Decreto esecutivo concernente il contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2015
                            2.5.4.4.2  Decreto esecutivo  concernente il contributo cantonale per sezione di scuola comunale  per l’anno 2015  (del 26 novembre 2014)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati gli articoli 34 e 35 della legge sugli stipendi  degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5  novembre 1954,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per l’anno 2015 l’importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le  sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, che cons  idera le attività d’insegnamento  assicurate dai docenti titolari e dai docenti di attività creative, è così stabilito:  a)  fr. 81’040.  –  per sezione di scuola dell’infanzia con refezione;  b)  fr. 72’930.  –  per sezione di scuola dell’infanzia senza refezione;  c  )  fr. 86’428.  –  per sezione di scuola elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell’anno scolastico 2014/2015 nella misura di 2/3 e  dell’anno scolastico 2015/2016 nella misura di 1/3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A partire dall’importo di riferimento di cui al cpv. 1,  il  contributo  annuo  è  calcolato  in  base  ai  disposti dell’art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.  L’onere a carico del Comune (totale sussidiabile meno sussidi effettivi) non può in nessun caso  superare un import  o pari al 10% dell’ultima imposta cantonale, determinata per il Comune stesso.  Art. 2  1  Per l’anno 2015 sono definiti i seguenti importi  di riferimento per i con  tributi particolari:  a)  fr. 2’542.  –  per  ogni  unità  didattica  settimanale  i  mpartita  da  un  docente  di  educa  zione  fisica  che  sostituisce  il  docente  tito  lare  dispensato  da  tale  insegna  mento,  impartita  nell’anno  scolastico 2015/2016 da un docente d’appoggio a carico del Comune o impartita nell’anno  scolastico 2015/2016 da un docent  e di lingua e di integrazione scolastica;  b)  fr. 50.35 per ogni unità didattica impartita da un  docente di lingua e di integra  zione scolastica  nell’anno scolastico 2014/2015;  c)  fr. 1’180.  –  per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia ai quali  si aggiungono, se  del caso, fr. 25.  –  per ogni refezione, per assenze relative a congedi anzianità o a formazione  continua obbligatoria;  d)  fr. 1’360.  –  per  ogni  settimana  di  supplenza  alla  scuola  elementare,  per  assenze  relative  a  congedi anzianità o a for  mazione continua obbligatoria;  e)  la  totalità  dell’onere  di  supplenza  effettiva  del  docente  titolare  chiamato  ad  assolvere  temporaneamente compiti dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) è calcolato, per l’educazione fisica, in base alle  unità didattiche  dell’anno scolastico 2014/2015 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2015/2016 nella misura di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  di  cui  al  cpv.  1  lett.  b),  c)  e  d)  sono  calcolati  in  base  alle  unità  effettive  (mesi  di  competenza relativi agli anni sc  olastici 2014/2015 e 2015/2016).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A partire dagli  importi di riferimento di cui al cpv. 1,  i contributi sono calcolati in base ai disposti  dell’art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.  amento dei contributi  Art. 3  1  I contributi a carico del Cantone sono calcolati dall’Ufficio delle scuole comunali del  Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Essi sono versati in 3 rate (aprile, agosto,  novembre),  di  regola  al  Comune  di  provenienza  degli  allievi.  Saldi  e  conguagli  sono  calcolati  e  versati l’anno successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i consorzi scolastici e per i Comuni convenzionati il calcolo dei contributi avviene applicando,  di regola, la forza finanziaria del rispettivo Comune proporziona  lmente al numero di allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  scuole  dell’infanzia  di  istituzione  privata  nessun  contributo  è  versato  se  il  Comune  organizza in proprio o con altri Comuni la scuola dell’infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Contro le decisioni inerenti ai contributi è dato ri  corso al Consiglio di Stato e contro le  decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  in vigore  Art. 5  Il presente decreto esecu  tivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi, entra in vigore il 1° gennaio 2015 ed ha la durata di un anno.  Pubblicato  nel BU  2014  , 498.