Concordato relativo all’ esenzione dall’ obbligo di prestar cauzione per le spese processuali
                            3.3.2.1.1: Concordato relativo all’ esenzione dall’ obbligo di prestare cauzione per le spese processuali -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5/20 novembre 1903
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.2.1.1  relativo all’ esenzione dall’ obbligo di prestar cauzione  per le spese processuali  APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 5/20 NOVEMBRE 1903  Art. 1  davanti un tribunale di uno dei Cantoni che hanno aderito al concordato non può, quando sia domiciliato in  un altro Cantone appartenente al concordato, esser obbligato a prestar cauzione per le spese processuali  per il fatto ch’ egli non è domiciliato nel Cantone dove si svolge il processo; per la stessa ragione non si  potrà pretendere dalla parte in causa o dall’ interventore che designi un rappresentante responsabile delle  spese.  Art. 2          Le precedenti disposizioni sono parimenti applicabili ai cittadini svizzeri domiciliati in uno Stato  estero che abbia aderito alla Convenzione internazionale concernente la procedura civile del 14 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1896 quando compariscano davanti i tribunali di uno dei Cantoni che hanno aderito al concordato, in una  delle qualità menzionate nell’ articolo 1.  IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,  visto il concordato relativo all’ esenzione dall’ obbligo di prestare cauzione per le spese processuali,  conchiuso dai Cantoni di Zurigo, Lucerna, Basilea-Città, Sciaffusa, Appenzello Esterno, S. Gallo, Argovia,  Vaud, Neuchâtel e Ginevra;  considerando che il detto concordato non contiene nulla di contrario alla Confederazione o ai diritti degli altri  Cantoni;  in applicazione dell’ articolo 7 della Costituzione federale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Il  concordato  di  cui  sopra  è  approvato  e  dichiarato  esecutivo  a  cominciare  dal  giorno  della  sua  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Il presente decreto sarà inserito unitamente al concordato nella  Raccolta ufficiale  delle leggi della  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  L’ adesione di altri Cantoni è riservata nel senso che le dichiarazioni di adesione che seguiranno,  saranno  dal  Consiglio  federale  pubblicate  nella  della  Confederazione  e  che,  dal  giorno della pubblicazione, il concordato avrà forza di legge anche per i nuovi Cantoni che vi avranno  aderito.  [1]  Pubblicato nel BU  1903  , 227.