Decreto esecutivo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici
                            7.1.1.1.6: DE concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici - 23 dicembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.1.1.1.6  concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici  (del 23 dicembre 2008)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (D-Rust) del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 giugno 2008  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri
Art. 1
                            Le agenzie professionali abilitate a collaborare con i proprietari di rustici che beneficiano di un  sussidio ai sensi del decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (D-  Rust) devono soddisfare cumulativamente i seguenti criteri:  a)    l’agenzia è iscritta al registro di commercio svizzero;  b)    l’agenzia promuove e diffonde sul mercato turistico i rustici al fine di ottenere la maggiore occupazione;  c)    l’agenzia dispone di un proprio sito internet idoneo alla promozione dei rustici;  d)    l’agenzia dispone di un sistema di prenotazione in cui è registrata la disponibilità e l’occupazione del  rustico;  e)        l’agenzia  collabora  con  l’Ente  turistico  locale  per  la  messa  sul  mercato  del  rustico  e  gli  trasmette  il  conteggio dettagliato dei pernottamenti;  f)     l’agenzia svolge le mansioni di notifica degli ospiti alla polizia secondo i disposti della legislazione in  materia;  g)    l’agenzia offre servizi di: pulizia e preparazione del rustico, accoglienza dell’ospite (presa di contatto  con  il  cliente,  consegna  e  informazione  in  loco),  assistenza  all’ospite  durante  il  soggiorno,  ritiro  e  controllo del rustico, incasso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 2
                            Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra immediatamente in vigore.  [1]  Pubblicato nel BU  2009  , 8.