  fiscali  1995  e   seguenti.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  317.  Allegato  Tabella  riassuntiva  concernente  i  tassi  d’interesse  rimunerativi   e di  ritardo  Periodo  anno civile*  Interesse di  r  itardo  (in %)  Interesse rimunerativo  s  ul rimborso delle  s  omme riscosse in  e  ccedenza  (in %)  Interesse  r  imunerativo sui  p  agamenti  a  nticipati dal  c  ontribuente e sulle  r  estituzioni di  u  n’imposta non  d  ovuta o dovuta  s  olo in parte  (in %)  Interesse  r  imunerativo sul  r  imborso delle  e  ccedenze da  d  eposito  (in %)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023  2.50  0.10  0.10  0.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  2.50  0.10  0.10  0.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  2.50  0.10  0.10  0.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  2.50  0.10  0.10  0.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019  2.50  0.25  0.10  0.25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  2.50  0.25  0.10  0.25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  2.50  0.25  0.10  0.25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  2.50  0.50  0.25  0.25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  (dal 01.04.  al 31.12.2015)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.50  1.50  0.25  0.25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  (dal 01.01.  al 31.03.2015)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.50  1.50  0.25  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  2.50  1.50  0.25  1.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013  2.50  1.50  0.25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  2.50  2.50  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  2.50  2.50  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  3  3  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  3  3  1.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  3  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007  3  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  3  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  3  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004  3  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003  3  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  4  4  1.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001  4.50  4.50  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  4  4  1.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  4  4  1.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998  5  5  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997  5  5  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996  5  5  2.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  5  5  3.50  *A  partire  dal   1°  gennaio   1995,  gli  interessi   sono  calcolati   in    base  ai tassi  validi  per   ogni  anno  civile  o  parte  di    esso.  Ai  periodi   fiscali  antecedenti  tale   data  sono  applicati  i tassi  di    interesse   stabiliti  dagli  appositi  decreti  esecutivi  del  Consiglio  di Stato.