Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per posteggi per biciclette presso le fermate del trasporto pubblico
                            Decreto   esecutivo  concernente  la concessione  di  contributi   per posteggi   per biciclette   presso  le  fermate   del   trasporto pubblico  (del  21  settembre  2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il  decreto  legislativo  concernente    lo  stanziamento  di  un  credito    di  1'000'000  di  franchi  per  contribuire  alla  realizzazione   di posteggi  per  biciclette  presso  le    stazioni   e   le principali  fermate   del  trasporto  pubblico   dell’11  aprile   2022;  vista  la legge   sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno   1994,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1  Il   presente   decreto  stabilisce  i  criteri   per  la    gestione  del  credito   stanziato  con  il decreto  legislativo  concernente  lo  stanziamento  di  un  credito  di  1'000'000  di  franchi    per  contribuire  alla  realizzazione  di    posteggi  per   biciclette   presso  le    stazioni   e   le    principali  fermate  del  trasporto  pubblico  dell’11  aprile  2022,  segnatamente  le    condizioni  e   le    modalità  per  la concessione  dei   contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  2  Fanno  stato  le    seguenti  definizioni:  a)    promotore  :  costituito  da    uno  o  più  soggetti  giuridici,  si  fa  carico    della  realizzazione    di  per  biciclette   presso  le stazioni  e   le    fermate  del  trasporto   pubblico;  b)  per  biciclette  :  superficie  sistemata  e   utilizzata  per   lo    stazionamento  di    biciclette  che  uno  o   più  stalli  per   biciclette;  c)   per  biciclette  :  posteggio  per  biciclette   dotato  di    sistema  di    chiusura  antifurto  e di protezione  intemperie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esecuzione  del  presente  decreto  è  di  competenza    della  Sezione  della  mobilità  (di  seguito  SM).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  essa  esamina  le  domande  di  contributo,  istruisce  le  relative    pratiche,  prende  le  decisioni  e   provvede  all’informazione  verso  l’esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SM  può   avvalersi   della  consulenza  di enti  e specialisti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  4  1  Le  domande  di contributo  devono  essere  presentate  alla   SM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta  deve  essere  corredata  dal  progetto  del  posteggio  per  biciclette  accompagnato   da   una  relazione  tecnica  che  indica    il  numero    di  stalli  da  realizzare,  il   sistema  di  posteggio,  il   tipo  di  illuminazione  e   il tipo  di copertura  previsti.   Nella  relazione   tecnica  deve  essere   indicata   la    ripartizione  dei  costi  secondo  gli  enti    finanziatori,    compreso  il  contributo  richiesto  sulla  base  del  presente  decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    priorità  per  la  valutazione  e   l’evasione    delle  domande  di  contributo  è  determinata    dalla    data  d’inoltro  della  domanda.  Si   considerano  solo  domande     complete  e  corredate  da  tutta     la  documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  in  relazione   al    contributo  o   all’utilizzo  delle  infrastrutture  realizzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  beneficiari    dei  contributi    devono  mettere    a    disposizione    della    SM  le  informazioni  relative  alle  infrastrutture  e   ai    servizi   realizzati,   nonché  consentire  il monitoraggio  degli  stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   SM  è   autorizzata  a   pubblicare,  a   scopo  divulgativo,  i  dati   tecnici  e   l’ubicazione   delle  infrastrutture  per  cui  sono   stati  versati   contributi  finanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  e   ammontare  dei  contributi  Art.  5  1  Il  contributo  è   subordinato   alle  seguenti  condizioni:  a)    per  biciclette    è  ubicato    presso  una  fermata  del  trasporto  pubblico    ed  è  a   servizio  degli  utenti  di    questa  fermata;  b)   dimostrati  la    necessità  e il potenziale   di    utenza  del  posteggio  per   biciclette  per  il quale   è  il   contributo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  per   biciclette  conta  almeno   cinque  stalli  secondo  le    direttive  per  il   conteggio  degli  per  biciclette  pubblicate  dalla  SM;  d)  è   riservato  esclusivamente  alle   biciclette   ed   è   così  segnalato;  e)  di posteggio  permette  la    sosta  delle  biciclette  in    sicurezza:   è garantita  la possibilità  legare  il   telaio   (nel  caso   di posteggi  per  bicicletta   esterni)   e   un’adeguata   illuminazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   possono   essere  finanziati   posteggi  per   stazioni   di    bike  sharing.