Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari
                            8.3.2.5: DE conc. le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari - 10 luglio 2001  concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori  degli apiari  (del 10 luglio 2001)  IL CONSIGLIO DI STATO  visto l’ art. 5 della Legge federale sulle epizoozie, del 1. luglio 1966;  visto  l’  art.  6,  cpv.  4  della  Legge  cantonale  sui  provvedimenti  per  combattere  le  epizoozie  (Legge  sulle  epizoozie) del 3 giugno 1969;
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
Art. 1
                            Le prestazioni degli ispettori degli apiari operanti nel quadro della lotta contro le epizoozie sono  retribuite come segue:  a.    indennità annua     fr. 100.00  b.    tariffa oraria  -      ispettori degli apiari e loro supplenti fr.  30.00 / ora  -      collaboratori ispettori degli apiari     fr.  24.00 / ora  c.    trasferte         per le trasferte e i pasti sono versate le indennità         d’ uso per il personale dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi di formazione e aggiornamento
Art. 2
                            federale sulle epizoozie hanno diritto ai seguenti rimborsi:  -      per mezza giornata            fr. 100.--  -      per una giornata intera        fr. 190.--  Per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presentazione dei conti
Art. 3
                            I conti devono essere presentati trimestralmente all’ Ufficio del veterinario cantonale, al più tardi  entro 20 giorni dopo la fine di ogni trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 4
                            Il presente decreto abroga il Decreto esecutivo concernente le tariffe per prestazioni degli  ispettori degli apiari, degli ispettori del bestiame e del personale ausiliario, del 13 novembre 1995.  Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in  vigore il 1. Iuglio 2001.  Pubblicato   nel BU  2001  , 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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