Decreto esecutivo concernente l’indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari per la riscossione del contributo per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo per gli anni 2014, 2015 e 2016
                            Decreto esecutivo  concernente l’indennizzo alle Casse di compensazione  per gli assegni familiari per la riscossione del contributo  per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo per gli  anni 2014, 2015 e 2016  (del 30 novembre 2016)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 48a del regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) del 23 giugno 2009;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennizzo
(art. 48a Reg. Laf)
Art. 1
                            L’indennizzo per la riscossione dei contributi per il finanziamento dell’assegno familiare  integrativo è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari anche per gli anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014, 2015 e 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 2
                            1  Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2017.  Pubblicato nel BU  2016  , 491.