Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione di pretese di di... (3.5.1.4)
Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione di pretese di di... (3.5.1.4)
Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione di pretese di diritto pubblico
3.5.1.4: Concordato sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l' esecuzione di pretese di diritto pubblico - 20 dicembre 1971 sull’ assistenza giudiziaria reciproca per l’ esecuzione di pretese di diritto pubblico Accettato dalle Conferenze dei direttori cantonali di giustizia e polizia, dei direttori cantonali delle finanze e dei direttori cantonali dell’ assistenza pubblica del 15/16 aprile 1970, il 13 ottobre 1970 e 28 ottobre 1971 Approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre 1971 Assistenza Art. 1 I Cantoni concordatari si prestano reciprocamente assistenza per l’ esecuzione delle pretese di diritto pubblico concernenti una prestazione pecuniaria o la concessione di garanzie in favore del Cantone o dei Comuni, come pure di corporazioni, enti di diritto pubblico e consorzi da essi istituiti. L’ assistenza è concessa nella procedura esecutiva mediante il rigetto definitivo dell’ opposizione. Sentenze esecutive Art. 2 e giudiziarie, cresciute in giudicato, parificate secondo la legislazione del Cantone in cui sono state emanate, a una sentenza esecutiva ai sensi dell’ art. 80, cpv. 2 della legge federale dell’ 11 aprile 1889 sull’ esecuzione e sul fallimento. Art. 3 L’ esecutorietà è subordinata a che la procedura per la determinazione delle pretese di diritto pubblico abbia rispettato le condizioni seguenti: a) l’ escusso deve avere avuto la possibilità di esprimersi nel merito, di presentare reclamo presso l’ autorità giudicante o di far uso di un altro rimedio giuridico che garantisca il riesame dei fatti; b) l’ escusso deve essere stato avvertito sul rimedio giuridico ordinario dato contro la sentenza o la decisione, con indicazione dell’ autorità e del termine di ricorso. Prova della forza esecutiva Art. 4 a) un esemplare completo della decisione o della sentenza, rispettivamente un estratto della partita d’ imposta; b) una dichiarazione di forza esecutiva rilasciata dall’ autorità di ricorso o di reclamo, rispettivamente una dichiarazione dell’ autorità fiscale attestante che la tassazione è cresciuta in giudicato; c) una dichiarazione dell’ autorità giudicante, da cui risulta che le condizioni procedurali giusta l’ art. 3 sono state adempite; d) le disposizioni legali da cui risulta che la decisione o la sentenza è parificata a una sentenza esecutiva a tenore dell’ art. 80, cpv. 2 della Legge federale dell’ 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. Esame d’ ufficio Art. 5 Il giudice del rigetto dell’ opposizione esamina d’ ufficio se le condizioni di esecutorietà giusta gli art. 2 e 3 sono rispettate. Eccezioni dell’ escusso Art. 6 a) l’ estinzione del debito dopo la sentenza o la proroga del termine del pagamento mediante prova documentaria; b) l’ intervenuta prescrizione del debito; c) l’ incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza, il fatto che l’ escusso non fu regolarmente citato o legalmente rappresentato; d) la mancata notifica della sentenza nelle forme prescritte dalla legge. Adesione e recesso
Art. 7
Ogni Cantone può aderire al Concordato. La dichiarazione d’ adesione deve essere consegnata al Consiglio Federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il Cantone che vuol recedere dal Concordato deve notificarlo al Consiglio federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il recesso ha effetto allo spirare dell’ anno civile successivo a quello in cui è stato notificato. Entrata in vigore Art. 8 Raccolta ufficiale delle leggi federali; per quelli che vi aderiranno più tardi, con la pubblicazione della loro adesione nella Raccolta suddetta. [1] Art. 9 Il concordato del 18 febbraio 1911 concernente la garanzia reciproca per l’ esecuzione legale delle prescrizioni fondate sul diritto pubblico e il Concordato del 29 giugno 1945 concernente l’ esecuzione forzata per il rimborso delle spese d’ assistenza pubblica sono abrogati nei rapporti fra i Cantoni che hanno aderito al presente Concordato. Pubblicato nel BU 1973 , 141.