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  assenza   di  una  preventiva   autorizzazione  scritta  della  SM,   la concessione  o   il   versamento  del  contributo  sono  negati  se i  lavori  di realizzazione  dell’opera  vengono   iniziati  prima   dell’emanazione  della  decisione  di contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  preventiva  della  SM  non  conferisce  alcun  diritto  alla   concessione  del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni   beneficiario   può  ricevere  complessivamente  al    massimo  un   importo  di    100'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  il calcolo  del  contributo  sono  computabili   i  seguenti   costi:  a)  inerenti  alla  pianificazione,  alla  direzione   lavori  e alla   sorveglianza;  b)  d’acquisto  del  terreno  e   quelli  inerenti  alla  rilottizzazione  dovuti  al    progetto;  c)  di    costruzione  e dei  lavori   di adattamento  necessari;  d)  relativi  alle  misure  di  protezione  dell’ambiente  e   del  paesaggio,  nonché  alle    misure  di  contro  i  pericoli   naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Per  il calcolo  del  contributo  non  sono  computabili   i  seguenti  costi:  a)  dovuti  a misure  particolari  adottate  su  domanda  di una  delle  parti  interessate  senza  che  assolutamente   necessarie   per  l’opera;  occorre  tuttavia   tenere  conto  in    misura  adeguata  progresso  tecnico  e   degli  usuali   standard;  b)  versate  ad  autorità  e commissioni;  c)  d’acquisto  e   gli interessi  dei  crediti  edilizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il    contributo  non  può  essere  concesso  se  l’opera    beneficia  già  di  una  partecipazione  diretta  cantonale  ai  costi,  in  particolare  attraverso  i   programmi  di  agglomerato  e    i  piani  regionali    dei  trasporti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il   contributo  può  essere  concesso  soltanto  se  l’opera  è   eseguita  da  ditte  e/o  imprese   con  sede  in  Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Il  versamento   del  contributo,  sempre  che  siano  confermate  le  condizioni  che  hanno  portato  alla  decisione  di  concessione  dello  stesso,    è  esigibile  dal  momento  in  cui  l’esecuzione  dell’opera  è  confermata  alla  SM  tramite   l’invio  di    una  documentazione  finale  di    opera  eseguita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Il  pagamento  avviene   sulla  base  di    un  consuntivo   corredato  di    documenti  giustificativi.   Il   numero  di  stalli  che  beneficiano  del  contributo   è   definito   secondo  le direttive  per  il   conteggio  degli  stalli  per  biciclette  pubblicate   dalla  SM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decadenza  del  contributo  Art.  6  Il   diritto  al    contributo  decade  se,  entro  24  mesi  dalla  decisione,   il  beneficiario  non   richiede  per  iscritto   alla  SM  il   versamento  del  contributo.  Dietro  motivata  richiesta,  la    SM  può  prorogare  tale  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Parametri  per  il contributo  Art.  7  1  Il  contributo    è    concesso  all’ente  promotore,  al  netto  di  eventuali  contributi  di  terzi,  secondo  i  parametri  specificati  di    seguito:  a)  per   biciclette  con  copertura:  fr.  1'000.-/stallo  bici  fino  ad  un   massimo  del  50%  della  computabile;  b)  per   biciclette  senza  copertura:  fr.  200.-/stallo  bici  fino  ad  un  massimo   del  30%  della  computabile;  c)   per  biciclette:  fr.  1'500.-/stallo  bici  fino  ad  un   massimo  del  50%   della  spesa  computabile;  d)  per   biciclette  interrato:  fr. 1'500.-/stallo   bici  fino   ad  un   massimo   del  50%  della  spesa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  casi  particolari  non  contemplati  dal  presente  decreto  sono  decisi  di  volta  in volta  dalla  SM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disponibilità  finanziaria  Art.  8  Il   contributo  è   subordinato  alla  disponibilità   del   credito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  9  La  SM  è   competente  per   il perseguimento   delle  contravvenzioni  ai sensi  dell’articolo   21  della  legge  sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno   1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10  Il   presente  decreto  esecutivo   entra  in    vigore   immediatamente.  1  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  228.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  23  settembre  2022  -  BU  2022,  228.