Decreto esecutivo che designa il Dipartimento e il servizio competenti in materia di protezione delle acque dall’inquinamento
                            1  Decreto esecutivo  che designa il Dipartimento e il servizio  competenti in materia di protezione delle acque  dall’inquinamento  (del 3 settembre 1991)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati gli art. 4 e 5 di applicazione della Legge federale 8 ottobre 1971 contro  l’inquinamento delle acque, del 2 aprile 1975 (LALIA).  d e c r e t a :  Art. 1  Competente all’esecuzione dei provvedimenti previsti dalle norme federali  e   cantonali   contro   l’inquinamento   delle   acque,   secondo   l’art.   4   LALIA,   è   il  Dipartimento dell’Ambiente.  Art. 2  La Sezione protezione acque, del Dipartimento dell’ambiente, è il servizio  tecnico  cui  competono  le  attività  di  cui  all’art.  5  LALIA  e  ogni  altra  dipendente  dall’applicazione   della   legislazione   federale   e   cantonale   in   materia,   non  espressamente riservata al Dipartimento.  Art. 3  Questo  decreto  abroga  e  sostituisce  il  decreto  esecutivo  che  designa  il  Dipartimento  e  il  servizio  competenti  in  materia  di  protezione  delle  acque,  del  12  dicembre 1967.  Art. 4  Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  1991  , 313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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