Decreto esecutivo circa i depositi dello Stato, delle tutele, delle curatele e delle autorità giudiziarie e amministrative
                            11.2.1.4  Decreto esecutivo  circa i depositi dello Stato, delle tutele, delle curatele e delle  autorità giudiziarie e amministrative  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visti gli articoli 13 e 47 della legge 6  maggio 1915 sull’istituzione della Banca dello Stato,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I depositi, nei casi previsti dalla legge federale sull’ esecuzione e sul fallimento e quelli dello  Stato devono essere collocati presso la Banca dello Stato del Canton Ticino quale uni  co stabilimento  autorizzato.  Art. 2  Parimente,  dovranno  essere  collocati  presso  la  Banca  dello  Stato,  ove  non  sia  altrimenti  disposto da legge o regolamento esistente, il denaro, i titoli, valori e documenti, che riceve ogni autorità  dello Stato sia giudi  ziaria che amministrativa.  Art. 3  I depositi, già effettuati presso altri istituti, dovranno essere trasferiti alla Banca dello Stato,  entro il termine di 3 mesi.  Art. 4  Il presente decreto entra in vigore colla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale  delle leggi  e degli atti esecutivi del Cantone.  Pubblicato nel BU  1915  , 243.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art. modificato dal R 29.11.2000; in vigo  re dal 1.1.2001  -  BU 2000, 374.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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