Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e provvisorie
                            delle misurazioni ufficiali e provvisorie  (dell’ 11 novembre 2003)  IL CONSIGLIO DI STATO  richiamati:  a)  art. 3 e 4 della Legge sulla misurazione catastale del 2 febbraio 1933  b)  i dispositivi degli art. da 80 a 91 del Regolamento sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935;
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di eseguire i lavori
Art. 1
                            I lavori di tenuta a giorno e di gestione delle misurazioni ufficiali e provvisorie non eseguiti  direttamente dalla Confederazione, dal Cantone o da altri specialisti autorizzati sono di competenza dei  geometri revisori di circondario designati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione e diffusione dati
Art. 2
                            Il geometra revisore di circondario è il solo autorizzato a diffondere estratti ufficiali della rispettiva  misurazione ufficiale e provvisoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio estratti
Art. 3
                            Il rilascio degli estratti censuari è di competenza:  a)  dell’ ufficio dei registri nei comuni in cui è in vigore il registro fondiario definitivo;  b)  del geometra revisore del circondario nei comuni in possesso di una nuova misurazione ufficiale ma  dove non è ancora introdotto e in vigore il registro fondiario definitivo;  c)  della  cancelleria  comunale  nei  comuni  in  possesso  di  vecchia  mappa  censuaria  o  di  mappa  fotogrammetrica provvisoria.  Nei comuni in cui è in corso il raggruppamento dei terreni il rilascio degli estratti censuari avviene a cura:  d)  della cancelleria comunale sino al momento dell’ approvazione provvisoria del nuovo riparto dei fondi  (decisione di I. istanza);  e)  del geometra assuntore del raggruppamento nel periodo decorrente fra l’ approvazione provvisoria del  nuovo riparto (decisione di I. istanza) sino all’ approvazione definitiva (decisione di II. istanza).  Negli estratti, a fianco dei numeri del vecchio particellare, si dovranno indicare le assegnazioni di  nuovo  riparto  con  la  menzione,  nella  colonna  «Osservazioni»,  che  i  nuovi  fondi  sono  già  stati  consegnati ai proprietari salvo e riservato l’ esito dei ricorsi di II. istanza;  f)  del geometra assuntore del raggruppamento, rispettivamente della nuova misurazione ufficiale, dal  momento in cui il nuovo riparto è dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato sino all’ approvazione della  nuova misurazione catastale ufficiale.  Il geometra revisore di circondario deve rilasciare gli estratti censuari nel termine di 48 ore, a semplice  richiesta scritta, telefonica o verbale di un notaio o delle parti interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nuove costruzioni e cambiamenti di destinazione
dei fondi
Art. 4
                            I proprietari sono obbligati a notificare al municipio del rispettivo comune l’ edificazione di nuove  costruzioni di qualsiasi natura e, in genere, tutti i cambiamenti di coltura nei loro fondi.  Da parte loro, i municipi sono tenuti a comunicare il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, le variazioni di  cui sopra all’ ufficio cantonale di stima e, per i comuni in possesso di misurazione ufficiale o di misurazione  fotogrammetrica provvisoria, al geometra revisore.  Nei comuni dove è in corso il raggruppamento la notifica sarà fatta al geometra revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formulari ufficiali
Art. 5
                            Per tutte le operazioni della tenuta a giorno si devono impiegare i formulari ufficiali previsti dalla  regolamentazione vigente e le istruzioni per il loro impiego che saranno impartite dal Consiglio di Stato e dai  dipartimenti competenti.  Le tasse relative sono quelle fissate dalla tariffa in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            È fatto obbligo agli ufficiali dei registri:  a)  di apporre il bollo dell’ ufficio e di aggiungere la seguente nota «Annesso all’ iscrizione Nº. ... in data ...»  ai piani speciali di mutazione ed anche alle copie di questi piani destinate agli incarti del geometra  revisore;  b)  di non accettare estratti censuari e piani speciali di mutazioni portanti una data in arretrato di oltre un  mese dal giorno della celebrazione dell’ atto pubblico (contratto);  c)  di trasmettere al geometra revisore le comunicazioni mensili delle mutazioni. A sua volta il geometra le  trasmetterà al comune per la conservazione, immediatamente dopo aver introdotto le mutazioni nei  registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione nel foglio ufficiale
Art. 7
                            Il Consiglio di Stato procederà periodicamente alla pubblicazione nel Foglio Ufficiale di un elenco  da cui risultano:  a)  i Comuni dotati di misurazione ufficiale;  b)  i circondari di tenuta a giorno;  c)  d)  i comuni nei quali è stato introdotto il registro fondiario definitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme abrogative
Art. 8
                            giorno delle misurazioni catastali ufficiali del 24 febbraio 1953.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme finali
Art. 9
                            Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra  immediatamente in vigore.  Pubblicato  nel BU  2003  , 317.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 317.