Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera italiana concernente il sussidio cantonale alla sezione professionale dell’Istituto
                            5.2.2.6  Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino  e il Conservatorio della Svizzera italiana concernente il sussidio  cantonale a  lla sezione professionale dell’  Istituto  Art. 1  Questa  convenzione  ha  lo  scopo  di  regolare  il  criterio  di  assegnazione  del  sussidio  cantonale alla sezione professionale del Conservatorio della Svizzera italiana.  Art. 2  Il  sussidio  annuale  che  il  Cantone  Ticino  concede  al  Conservatorio  della  Svizzera  italiana  per  l’  attività  della  sezione  professionale  (corso  preparatorio,  formazioni  nel  ramo  di  Pedagogia  musicale,  nel  ramo  di  Interpretazione/Performance,  nel  ramo  di  Musica  nelle  scuole  pubbliche e Musica sacra, nel ramo di Direzione, nei rami particolari, aggiornamento) è erogato in  base alle norme di legge e di regolament  o cantonali vigenti in materia di formazione professionale  e  applicando  per  analogia  i  provvedimenti  decisi  dal  Consiglio  di  Stato  in  materia  di  spesa  per  il  personale.  Art. 3  Il versamento del sussidio è vincolato in particolare:  a)  alla presentazione di  un piano finanziario pluriennale equilibrato;  b)  all’  approvazione  del  preventivo  da  presentare  alla  Divisione  della  formazione  profe  ssionale  del Dipartimento  dell’educazione, della cultura e dello spor  t  entro i  l 31 agosto di ogni anno per  l’  anno scolastic  o successivo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  c)  all’  approvazione  del  consuntivo  da  presentare  alla  stessa  Divisione  entro  il  31  ottobre  su  ccessivo alla conclusione dell’  anno scolastico;  d)  a rapporti positivi degli esperti  delegati dal Dipartimento  dell’educazione, della cultura e dell  o  sport  a vigilare sulla qualità dell’  insegnamento e ad assistere agli esami.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art. 4  Il sussidio viene di regola versato, riservate altre disposizioni di legge e di regolamento  sopramenzionati, nel modo seguente:  a)  una prima ra  ta corrispondente al 30% d  ell’  import  o globale in settembre, dopo l’  approvazione  del preventivo;  b)  una seconda r  ata corrispondente al 50% dell’  importo globale in febbraio;  c)  il restante 20% all’  approvazione del consuntivo.  Art. 5  Il  Cantone  Ticino,  sulla  base  dei  rapporti  degli  e  sperti  delegati  a  vigilare  sulla  qualità  del  l’  insegnamento e ad assistere agli esami:  a)  riconosce  l’  equipollenza  dei  diplomi  conferiti  dal  Conservatorio  della  Svizzera  italiana  con  quelli   di   uguale   livello   rilasciati   da   altri   conservatori   svizzeri   e   ne   at  testa   la   validità  professionale;  b)  controfirma i diplomi per mano del D  irettore del Dipartimento  dell’educazione, della cultura e  dello sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art. 6  La convenzione ha validità per un periodo  di quattro anni a partire dall’  anno scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998/99  e  può  essere  rinnovata  con  semplice  accordo  tra  le  parti,  riservate  le  competenze  del  Gran Cons  iglio in caso di modifica dell’  art. 2.  Art. 7  La  con  venzione  entra  in  vigore  con  l’  approvazione  da  parte  del  Gran  Consiglio  del  relativo decreto legislativo e annulla  la precedente convenzione del 6 dicembre 1994.  Bellinzona, 5 ottobre 1998  Consiglio di Stato del Cantone Ticino:  Il Direttore del DECS  Conservatorio della Svizzera italiana:  Il Presidente  Pubblicata nel BU  1998  , 413.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Lett. modif  i  cata dal DE  9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002  -  BU 2002, 195.
                        
                        
                    
                    
                    
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