Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sost... (836.100)
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sost... (836.100)
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LaLPChim) (del 21 gennaio 2008) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) e delle relative ordinanze federali di esecuzione.
Competenza
Art. 2
1 L’applicazione della legislazione federale sui prodotti chimici e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.
2 Esso adotta il relativo regolamento di applicazione, stabilendo le autorità incaricate dell’esecuzione, l’organizzazione e le procedure applicabili.
3 Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate.
Delega
Art. 3
1 Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo, sorveglianza e formazione.
2 Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.
3 Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso.
Informazione, sensibilizzazione e consulenza
Art. 4
1 Il Consiglio di Stato assicura la necessaria informazione sui pericoli connessi con l’utilizzazione di sostanze e preparati.
2 Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.
Formazione e aggiornamento professionale
Art. 5
1 Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l’aggiornamento professionale nel campo della protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.
2 Il Consiglio di Stato organizza la formazione e l’aggiornamento professionale ad esso delegato dal Dipartimento federale degli interni (art. 12 ORRPChim).
Tasse
Art. 6
1 Le autorità competenti percepiscono delle tasse per l’esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l’esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali come pure per la partecipazione ai corsi da esse proposti.
2 Le spese per l’esecuzione di perizie, analisi, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.
3 Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20’000.-- per singola tassa.
Ricorsi
Art. 7
1 Nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Esecuzione coattiva e sostitutiva
Art. 8
1 Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art.
292 CPS e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato.
2 A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è di rango prevalente a ogni altro pegno immobiliare e non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. L’autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie. 2
3 Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente all’esecuzione sostitutiva, l’autorità cantonale può sostituirsi a loro.
4 Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.
5 I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.
Procedura penale
Art. 9
1 I delitti puniti dalla legge federale (art. 49 LPChim) sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
2 Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. 3
Entrata in vigore
Art. 10
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della Confederazione 4 , la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.
5 Pubblicato nel BU 2008 , 333.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
3 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
4
Non soggetta ad approvazione federale - BU 2008, 333.
5 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 333.