Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri
                            Decreto   esecutivo  che stabilisce   le    indennità ai  corpi   pompieri  (del  21   dicembre   1994)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamate  le disposizioni  della  legge  5   febbraio  1996  e   del  regolamento  sull’organizzazione  della  lotta  contro  gli  incendi,  gli  inquinamenti   ed  i  danni  della  natura  7   aprile   1998,   nonché   la legge   federale  del  24  gennaio  1991  sulla  protezione  delle   acque  (LalPac),  la    legge  d’applicazione  del  2   aprile  1975  della  legge  federale  contro   l’inquinamento  delle  acque   e   il regolamento  del  14  marzo  1995  sull’organizzazione  dei  preparativi,  dell’allarme  e   dell’intervento  in    caso  di incidente  chimico  e   per  il conteggio   delle  spese  degli  interventi  dello  Stato,  1  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  di  istruzione  e   ispezioni  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  diaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  membri  del  corpo  pompieri  che  partecipano  ai    corsi  di    istruzione  federali,   cantonali   e   regionali  hanno  diritto  alle  seguenti   diarie  e   indennità:  a)  –   ai    comandanti   dei  corsi;  b)  agli  istruttori   federali  e   cantonali  designati,  ai    partecipanti  ai    corsi  federali,  agli   ispettori   dei  cantonali   e federali   designati   dalla   FCTCP,  agli   ispettori  di    zona  designati;  c)  –   ai    contabili,   ai responsabili  del  materiale   e   della  logistica;  d)  –   alle  reclute  pompieri,  ai    pompieri   ed  al    personale  ausiliario;  e)  al    giorno  di supplemento  a   tutti   i  partecipanti  ai    corsi  cantonali,  regionali  che  si svolgono   nei  lavorativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  corsi  di istruzione  comunali  è   riconosciuto   un  indennizzo  forfettario  di fr. 148.-  applicato  sull’effettivo  dei  membri  del  corpo  pompieri  designati   per   lo    svolgimento  della   specifica  formazione   interna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  la    prestazione  è limitata  a   mezza  giornata  (almeno  4   ore)  la diaria  è   ridotta  della  metà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  altre   spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il   pranzo    e    la  sussistenza  intermedia  durante  i   corsi  cantonali    e    regionali  viene  riconosciuta  un’indennità  di    fr.  41.–  al    giorno  per  partecipante;  per  i  corsi  della  durata   uguale  o superiore  a 3 giorni  un’ulteriore  indennità   di    fr.  21.–   per   partecipante  per  la    cena  o aperitivo  di    chiusura  del  corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  inoltre  riconosciute  al  corpo  pompieri,    sedi  dei  corsi,  le  spese  effettive  per  l’acquisto  di  piccolo  materiale  vario,   uso  attrezzature,  uso  veicoli,  ripristino  materiale  ecc.,   necessari  per  l’istruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  trasferte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  il rimborso  di    tutte  le altre  spese  di trasferta,  non  definite   nel  presente   decreto,  sono  riconosciute  le  indennità  previste  dal  regolamento  concernente  le    indennità  ai    dipendenti  dello   Stato  del  27   settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interventi
                            Art.  2  3  1  Le  prestazioni  dei  membri   dei  corpi  pompieri   per  lo    spegnimento  di    incendi,   allagamenti,  incidenti,  sinistri  vari  e    per  l’intervento  in  caso    di  inquinamento  per  fuoriuscita  di  liquidi    nocivi  o  nell’ambito  della  prevenzione,  compresi  interventi  per  sopralluoghi    e  collaudi    di  impianti  di  rilevazione  d’incendio,  sono   retribuite   con  il soldo   seguente:  a)  –  all’ora  agli  ufficiali  con  il grado  di tenente  colonnello;  4  b)  –  all’ora  agli  ufficiali  con  il grado  di maggiore;  5  c)  –  all’ora agli ufficiali con il grado di capitano, I ten, tenente e quartiermastro;  6  d)  –  all’ora  ai suff;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ingresso  modificato  dal  DE  25.11.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   679;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003,  328.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  modificato  dal  DE  16.5.2017;  in    vigore  dal  19.5.2017  - BU  2017,  135;  precedenti   modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            328;  BU  2008,   235   e   679.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.   modificato  dal   DE  5.5.2021;  in    vigore   dal  7.5.2021  -  BU  2021,   151;   precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            328;  BU  2008,   235   e   679.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett.   modificata  dal  R    8.7.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   385.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    8.7.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   385.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dal  R    8.7.