Decreto esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
                            Decreto   esecutivo  concernente  la legge  sull’armonizzazione e  il coordinamento  delle  prestazioni  sociali  del  21  dicembre  2022  (stato   1° gennaio   2023)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l'art.  10   della  legge  sull’armonizzazione  e   il  coordinamento  delle  prestazioni  sociali   del  5   giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  (Laps),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Soglia  di intervento  annua  Art.  1  Per  gli  anni   2023   e   2024  la    soglia  d'intervento  corrisponde  alla   somma  di:  a)  il   titolare  del  diritto   18'182  franchi;  b)  la    prima  persona  supplementare  dell’unità  di    riferimento  8'955  franchi;  c)  la    seconda  persona  supplementare  dell'unità  di    riferimento  6'675  franchi;  d)  la    terza  persona  supplementare  dell’unità  di riferimento  5'105  franchi;  e)  la    quarta  e   ogni   ulteriore  persona  supplementare   dell’unità  di    riferimento  5'086  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  2  1  Il  presente  decreto  esecutivo  è   pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale  delle   leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  entra  in    vigore  il   1° gennaio  2023  e   resta  in vigore  fino  al 31   dicembre  2024.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  333.