Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino
                            Convenzione  fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione,  l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino  (23 settembre 2008)  visto   l’articolo  1  capoverso  2  del  decreto  federale  del  17  dicembre  2004  che  approva  e  traspone  nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di  Schengen e Dublino:  Sezione 1  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 1
                            La Convenzione disciplina in particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
Art. 2
                            1  La  Confederazione  e  i  Cantoni  collaborano  strettamente  e  di  comune  intesa  nel  quadro   delle   loro   competenze   negli   ambiti   interessati   da   Schengen   e   Dublino.   I   Cantoni  contribuiscono  in  particolare  allo  sviluppo  come  anche  all’applicazione  e  alla  trasposizione  dell’acquis di Schengen e di Dublino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Confederazione  e  i  Cantoni  provvedono  alle  necessarie  misure  organizzative  affinché  siano  adempiuti  tempestivamente  ed  efficacemente  gli  obblighi  internazionali  della  Svizzera  derivati  dall’AAS e dall’AAD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  informano  reciprocamente,  in  modo  esaustivo  e  tempestivo,  riguardo  ai  progetti  legislativi  interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi.  Sezione 2  Garanzia dell’informazione, del coordinamento e della cooperazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni
Art. 3
                            Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni  designano il rispettivo ufficio di contatto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione delle informazioni
Art. 4
                            1  Di  norma,  la  Confederazione  e  i  Cantoni  s’informano  per  il  tramite  dei  propri  uffici  di  contatto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Confederazione  garantisce  che  le  informazioni,  i  dati  e  i  documenti  indirizzati  dall’UE  alla  Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato  alle informazioni e ai dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento
Art. 5
                            1  Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima  di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Coordinano  la  trasposizione  nei  campi  d’applicazione  dell’AAS  e  dell’AAD,  in  particolare  per  l’aspetto temporale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione 3  Sviluppo, trasposizione e applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo dei Cantoni nei comitati misti e
nei gruppi di lavoro dell’UE
Art. 6
                            1  I  Cantoni  partecipano  all’elaborazione  delle  prese  di  posizione  svizzere  nei  comitati  misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro  interessi essenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori  e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fanno  parte  della  delegazione  svizzera  e  contribuiscono  ai  comitati  misti  e  ai  gruppi  di  lavoro  dell’UE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da  un rappresentante della Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica
Art. 7
                            La  Confederazione  trasmette  immediatamente  all’ufficio  di  contatto  dei  Cantoni  le  notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve  riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e di Dublino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura d’adozione
Art. 8
                            1  La  Confederazione  decide  riguardo  all’adozione  di  nuovi  atti  e  provvedimenti  dell’UE  come anche ai termini necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  Cantoni  concludono  che  l’adozione  di  un  nuovo  atto  o  di  un  nuovo  provvedimento  dell’UE  riguardi le loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere  giusta l’articolo 5 capoverso 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasposizione
Art. 9
                            1  La  Confederazione  e  i  Cantoni  garantiscono  la  trasposizione  tempestiva  di  atti  o  provvedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  informano  preventivamente  riguardo  alle  misure  intraprese  e  alla  conclusione  dei  lavori  di  trasposizione.  Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto
Art. 10
                            La  Confederazione  e  i  Cantoni  presentano  ai  comitati  misti  un  rapporto  ai  sensi  dell’articolo   9   capoverso   1   AAS   e   dell’articolo   6   capoverso   1   AAD   sull’interpretazione   e  l’applicazione  dell’acquis  di  Schengen  e  di  Dublino  da  parte  delle  autorità  amministrative  e  dei  tribunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assunzione dei costi
Art. 11
                            1  La   Confederazione   e   i   Cantoni   si   assumono   i   propri   costi   connessi   con   la  trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi  per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Cantoni  forniscono  un  contributo  adeguato  alla  gestione  tecnica  del  portale  Schengen  di  cui  all’articolo 4 capoverso 3.  Sezione 5  Risoluzione dei conflitti
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione di controversie
Art. 12
                            1  Il  Consiglio  federale  e  la  Conferenza  dei  governi  cantonali  (in  seguito  «CdC»)  risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   divergenze   d’interpretazione   concernenti   la   trasposizione,   l’applicazione   e   lo   sviluppo  dell’acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati.  Sezione 6  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Denuncia
                            1  sei mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 14
                            1  La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  federale  stabilisce  la  data  dell’entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    della  presente  Convenzione  dopo  aver udito la CdC.  Pubblicata nel BU  2008  , 653. DL di approvazione del 23.9.2008 - BU  2008  , 653.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2008, 653.