Decreto esecutivo concernente la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale ovina
                            8.3.2.1.6: DE concernente la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale ovina - 10 giugno 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.3.2.1.6  concernente la vaccinazione degli animali contro  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’art. 239 g dell’Ordinanza federale sulle epizoozie del 27 giugno 1995  vista  l’Ordinanza  dell’Ufficio  federale  di  veterinaria  concernente  la  vaccinazione  contro  la  febbre  catarrale  ovina nel 2008 del 23 maggio 2008, che sancisce l’obbligo di vaccinare tutti gli animali della specie bovina,  ovina e caprina contro la febbre catarrale ovina;  richiamata la legge cantonale sulle epizoozie del 3 giugno 1969,  su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,  I  Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalità  di  retribuzione  dei  veterinari  nonché  la  ripartizione  dei  costi  attinenti la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incarichi
Art. 1
                            L’Ufficio del veterinario cantonale designa i veterinari incaricati di eseguire le vaccinazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 2
                            I veterinari designati sono incaricati di effettuare la vaccinazione conformemente all’Ordinanza  dell’Ufficio  federale  di  veterinaria  concernente  la  vaccinazione  contro  la  febbre  catarrale  ovina  (malattia  della lingua blu) del 23 maggio 2008 e alle direttive dell’Ufficio del veterinario cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 3
                            Lo Stato assume i costi della tassa base, ritenuto un massimo di una visita per le aziende con  ovini  e  caprini  e  due  visite  per  le  aziende  con  bovini.  In  caso  di  detenzione  di  più  specie  vale  la  singola  tassa base più elevata.  I  costi  relativi  alla  somministrazione  del  vaccino  ed  ad  eventuali  altre  prestazioni  (visite  ripetute,  trasferte  sugli alpeggi, tempi di attesa dovuti a carenze organizzative, prestazioni dovute a lacune nella gestione del  traffico degli animali) sono a carico dei proprietari di animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Retribuzione
Art. 4
                            I  veterinari  sono  retribuiti  in  base  al  Decreto  esecutivo  concernente  le  tariffe  veterinarie  del  6  maggio 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fatturazione
Art. 5
                            L’Ufficio del veterinario cantonale fattura i costi della somministrazione del vaccino in base ai  seguenti importi unitari:  a)    bovini:  vaccinazione singola, per capo            fr. 4.00  vaccinazione con richiamo, per capo    fr. 8.00  b)    ovini e caprini  da 1 a 50 animali, per capo                 fr. 4.00  da 51 a 100 animali, per capo              fr. 3.25  oltre 100 animali, per capo                  fr. 2.75  Eventuali altre prestazioni secondo l’art. 3 cpv. 2 sono fatturate direttamente dal veterinario al proprietario  degli animali in base alle Tariffe veterinarie per il bestiame di reddito.  II Entrata in vigore  Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1.  giugno 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Pubblicato   nel BU  2008  , 301.