Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’ass... (853.160)
Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’ass... (853.160)
Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (del 9 settembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli articoli 22p della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) e 45 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012 (Reg. LCAMal) d e c r e t a :
A. Indennizzo ai Comuni per l’anno 2014
(art. 22p LCAMal e 45 Reg. LCAMal)
I. Casi valutati e segnalati
Art. 1
1 L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a: a) b)
2 È considerato valutato e segnalato il caso valutato mediante l’apposito modulo e consegnato debitamente compilato nei tempi prescritti.
II. Casi di morosità rientrata
Art. 2
1 Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
2 È considerato caso di morosità rientrata quello dell’assicurato che, a seguito dell’intervento del Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie con conseguente ripristino della copertura.
III. Casi preavvisati
(art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal)
Art. 3
Per i casi di assicurati morosi nei confronti dei quali il Comune preavvisa la sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–.
IV. Rivalutazione di casi segnalati
(art. 39 cpv. 2 Reg. LCAMal)
Art. 4
Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
B. Richiesta di indennizzo
Art. 5
Ogni Comune presenta semestralmente la lista dei casi trattati nell’anno e per ogni singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.
C. Entrata in vigore
Art. 6
1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 447.