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   385.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  –  all’ora  agli  appuntati;  f)  –  all’ora  ai pompieri;  g)  –  per  ogni  intervento  per   la    stesura  del  relativo  rapporto;  h)  –  all’ora  di supplemento   ai    suff  e   appuntati  in    caso   di comando  negli  interventi;  i)  all’ora  indistintamente  per  l’uso  delle  proprie  calzature  nella    lotta  contro  gli  incendi  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  interventi   dalle  ore  20.00  alle  ore  06.00  è   assegnato  un   supplemento  di fr.  18.–   all’ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   tempo  effettivo  impiegato  dev’essere  arrotondato  alla   mezz’ora  superiore  quando  sorpassa  i  quindici  minuti;  se  esso  non  supera  1   quarto  d’ora   dev’essere  arrotondato  alla  mezz’ora  inferiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  ogni  intervento  è   corrisposto,  ai    singoli   partecipanti,  il   soldo  minimo  di    un’ora  e mezzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  la  sussistenza,  pranzi  e  cene,  vengono  versate  le  indennità  previste  dal  regolamento  concernente  le    indennità   ai    dipendenti   dello   Stato  del  27  settembre  2011  nei  seguenti  casi:  7  –  ogni   intervento   dopo  le    12.00  (comprese),  se  la    partenza  non  avviene  dopo  le    13.00;  –  ogni   intervento   dopo  le    18.30  (comprese),  se  la    partenza  non  avviene  dopo  le    19.30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  la colazione   fr.  10.–   per  ogni  intervento  dopo  le    06.00   (comprese),  se  la partenza   non  avviene   dopo  le  07.30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Inoltre  per  ogni  intervento  tra  le    ore  24.00  e   le    05.00   (comprese)  fr. 18.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  automezzi  e   attrezzature  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’utilizzazione  degli   automezzi  e delle  attrezzature  in dotazione   ai corpi  pompieri  e   per  l’esecuzione  di    piccoli  lavori   di    manutenzione  vengono  riconosciute  le    seguenti  indennità:  a)  al km  per   veicoli  leggeri  durante  gli interventi  e cts   70  per  altri  spostamenti;  b)  al km  per   veicoli  pesanti  durante  gli  interventi  e   fr.  1.30  per  altri  spostamenti;  c)  –  per  ora   di lavoro  effettiva   con  le  pompe   dell’autobotte,  con   la  motopompa  tipo   IV,  con  e   con  il natante   antinquinamento   durante  gli  interventi;  d)  –  per  ora  effettiva  con  motopompe  tipo  II  e    ventilatori  a    grossa    potenza,  durante  gli  e)  –  per  ora   di    lavoro   effettiva  con  i  grossi  generatori  di corrente,  piccoli  ventilatori  a motore  con  motopompe   tipo   I;  f)  per  ora  di    lavoro  effettiva  con  motoseghe,  soffiatori  e   piccoli  generatori   di    corrente;  g)  per  ora  di    lavoro  effettiva  con  macchine   lavatubi   ed   asciugatubi;  h)  per  ora  di    impiego  dell’aggregato   spandineutralizzante  durante  gli  interventi;  i)  per  ricarica   di    una   bombola  di    aria   compressa;  l)  –  per  ricarica   di    ogni  estintore;  m)  –  per  tubo,  per  la    riparazione  e   l’adattamento  del  raccordo;  8  n)   per   il   ripristino  di    un  dispositivo   polmonare   (erogatore).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto   non  previsto  dal   seguente  decreto,  per  prestazioni  speciali,  valgono   le  tariffe  riconosciute  dalla  Società   svizzera  impresari  costruttori,   Sezione  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Manutenzione  automezzi   e attrezzature   antincendio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  per  incendi  Art.  4  10  Per  la  manutenzione    del  perfetto  stato  d’esercizio  degli  automezzi  e    delle    attrezzature  di  proprietà  del  Fondo  Incendi   in    dotazione  ai    Corpi,   vengono  versate  al Comune,  al    Corpo  o   al    Consorzio,  alla  fine  di    ogni  anno,  le    seguenti  indennità:  a)  per   veicolo   leggero  a   quattro  ruote  motrici;  b)  per   veicolo   leggero  come  bus  e   veicolo  comando;  c)  per   veicolo   pesante;  d)  per   autoscale;  e)  –  per   motopompa;  f)  –  per   generatore   di  corrente,  motopompa  tipo  1   e   altre  piccole   macchine   con   motore   a  g)  –  per   apparecchio   per   la    protezione  della   respirazione  ad   aria   compressa  (controlli);  h)  –  per   apparecchio   per   la    protezione  della   respirazione  a   circuito  chiuso  (controlli).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  inquinamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Frase  modificata  dal  DE  7.12.2021;   in vigore  dal  10.12.2021  - BU  2021,  366.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.   modificato  dal  DE  25.11.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  - BU  2008,  679.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   introdotta   dal  DE  7.12.2021;  in    vigore  dal   10.12.2021  -  BU  2021,   366.