Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi e dei crediti per la promozione dell’energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna per il periodo 2009-2011
                            9.1.7.1.7:  DE  concernente  le  condizioni  per  l’ottenimento  dei  sussidi  e  dei  crediti  per  la  promozione  dell’energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna per il periodo 2009-2011 - 7  luglio 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.1.7.1.7  e dei crediti per la promozione dell’energia del legno,  in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna  per il periodo 2009-2011  (del 7 luglio 2009)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -            il  Decreto  legislativo  concernente  lo  stanziamento  di  un  credito  quadro  di  fr.  2'000’000.--  per  la  promozione di teleriscaldamenti a legna (del 3 giugno 2009);  -      la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998;  -      il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 1° gennaio 2003;  -      la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1                  Il  presente  decreto  regola  le  condizioni  e  le  modalità  per  la  concessione  di  sussidi  per  il  finanziamento di teleriscaldamenti di quartiere a legna.
                        
                        
                    
                    
                    
                Credito quadro
Art. 2
                            Capitolo secondo
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione forestale
Art. 3
                            Sezione  forestale  (in  seguito  SF).  Le  decisioni  finanziarie  sottostanno  al  regolamento  sulle  deleghe  di  competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relativi aggiornamenti.  Nell’applicazione del presente decreto, la SF può avvalersi di enti e specialisti esterni.  La SF può fissare delle condizioni e dei termini particolari nell’ambito delle singole decisioni.  La SF è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti e la loro ubicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda e decisione
Art. 4
                            essere  presentate  utilizzando  l’apposito  modulo.  Le  domande  di  sussidio  possono  essere  presentate  alla  Sezione  forestale  quando  almeno  il  70%  dei  potenziali  clienti  ha  firmato  un  precontratto  di  fornitura  di  energia termica. La copia dei precontratti deve essere allegata alla domanda. La SF si riserva di chiedere  informazioni supplementari, anche successivamente, come per esempio i dati sul consumo effettivo di legna  indigena  per  stagione  di  riscaldamento  oppure  sulla  qualità  del  combustibile  tramite  delle  analisi,  ed  è  inoltre autorizzata ad imporre delle condizioni tecniche particolari.  La decisione di sussidio ha una validità di 18 mesi. Il termine può essere prorogato, in casi giustificati e su  richiesta scritta, al massimo di ulteriori 18 mesi.  Le  spese  eseguite  o  deliberate  prima  della  decisione  di  concessione  del  sussidio  non    sono  computate  quale  investimento  riconosciuto  e  fanno  decadere  qualsiasi  diritto.  In  casi  giustificati  è  possibile  chiedere  per  iscritto  alla  SF  un’autorizzazione  preventiva  per  procedere  ad  ordinazioni,  acquisti  o  lavori  esecutivi.  Questa autorizzazione preventiva non conferisce tuttavia un diritto alla concessione del sussidio.  Capitolo terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Condizioni per l’ottenimento dei sussidi
per un impianto di teleriscaldamento a legna
Art. 5
                            Per l’ottenimento dei sussidi devono essere rispettate le seguenti condizioni:  a.    La potenza termica nominale minima dell’impianto per lo stanziamento del sussidio è di  200 kW  almeno  tre edifici    indipendenti  allacciati.  Per  gli  edifici  certificati  MINERGIE  ®    non  viene  applicato  il  limite di potenza citato.  b.    Il combustibile deve essere di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente  all’art. 28 LCFo.  c.        Per  la  determinazione  dell’investimento  riconosciuto  sono  ammesse  le  spese  inerenti  la  fornitura  e  l’esecuzione di:  -    reti di teleriscaldamento fino allo scambiatore dell’energia fornita (compreso);  -    apparecchi di combustione a legna per la produzione e l’eventuale accumulo di calore, i necessari  aggregati  idraulici  ed  elettromeccanici  e  i  tubi  per  la  distribuzione  dell’energia  termica  (circuito  primario);  -    sistemi per lo smaltimento dei fumi (camini) ed i filtri per l’abbattimento delle polveri sottili;  -    sistemi di trasporto e caricamento meccanico del combustibile;  -    silo per l’accumulo di minuzzoli, se non già compresi negli apparecchi di produzione termica;  -        nuovo  involucro  destinato  a  contenere  una  centrale  di  teleriscaldamento  che  serve  almeno  tre  edifici indipendenti;  -    studi di fattibilità e progetti esecutivi al momento dell’esecuzione.  d.        La  sostituzione  completa  di  installazioni  di  riscaldamento  esistenti  ma  tecnologicamente  superate,  comprese quelle già alimentate a legna, è considerata come un nuovo impianto.  e.        L’installazione  deve  essere  il  sistema  principale  di  riscaldamento.  È  ammesso  un  complemento  massimo del 25% del fabbisogno annuale di energia finale tramite altri vettori energetici.  f.          La  progettazione  deve  essere  conforme  alle  direttive  di  qualità  di  «QM-Holzheizwerke»  rilasciate  dall’Ufficio federale dell’energia e da Energia Legno Svizzera.  Sono esclusi dagli aiuti finanziari:  a.    Le opere di demolizione, costruzione e risanamento murario e di genio civile nella misura in cui non  sono strettamente necessarie a rendere operativa l’installazione.  b.    Le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate adibite per la maggior parte ad imprese della  lavorazione  del  legno  (segherie,  falegnamerie,  carpenterie,  imprese  forestali  ecc.)  o  che  sono  riscaldate in modo saltuario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare dei sussidi
Art. 6
                            Il sussidio viene versato sulla base della superficie di riferimento energetico (SRE) riscaldata  tramite il teleriscaldamento di quartiere. La SRE corrisponde alla somma delle superfici orizzontali lorde dei  piani riscaldati, secondo quanto definito dalla norma SIA 380/1.  Gli importi dei sussidi e dei contributi per le componenti del programma promozionale di cui all’art. 4 cpv. 1  sono così stabiliti per ogni singolo oggetto:  Sussidio per impianti a legna nuovi  -            impianti  di  teleriscaldamento  a  legna:  25.--  fr./mq    dell’investimento  riconosciuto;  -      filtri per l’abbattimento di polveri sottili:   dell’investimento riconosciuto;  -      migliorie di teleriscaldamenti a legna esistenti:   dell’investimento riconosciuto.  L’importo del sussidio è commisurato in funzione di un’eventuale concessione di sussidi provenienti da altri  enti pubblici o privati. Il richiedente è tenuto ad informare al proposito le autorità competenti.  Capitolo quarto  Norme transitorie ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 7
                            sussidio  di  10.--  fr./mq  SRE  nell’ambito  del  Decreto  legislativo  del  20  marzo  2006,  concernente  lo  stanziamento  di  un  credito  quadro  di  fr.  1'200’000.--,  per  il  periodo  2006-2009  volto  a  finanziare  l’installazione  di  nuovi  impianti  di  riscaldamento  a  legna  o  la  sostituzione  d’impianti  già  esistenti  ma  tecnologicamente superati possono beneficiare di un ulteriore sussidio di  15.-- fr./mq   di SRE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra in vigore il 1° agosto 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Pubblicato   nel BU  2009  , 313.