Decreto esecutivo circa l’invio di pubblicazioni all’Archivio di Stato (5.5.2.3)
Decreto esecutivo circa l’invio di pubblicazioni all’Archivio di Stato (5.5.2.3)
Decreto esecutivo circa l’invio di pubblicazioni all’Archivio di Stato
5.5.2.3 Decreto esecutivo circa l’invio di pubblicazioni all’ Archivio di Stato
1 (dell’ 8 novembre 1923) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto che all’ infuori dei giornali e peri odici inviati regolarmente all’ archivio cantonale, vi sono molte altre pubblicazioni che si avrebbe interesse a co nservare nella biblioteca dell’ archivio, d e c r e t a : Tutte le pubblicazioni stampate nel Cantone o fuori del Cantone, ma da ditte o privati ivi domiciliati, devono essere spe dite, in doppio esemplar e, all’ Archivio di Stato.
2 Pubblicato nel BU 1923 , 287.
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Titolo modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
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Testo modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
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