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  DE  19.11.2003;  in    vigore   dal  1.1.2004   -  BU  2003,   328.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  Resta  riservata   al    Consiglio  di    Stato   la    facoltà  di    stipulare   convenzioni  particolari  per   indennità  forfetarie  da  corrispondere  ai  Corpi  pompieri,  in  particolare  per   quanto  attiene  alla  manutenzione   degli  autoveicoli,  delle  attrezzature   ed  alla  garanzia   del  servizio   per  interventi  in    caso   d’inquinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riparazione  e   controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  riparazioni  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  riparazioni    dei  meccanici    cantonali,  operanti    presso  l’Officina  del  corpo    pompieri  di  Lugano,  per  le    riparazioni   dei  veicoli,  aggregati   e   attrezzi  in    dotazione   ai corpi  pompieri,  sono  retribuite  in  ragione    di  fr.  58.–    all’ora  (uso  dell’Officina  e    piccolo  materiale    compreso);  la  fatturazione    delle  prestazioni  deve  avvenire   sulla  base  di    cartelle  di    lavoro,  da  allegare   alla  fattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    prestazioni  dei  meccanici    dei  Centri    di  soccorso  per  le  riparazioni    dei  propri    veicoli,  aggregati  e  attrezzi  in  dotazione,    sono  retribuite  in  ragione    di  fr.  58.–  all’ora  (uso  dell’Officina  e   piccolo  materiale  compreso);  la    fatturazione  delle   prestazioni   deve  avvenire  sulla  base  di    cartelle   di lavoro,   da  allegare  alla  fattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  corpi  pompieri   di  categoria  B    e   C,  per  semplici  riparazioni,  eseguite   direttamente  dal  meccanico  qualificato  del  corpo,  viene  riconosciuta  un’indennità   di    fr.  30.–  all’ora,  tutto   compreso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  P  er tutti gli altri lavori viene riconosciuta un’indennità di fr. 30.– all’ora indistintamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  autorizzazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    riparazioni  di  aggregati  e   attrezzature    come  pure  le  semplici  riparazioni  di  veicoli  di  cui  al  cpv.    3  devono  essere  preventivamente  autorizzate  dall’Ufficio  della  difesa  gli incendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  i  controlli  periodici  dei  mezzi,  eseguiti  dai   meccanici   cantonali  del  CCP  di Lugano,  effettuati  sul   posto  di  stazionamento   dietro  ordine  dell’Ufficio  della  difesa  contro  gli  incendi,   è   riconosciuta  un’indennità  di    fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            387.–  al    giorno,  più  spese  di    trasferta,  ritenuta  una  media  di    almeno  3   veicoli  controllati  per  giornata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  delle  indennità  Art.  7  1  Le  indennità  ai membri  dei  corpi  pompieri   fissate,  dagli  art.  1,  2,  3   e   6 sono  stabilizzate   ai  punti  105  dell’indice    nazionale  dei    prezzi  al  consumo;  il   Dipartimento  delle    finanze    e    dell’economia  d’intesa  con  il  Dipartimento  del  territorio   è autorizzato ad adeguarle ogni qualvolta l’aumento dell’indice sarà  s  tato di almeno il 10%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  delle  finanze  e dell’economia  d’intesa  con  il  Dipartimento   del  territorio,  è   pure  autorizzato  ad  adeguare   le    indennità   per   l’uso   dei   mezzi  meccanici   in base  al costo  del   carburante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  8  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  inquinamenti  e   incidenti  chimici    il  versamento  delle    indennità  ai  corpi    pompieri,  compresi  i   relativi  oneri  sociali,  e    delle    spese  degli    interventi,  così  come  il  loro  recupero  presso    i  responsabili,  è   di    competenza  della   Sezione  per  la    protezione  dell’aria,  dell’acqua  e   del  suolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  er gli altri interventi il versamento delle indennità ai corpi pompieri, compresi i relativi oneri sociali, e delle  s  pese, è di competenza dell’Ufficio della difesa contro gli incendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  14  Art.  9  Il   presente  decreto,  che  abroga  quello  del  12  dicembre  1990,  è    pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti   esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  in vigore  con   effetto  1°  gennaio  1995.  Pubblicato  nel   BU  1994  ,  654.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  DE  25.11.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,   679.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Cpv.  modificato  dal   DE   25.11.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   679.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  DE  2.10.2019;  in vigore   dal  4.10.2019  -  BU  2019,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Nota  marginale  introdotta  dal  DE  2.10.2019;   in vigore  dal  4.10.2019  - BU  2019,  341.