Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
                            Concordato intercantonale  concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio  (CIOTC)  (del 23 ottobre 1998)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione 1: Disposizioni generali
                            Articolo 1 Scopo e contenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  concordato  è  concluso  allo  scopo  di  eliminare  gli  ostacoli  tecnici  al  commercio  che  esistono fra la Svizzera e altri Paesi esteri o fra i Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presente concordato disciplina:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Articolo 2 Definizioni  Ai sensi del presente concordato, si intende con:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.   gli ostacoli allo scambio transfrontaliero di prodotti che risultano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.   le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione  dei prodotti;  per ottenere il marchio di conformità.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.    le  regole,  linee  direttrici  o  caratteristiche  giuridicamente  non  vincolanti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione 2: Autorità intercantonale
                            Articolo 3 Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  l’esecuzione  del  presente  concordato,  è  istituita  un’autorità  intercantonale  per  gli  ostacoli  tecnici al commercio. Essa adotta un proprio regolamento organizzativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni governo cantonale dei Cantoni parte al concordato delega in questa autorità intercantonale  un suo membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni, l’autorità intercantonale può designare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  L’autorità  intercantonale  definisce  i  compiti  e  le  competenze  di  queste  istanze  in  un  regolamento  organizzativo.  Articolo 4 Compiti e competenze  All’autorità intercantonale spetta in particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. 3 lett. a della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                dal 1° luglio 1996; RS 946.51
2
                            Art. 3 lett. b LOTC
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. 3 lett. c LOTC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Articolo 5 Decisioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità intercantonale prende le sue decisioni appoggiata dalla maggioranza di 18 voti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni Cantone parte al concordato dispone di un voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo dell’autorità intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione 3: Prescrizioni intercantonali concernenti i requisiti in materia di opere
                            Articolo 6 Principi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  intercantonale  emana  direttive  sui  requisiti  in  materia  di  opere  che  si  rendono  necessarie   per   eliminare   ostacoli   tecnici   al   commercio,   sempre   che   queste   non   siano   di  competenza della Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  tiene  conto  delle  norme  internazionali  armonizzate.  Tuttavia,  può  tener  conto  di  eventuali  differenze  di  condizioni  geografiche  o  climatiche  o  di  abitudini  di  vita,  nonché  dei  diversi  livelli  di  protezione esistenti fra i Cantoni e i Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le presenti prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  fatte  salve  le  prescrizioni  cantonali  e  comunali  riguardanti  la  protezione  del  paesaggio,  del  patrimonio e dei monumenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione 4: Direttive concernenti l’esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali
relative all’immissione in commercio di prodotti
                            Articolo 7 Principi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  domanda  di  un  Cantone  o  dell’ufficio,  l’autorità  intercantonale  emana  direttive  intese  ad  armonizzare  l’esecuzione  di  prescrizioni  relative  all’immissione  in  commercio  di  prodotti,  sempre  che la Confederazione ne abbia affidato l’esecuzione ai Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Queste direttive sono vincolanti per i Cantoni.  Articolo 8 Direttive nell’ambito dell’immissione in commercio di prodotti da costruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità   intercantonale   può   emanare   direttive   d’esecuzione   nell’ambito   dell’immissione   in  commercio di prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Queste direttive d’esecuzione sono vincolanti per i Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione 5: Prescrizioni intercantonali concernenti l’immissione in commercio di prodotti
                            Articolo 9 Principi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  intercantonale  emana  prescrizioni  concernenti  l’immissione  in  commercio  di  prodotti,  sempre che queste non siano di competenza della Confederazione oppure la Confederazione non  abbia emanato prescrizioni in questo settore e queste si rendano necessarie per eliminare ostacoli  tecnici al commercio fra i Cantoni o fra i Cantoni e gli Stati esteri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa può designare norme tecniche armonizzate sul piano intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Queste prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione 6: Finanziamento
                            Articolo 10 Ripartizione dei costi
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. 4 (della Direttiva sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
                        
                        
                    
                    
                    
                disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da
costruzione; GUCE L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del
22.7.1993 (GUCE L 220 del 30.8.1993, p. 1); questa direttiva può essere ottenuta presso l’ Ufficio
centrale federale del materiale e degli stampati, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d’ informazione
per le norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.
5
                            Dichiarazione n. 2 del verbale della direttiva sui prodotti da costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I costi legati all’attività dell’autorità intercantonale, del suo segretariato e delle commissioni peritali  sono ripartiti fra i Cantoni parte al presente concordato in proporzione al numero dei loro abitanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione 7: Disposizioni finali
                            Articolo 11 Pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive  I  Cantoni  assicurano  la  pubblicazione  delle  prescrizioni  e  delle  direttive  emanate  dall’autorità  intercantonale secondo le loro proprie regole.  Articolo 12 Adesione e denuncia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adesione al presente concordato o la denuncia dev’essere comunicata all’autorità intercantonale  che ne informa la Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sino  all’entrata  in  vigore  del  concordato,  queste  comunicazioni  devono  essere  date  nell’ambito  della Conferenza dei Governi cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La denuncia diviene effettiva alla fine del terzo anno civile che la segue.  Articolo 13 Entrata in vigore  Il  presente  concordato  entra  in  vigore  non  appena  almeno  18  Cantoni  vi  aderiscono,  mediante  pubblicazione   nella   Raccolta   ufficiale   delle   leggi   federali;   per   ulteriori   membri,   mediante  pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.  Adottato dalla Conferenza dei Governi cantonali a Berna il 23 ottobre 1998.  Pubblicato nel BU  2001  , 409. DL di approvazione del 5.11.2001 - BU   2001  , 408.