Decreto esecutivo concernente l’autorizzazione per l’esumazione e il trasporto di salme
                            6.1.1.6  Decreto esecutivo  concernente l’  autorizzazione per  l’  esumazione e il trasporto di salme  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA RE  PUBBLICA E CANTONE  TICINO  richiamati gli articoli 155, 156 e 179 della legge sanitaria del 18 novembre  1954
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ;  su proposta del dipartimento delle opere sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  , divisione dell’  igiene,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione per l’  esumazione  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’  autorizzazione per l’  esumazione  di  una  salma  prima  che  siano  trascor  si  20  anni  dalla  sepoltura dev’essere chiesta all’  Uffici  o  della  sanità  dai  parenti  o  dai  loro  rappresentanti  debitamente  autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È soggetta ad una tassa di fr. 50.  --  che è incassata dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione per il trasporto di salme
Art. 2
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  M  unicipio, previo consenso dell’  Ufficio  della  Sanità,  autorizza  il  trasporto  di  salme  dal  luogo  dove  è  avvenuto  il  decesso,  da  Cantone  a  Cantone  e  a  destinazione  di  altri  Comuni  senza  particolari formalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il trasporto all’  estero soggiace invece ad autorizzazione fatta con modulo ufficiale denominat  o “carta  di passo per salma”.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 3
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’  autorizzazione per il trasporto di salma è esente da tasse per il trasporto da Comune a  Comune nel Cantone e per il trasporto in altri cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  autor  izzazione per il trasporto all’  estero è soggetta alla ta  ssa di fr. 50.  -  .  La  tassa  è  incassata  dal  Municipio  al  momento  della  consegna  della  carta  di  passo  per  salma  ed  è  riservata alla Cassa cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dei Municipi
Art. 4
                            Il municipio provvede ad inviare al dipartimento tempestivamente la copia di ogni  “carta di  passo” rilasciata.  Le autorizzazioni devono portare un numero progressivo.  Le  tasse incassate devono essere riversate subito dal municipio alla Cassa cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 5
                            Il  presente  decreto  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  con  la  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1961  , 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ora legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.3.2002  -  BU 2002, 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995  -  BU 1994, 459.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv. modificato dal DE 16.12.2008; in vigore d  al 1.1.2009  -  BU 2008  ,  722.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995  -  BU 1994, 459; precedente modifica: BU 1969, 113.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. modificato dal DE 8.7.1969; in vigore dal 11.7.1969  -  BU 1969, 113.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Entrata in vigore: 20 gennaio 1961  -  BU  1961, 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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