Decreto esecutivo concernente la definizione dei comprensori di attività dei servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD)
                            Decreto esecutivo  concernente la definizione dei comprensori di attività dei  servizi di assistenza e cura a domicilio  (SACD)  (del 17 novembre 1999)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Comprensori
Art. 1
                            I comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio sono così composti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 2
                            1  Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è  intimato  ai  Comuni,  che  hanno  facoltà  di  ricorso  al  Gran  Consiglio  entro  30  giorni  dalla  notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 78 LPamm).  Pubblicato nel BU  1999  , 269.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett.  modificata  dal  DE  30.3.2004;  in  vigore  dal  5.4.2004  -  BU  2004,  161;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2000, 17.
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                            Entrata in vigore: 19 novembre 1999 – BU 1999, 269.